1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza passata in giudicato nel corso del giudizio – Atti elusivi – Declaratoria di nullità  ex art. 114, comma 4, lett. b) C.P.A.
 
2. Sanità  e farmacie – Servizio Sanitario Regionale – Struttura sanitaria privata – Realizzazione – Parere di compatibilità  – Diniego – Previa rigorosa verifica stato attuazione interventi già  assentiti – Ragioni

1. Nel caso in cui la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza passi in giudicato nel corso del giudizio di esecuzione, gli atti emessi in violazione o elusione della stessa sono soggetti alla declaratoria di nullità  ex art. 114, comma 4, lett. b) C.P.A. e non di inefficacia.
 
2. L’Amministrazione regionale non può negare il rilascio del parere di compatibilità  volto alla realizzazione di una struttura sanitaria privata sul presupposto della saturazione del fabbisogno sanitario a causa della pregressa emissione di pareri favorevoli in favore di altri istanti, se prima non verifica il reale stato di attuazione degli interventi in precedenza assentiti. Questo perchè, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta indubbiamente prevalente quello pubblico di assicurare l’erogazione di prestazioni in misura adeguata al fabbisogno sanitario dell’utenza e, quindi, assume carattere recessivo l’interesse privato dell’istante che pur avendo già  ottenuto parere favorevole abbia omesso di attivarsi per realizzare la struttura, determinando in tal modo un evidente vulnus del diritto alla salute della popolazione locale che può ben essere sanato da chi richieda successivamente l’autorizzazione.

N. 01998/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2012, proposto da: 
Community Care S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Cognetti, n.58; 

contro
Regione Puglia, Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria dell’Area per la Promozione della Salute – Regione Puglia; 

