1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Decreto condanna pagamento somme ex l. 89/2001 – Ammissibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Inerzia nel provvedere al pagamento di somme ex art. 3 l. 89/2001 – Penalità  di mora

1. Nel ricorso volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento di somme di denaro già  accertate con decreto della Corte d’Appello, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della l. 89/2001 ha efficacia di giudicato ed è dunque idoneo ai fini dell’ammissibilità  del giudizio di ottemperanza.


2. In caso di ottemperanza rispetto alla mancata esecuzione del decreto di condanna di cui all’art. 3 della l. 89/2001,  sussistono i presupposti  per accogliere la domanda del ricorrente volta a quantificare una somma di denaro a carico dell’Amministrazione rimasta inerte a titolo di “penalità  di mora” di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a..

N. 02032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2012, proposto da Nocco Maria Assunta, Nocco Leonarda e Nocco Luigi Carmine, nella qualità  di eredi di Nocco Salvatore, rappresentati e difesi dall’avv. Donato Saracino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

per l’esecuzione
del decreto cron. n. 2879 rep. 1118 del 7.10.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 350/08 dalla Corte di Appello di Bari depositato in Cancelleria il 13.10.2008, reso esecutivo il 20.5.2010 e notificato il 13.7.2010 con il quale la Corte ha condannato l’Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 18.935,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Anna Baglivo, su delega dell’avv. Donato Saracino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti Nocco Maria Assunta, Nocco Leonarda e Nocco Luigi Carmine, nella qualità  di eredi di Nocco Salvatore, agiscono per l’esecuzione del decreto in epigrafe indicato (cron. n. 2879 rep. 1118 del 7.10.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 350/08), con cui la Corte d’Appello di Bari – Sezione Prima Civile ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di € 18.935,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89.
Espongono i deducenti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha pagato le somme dovute.
Nocco Maria Assunta, Nocco Leonarda e Nocco Luigi Carmine hanno, perciò, adito questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma dovuta, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto la somma di cui al decreto cron. n. 2879 rep. 1118 del 7.10.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 350/08 dalla Corte d’Appello di Bari e ritualmente notificato in copia esecutiva in data 13.7.2010.
E’ pacifico che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).
Nel caso di specie vi è l’attestazione in calce al decreto in ordine al passaggio in giudicato dello stesso.
La domanda degli interessati può, pertanto, essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di capitale ed interessi.
3. In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto cron. n. 2879 rep. 1118 del 7.10.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 350/08 dalla Corte d’Appello di Bari, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Ministero debitore e sarà  liquidato su documentata istanza del commissario.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere accolta in funzione sanzionatoria del comportamento inerte assunto dall’Amministrazione (circa la natura giuridica “sanzionatoria” e di misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, propria della cd. “penalità  di mora” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 254), non essendovi ragioni ostative.
Deve determinarsi, a tal fine, la somma di € 5,00 al giorno che il Ministero convenuto dovrà  corrispondere ai ricorrenti in caso di mancata esecuzione della presente sentenza entro il primo termine, in precedenza assegnato, di sessanta giorni dalla notifica di questa decisione.
La sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto cron. n. 2879 rep. 1118 del 7.10.2008 emesso nel procedimento r.g. n. 350/08 dalla Corte d’Appello di Bari, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 18.935,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo;
2) determina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., la somma di € 5,00 che il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà  corrispondere, nei termini di cui in motivazione, ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza.
Nomina, quale commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore dei ricorrenti, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria