Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Istanza di permesso di costruire – Ristrutturazione edilizia in zona A mediante demolizione e ricostruzione ex art.3, co.1, lett.d) D.P.R. n. 380/2001 – Non contemplata dal piano particolareggiato – Prevalenza della norma di legge – Sussiste – Limiti

In un quadro di pianificazione urbanistica, come disciplinato (a suo tempo) a livello statale attraverso principalmente la legge n. 1150/1942, nel quale era delineata una gerarchia tra i piani ovvero un sistema “a cascata”, una modifica normativa  che faccia riferimento al piano regolatore generale e, nello specifico, alle norme regolanti la ristrutturazione edilizia che contemplano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione conservando volumetria e sagoma, non può che ripercuotersi automaticamente sull’analoga, ma più restrittiva, disciplina contenuta nel piano particolareggiato che contempli la modificazione,  non già   la sostituzione, dell’immobile. 
(Il TAR ha precisato che l’applicazione di  tale meccanismo  è da escludersi laddove un piano particolareggiato individui una specifica tutela conservativa e una particolare salvaguardia delle aree interessate che non sia suscettibile di mera sovrapposizione alla più ampia disciplina del territorio delineata dal piano generale; nel caso di specie, detta circostanza non è stata riscontrata, atteso che il piano particolareggiato era finalizzato genericamente al “risanamento” della zona centrale, per cui l’ostacolo alla proposta ristrutturazione edilizia di un ex cine-teatro, mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato, d’adibire a residenza, risultava privo di fondamento giuridico).


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Vedi C.d.S, sez. IV, ric. n. 1191 – 2013; sentenza 17 novembre 2015, n. 5227 – 2015


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N. 01992/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02226/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2011, proposto dalla Nicola di Lillo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 166/5; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