nei confronti di
Comune di Margherita di Savoia; 
R.T.I. Costruzioni Crescente S.r.l. e Soc.Coop.Gea, Villa Azzurra S.r.l.; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1071 del 30.5.2011, della sez. II del T.a.r. di Bari, notificata l’8.6.2012;
nonchè per l’accertamento
dell’inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., della nota prot. n. aoo-081/2467/aps1 del 13.7.2012 (all. 2), con cui il servizio accreditamenti e programmazione sanitaria presso l’area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  della regione puglia, in violazione della citata sentenza n. 1071/2012, ha disposto di : “¦non poter dare corso al ritiro della determinazione dirigenziale n. 353/2007 recante parere di compatibilità  nei confronti dell’a.t.i. crescente costruzioni s.r.l. e gea soc. coop., essendo quest’ultimo ancora valido ed efficace per effetto della citata proroga ex lege fino al 31.12.2012 e, conseguentemente, di non poter procedere, fino alla medesima data del 31.12.2012, al rilascio in favore della community care s.r.l. del richiesto parere di compatibilità  per la realizzazione di una r.s.a. nel comune di Canosa di Puglia”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Damato, su delega dell’avv. M. Didonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso per l’ottemperanza, la società  odierna ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione integrale della sentenza di questo Tar n.1071 del 30.5.2012.
Ha dedotto, in sede di discussione camerale, che la suddetta sentenza, non ancora passata in giudicato al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione è, nelle more, divenuta definitiva a seguito di mancata interposizione di appello da parte della Regione destinataria di rituale notifica della stessa.
Chiede alla Sezione di disporre tutte le misure idonee all’esecuzione del provvedimento giudiziale in epigrafe indicato, dichiarando l’inefficacia, ex art. 114 cpa , della nota meglio indicata in epigrafe e disponendo, eventualmente, la nomina di un commissario ad acta.
Nessuna osservazione è stata presentata dall’Amministrazione intimata, non costituitasi, ed alla camera di consiglio del 25.10.12 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Nella specie – come si è detto – la sentenza di cui la ricorrente chiede l’adempimento è passata in giudicato, sicchè l’atto in eventuale contrasto o elusione della stessa va ormai dichiarato nullo e non solo inefficace (come, invece, inizialmente richiesto dalla ricorrente, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina codicistica per gli atti che violino le statuizioni di sentenze non ancora definitive).
Tanto premesso, la sentenza per la cui esecuzione si agisce ha chiaramente affermato il principio di diritto da applicarsi.
Essa ha statuito che ” il precipitato logico della corretta interpretazione del dato normativo ante novella è da individuarsi nel principio di diritto, coerente con i canoni della buona amministrazione e ragionevolezza, secondo cui l’amministrazione regionale, anche prima della novella dell’art. 7 L. R. n. 8/2004 – che ha introdotto il termine biennale di validità  – doveva, comunque, valutare, in sede di diniego di un parere di compatibilità  determinato dalla saturazione del fabbisogno sanitario in ragione di un pregresso parere positivo di compatibilità  (ipotesi ricorrente nel caso di specie), lo stato di attuazione della struttura destinataria del precedentemente parere favorevole (con ciò valutando se il parere fosse stato seguito dall’effettivo rilascio dell’autorizzazione comunale, nonchè lo stato della pratica edilizia finalizzata alla realizzazione della struttura, l’eventuale stato di avanzamento dei lavori di esecuzione, comparando i presumibili tempi di realizzazione delle due strutture), giungendo a far uso dei propri poteri di autotutela decisoria avverso il parere pregresso, laddove avesse verificato che lo stato attuativo della struttura fosse incompatibile con un pronto ed effettivo soddisfacimento del fabbisogno sanitario.”
“Tale ipotesi senz’altro ricorre nel caso sottoposto all’esame del Collegio, in cui con l’istruttoria è stato verificato lo stato di (in)attuazione del progetto afferente al comune di Margherita di Savoia e si è accertato che, al momento, la struttura è così lontana dall’edificazione che non solo l’area non era stata, alla data della verificazione, ancora cantierizzata, ma non era stato neppure richiesto il relativo titolo edilizio.
Il negato parere di compatibilità  del 7.10.2009 prot. 24/4475/coord. della Regione Puglia, in ragione, dunque, della fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo va annullato per difetto di istruttoria inerente allo stato di attuazione della struttura oggetto del pregresso parere n.353/2007.
Gli ulteriori motivi di ricorso proposti con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti vanno dichiarati assorbiti, stante la portata pienamente satisfattiva per l’interesse della ricorrente dell’accoglimento del surrichiamato primo motivo di ricorso.”
Dunque – ed in maniera inequivoca – la Sezione ha annullato il negato parere di compatibilità  perchè è stata accertata l’omessa valutazione, in fase istruttoria, della totale mancata attuazione di una struttura nel Comune di Margherita di Savoia che “sulla carta” saturava il fabbisogno sanitario, ma in realtà  era del tutto inesistente, perchè mai neppure iniziati i lavori ed addirittura mai richiesto il titolo edilizio.
La Sezione ha anche chiarito che “L’amministrazione regionale, peraltro, dovrà  pronunciare sull’istanza della parte ricorrente con assoluta sollecitudine, posto che la società  richiedente ha già  atteso ben oltre il termine normativamente previsto per il rilascio dello stesso.”
Perciò il principio affermato dalla sentenza consiste, sotto il profilo conformativo, nell’obbligo della Regione di valutare, in sede di riedizione del potere consultivo, lo stato di attuazione della struttura da realizzarsi nel comune di Margherita di Savoia, restandole precluso di negare nuovamente il parere di compatibilità  richiesto dalla Community Care srl, in ragione del pregresso parere favorevole rilasciato in favore della controinteressata R.T.I. Costruzioni Crescente S.r.l., senza una concreta valutazione, in fase istruttoria, dell’effettivo stato di realizzazione di quest’ultimo progetto, mai neanche iniziato, stante la mancata .richiesta del relativo permesso di costruire.
L’equivoco in cui mostra di incorrere l’amministrazione regionale, sorge evidentemente dalle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza stessa , laddove si afferma “Ritiene il Collegio di dover dettare le misure attuative della sentenza ai sensi dei quanto previsto dall’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
A fini conformativi dell’operato dell’amministrazione regionale ed in ragione del consueto apporto collaborativo di questo Tar con le amministrazioni soggette alla sua giurisdizione, nonchè per evitare futuro contenzioso, il Collegio non può esimersi dal chiarire che, alla luce della normativa sopravvenuta (art. 7, co 2 bis L.R. 8/2004) – divenuta ormai applicabile- il pregresso parere n.353/2007 ha perso ogni efficacia, sicchè, in sede di riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento del negato parere di compatibilità  del 7.10.2009 prot. 24/4475/coord., l’amministrazione regionale dovrà  tenere conto della sopravvenuta non completa soddisfazione del fabbisogno sanitario relativo alle RSA nella provincia BAT.”
L’intervenuta proroga del termine di efficacia del parere n.353/2007, ad opera della L.R. 38/2011, non incide affatto, come ritenuto, sull’obbligo conformativo sopraindicato, in quanto la ritenuta intervenuta inefficacia del parere n.353/2007 aggiunge solo un elemento ulteriore (in chiave di evidente semplificazione), all’obbligo già  chiaramente indicato, di esprimere il parere di compatibilità  richiesto dalla Community care srl, valutando se la struttura concorrente da realizzarsi nel comune di Margherita di Savoia fosse effettivamente in fase di attuazione.
D’altronde, nella comparazione degli opposti interessi, risulta indubbiamente prevalente l’interesse pubblico di assicurare l’erogazione di prestazioni in misura adeguata al fabbisogno sanitario dell’utenza e quindi assume carattere recessivo l’interesse privato della controinteressata R.T.I. Costruzioni Crescente S.r.l., che non si era in alcun modo attivata per la realizzazione della prevista struttura sanitaria ed anzi non aveva neanche chiesto il relativo titolo edilizio, determinando in tal modo un evidente vulnus del diritto alla salute ex art. 32 cost. della popolazione locale.
Se, dunque, l’amministrazione regionale avesse letto con maggiore attenzione la sentenza di questo Tar – che la Regione stessa ha ritenuto di non appellare – avrebbe agevolmente evitato di incorrere nell’indicato fraintendimento che ha condotto ad adottare la nota impugnata in questa sede, nella cui motivazione è dato leggere affermazioni che solo una frettolosa lettura ed una mancata comprensione delle statuizioni della suindicata sentenza di questo Tar, di cui si chiede l’esecuzione, giustificano.
In tale situazione il ricorso non può che essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione Regionale di eseguire, secondo le indicazioni ribadite in questa sede, la sentenza n. 1071/2012.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della società  ricorrente, il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, l’Assessore regionale alla sanità  o funzionario da lui delegato, affinchè ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
Con successivo separato decreto si provvederà  alla liquidazione del compenso al commissario.
In virtù del principio della soccombenza, la Regione deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, nonchè il compenso eventualmente dovuto al Commissario, così come successivamente liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara nulla la nota prot. n. aoo-081/2467/aps1 del 13.7.2012.
Ordina alla Regione Puglia – Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria dell’Area per la Promozione della Salute di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta, l’Assessore regionale alla sanità  o funzionario da questo delegato, perchè provveda, entro ulteriori novanta (90) giorni dal termine predetto, a dare esecuzione al giudicato, a spese dell’Amministrazione intimata.
Condanna l’Azienda al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500, 00 .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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