per l’annullamento
– del provvedimento comunale – I Settore – prot. n. 51017 del 18.10.2011, avente ad oggetto “istanza n. 8, in atti prot. n. 3286 del 21/01/2010 ” di “permesso di costruire” per Progetto di ristrutturazione edilizia relativa all’ex cine-teatro Santa Lucia mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato residenziale al Centro Storico (Zona A) alle Vie Santa Lucia, De Malderis, Montenero e S. Alfonso – della Ditta: NICOLA DI LILLO COSTRUZIONI S.r.l. del Sig. DI LILLO Nicola, in qualità  di Amm.re Unico, con sede Via Melo, 102, Bari. Diniego di Istanza”;
– di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi, ivi compreso
– del provvedimento comunale prot. n. 33819 del 5.7.2011, avente ad oggetto “istanza n. 8, in atti prot. n. 3286 del 21/01/2010 ” di “permesso di costruire” per Progetto di ristrutturazione edilizia relativa all’ex cine-teatro Santa Lucia mediante demolizione ricostruzione di fabbricato residenziale al Centro Storico (Zona A) alle Vie Santa Lucia, De Malderis, Montenero e S. Alfonso – della Ditta: NICOLA DI LILLO COSTRUZIONI S.r.l. del Sig. DI LILLO Nicola, in qualità  di Amm.re Unico, con sede Via Melo, 102, Bari. Comunicazione motivazioni di diniego ” art. 10 bis ” L. 241/90″.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Paparella, in sostituzione dell’avv. Lorusso, e Ignazio Lagrotta, in sostituzione dell’avv. Carlucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  Nicola di Lillo Costruzioni S.r.l. è proprietaria di un immobile nel centro storico di Modugno, conosciuto come ex Cinema Teatro Santa Lucia e ubicato alle vie Santa Lucia, De Malderis, Montenero e S. Alfonso.
Sul presupposto che le condizioni statiche fossero compromesse, con istanza n. 8, in atti al Comune di Modugno con il prot. 3286 del 21 gennaio 2010, ha chiesto il permesso di costruire per realizzare la ristrutturazione edilizia dell’ex cine-teatro, mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato, d’adibire infine a residenza.
Dopo il travagliato iter, puntualmente riportato nell’atto introduttivo del giudizio, l’Amministrazione municipale ha dato preavviso del rigetto (con atto 5 luglio 2011 prot. n. 33819) e poi ha negato il permesso, con provvedimento del I Settore 18 ottobre 2011 prot. n. 51017, atti che la società  ha impugnato, alla stregua dei seguenti motivi:
1. – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione del d. lgs. n. 42/2004 (parte II, Titolo I, capo II). Violazione del d.p.r. n. 380/2001. Violazione della normativa tecnica comunale. Violazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. Violazione della circolare del Ministero infrastrutture e trasporti n. 4174 del 7.8.2003. Difetto di motivazione. Difetto d’istruttoria. Contraddittorietà . Illogicità . Ingiustizia manifesta. Sviamento.
2. – Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione.
Si è costituito il Comune di Modugno, contestando le tesi attoree e chiedendo il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 26 gennaio 2012 n. 80, così motivata:
“Considerato che il piano particolareggiato riguardante il centro storico di Modugno non può intendersi come assolutamente preclusivo di un intervento di ristrutturazione, consistente nella demolizione e ricostruzione dell’immobile, secondo la definizione dell’articolo 3, comma primo, del d.p.r. 380/2011, sempre che vengano conservati inalterati il volume globale e le facciate preesistenti, come previsto dallo strumento attuativo”.
La stessa è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, con ordinanza 8 maggio 2012 n. 1785, per “la necessità  che la “res litigiosa” pervenga integra all’esito della predetta decisione” [“nel merito del ricorso di primo grado”].
All’udienza del 18 ottobre 2012, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Nell’atto 5 luglio 2011 prot. n. 33819, di preavviso del diniego, si rinviene la ragione per la quale il Comune di Modugno ha negato il permesso edilizio: “in quanto siamo in presenza di un edificio ricompreso nel Centro Storico disciplinato dal Piano Particolareggiato per il risanamento del Centro Antico e delle Zone di Interesse ambientale attualmente vigente, piano di dettaglio e non da considerarsi urbanistico generale”.
Inoltre l’Amministrazione adombra il sospetto che la società  abbia effettuato opere di “taglio delle murature” e di “apertura di nuove bucature” al solo scopo di presentare quel determinato progetto edilizio. Tali ragioni sono state poste a base anche del provvedimento definitivo, nonostante che la società  avesse presentato le proprie osservazioni, contestando in particolare di aver in qualche modo contribuito al dissesto strutturale dell’edificio. Ha invece sostenuto che i tagli e le bucature sui quali il Comune sofferma l’attenzione siano semplicemente conseguenza degli interventi compiuti per rimuovere le parti ammalorate dell’edificio.
Per comprendere le questioni controverse occorre premettere che l’ex teatro di proprietà  della società  ricorrente ricade nel centro storico di Modugno ed è soggetto alla disciplina del piano particolareggiato per il risanamento del centro antico e delle zone d’interesse ambientale. Esso consentiva, all’articolo 12, la ristrutturazione edilizia, ovvero “tutte le opere delle categorie precedenti, anche con insieme sistematico di interventi che modificano anche il tipo edilizio mantenendo però il volume globale e le facciate inalterate”.
Il Comune (con argomentazioni contrarie a quanto sostiene la società  la quale invoca l’applicazione della nuova previsione) reputa, però, che tale definizione, di cui all’articolo 12 del p.p., non sia stata sostituita da quella contenuta dall’articolo 3, primo comma, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, secondo il quale gli “interventi di ristrutturazione edilizia” consistono negli “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Le opposte opinioni sull’applicabilità  o meno, in concreto, della riferita modifica s’imperniano sul secondo comma dell’articolo 3, per il quale (come già  disposto dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) “Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”. In definitiva l’Amministrazione rimarca il dato letterale del mancato riferimento al piano attuativo.
Il rilievo però è privo di pregio.
Si deve osservare innanzitutto che, come sottolineato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2003 n. 4174, che si occupa di tale nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, essa è ispirata alla “fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo” e perciò non può che riguardare essenzialmente le zone A e B del piano regolatore generale.
àˆ evidente d’altra parte che, in un quadro di pianificazione urbanistica, come disciplinato (a suo tempo) a livello statale attraverso principalmente la legge n. 1150/1942, nel quale era delineata una gerarchia tra i piani ovvero un sistema “a cascata”, una modifica che faccia riferimento al piano regolatore generale e, nello specifico, alle norme regolanti l’edificazione nelle varie zone non può che ripercuotersi automaticamente sull’analoga, ma più ristretta, disciplina contenuta nel piano particolareggiato.
Tale meccanismo naturalmente è da escludersi laddove un piano particolareggiato individui una specifica tutela conservativa e una particolare salvaguardia delle aree interessate che non sia suscettibile di mera sovrapposizione alla più ampia disciplina del territorio delineata dal piano generale.
Dalla dialettica processuale e dalla documentazione non si evince però la situazione da ultimo ipotizzata (visto che il p.p. di Modugno è espressamente finalizzato al “risanamento” della zona centrale), per cui l’ostacolo frapposto con gli atti impugnati alla proposta ristrutturazione edilizia dell’ex cine-teatro, mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato, d’adibire a residenza, risulta privo di fondamento giuridico.
A ciò deve aggiungersi che, da un lato, l’oggettiva compromissione delle condizioni statiche dell’immobile (che quindi presumibilmente non potrebbe essere più recuperato) non è in discussione (a prescindere dalle cause, sulle quali in ogni caso non è stato effettuato un compiuto accertamento, pur doveroso, visto che il medesimo avrebbe dovuto comportare, più che il blocco dell’iniziativa edilizia, l’avvio di un procedimento sanzionatorio) e che, dall’altro, il risultato della ristrutturazione non si discosta dai parametri imposti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e dallo stesso piano particolareggiato comunale. Infatti, le argomentazioni dell’Ente resistente non forniscono elementi sufficienti e specifici per smentire in modo convincente il dato che nella progettazione siano stati rispettati dalla Nicola di Lillo Costruzioni lo stesso volume e la stessa sagoma del precedente edificio, nonchè le stesse facciate e le aperture con l’utilizzo di materiali identici o consentiti, come imposto dal testo unico e dal piano particolareggiato.
Il ricorso pertanto dev’essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti gravati.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo che tiene conto altresì dei criteri enunciati dal decreto 20 luglio 2012 n. 140.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Modugno al pagamento delle spese di giudizio in favore della Nicola di Lillo Costruzioni S.r.l. nella misura di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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