1. Processo amministrativo – Concorsi – Graduatoria – Ricorso – Onere di notificazione ai controinteressati facenti parte della graduatoria impugnata – Condizione di ammissibilità  del ricorso – Limiti


2. Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Nucleo familiare del richiedente in condizioni di sovraffollamento – Attribuzione del conseguente punteggio – Trasferimento di residenza del richiedente nelle more del procedimento – Conseguenze

1. Ai fini dell’ammissibilità  del ricorso, deve ritenersi soddisfatto l’onere di notifica del medesimo a cura del ricorrente nei confronti di tre controinteressati collocati in posizione precedente all’interno della graduatoria impugnata, potendo l’estensione del contraddittorio nei confronti dei restanti componenti della graduatoria essere disposta in corso di giudizio, posto che ciò non costituisce condizione di ammissibilità  del ricorso.


2. In caso di procedura per l’assegnazione degli alloggi popolari è onere del richiedente -in mancanza di previsione di bando in ordine alla documentabilità  del requisito della condizione di sovraffollamento in cui versa il proprio nucleo familiare- comunicare il trasferimento di residenza, con relativo indirizzo, intervenuto nelle more del procedimento al fine di consentire all’Amministrazione l’effettiva verifica dell’eventuale permanenza, anche nella nuova abitazione, della condizione di sovraffollamento come specificata nella domanda di assegnazione.

N. 02015/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2011, proposto da: 
Vito Langellotti, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Chianese, con domicilio eletto presso l’avv. Carla Chianese in Bari, via Dalmazia 161; 

contro
Comune di Bari; I Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Jolanda Pavone, con domicilio eletto presso l’avv. Livio Costantino in Bari, via De Nicolò 48; 

nei confronti di
Filippo Barracano, Giovanni Chiricallo, Luigi Bernardi; 
Gaetana Chiapparino, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Livrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Livrieri in Bari, via Dante, 472; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inerente al concorso indetto con bando n. 5/2008 e pubblicata in data 15 dicembre 2010;
della determinazione del 15.12.2010 n. 2010/07535 2010/120/00623 con cui si è preso atto della graduatoria definitiva del bando di concorso regionale n. 5/2008 disposta dalla I Commissione formazione graduatorie e mobilità  Bari e provincia;
del verbale n. 624 della seduta del 17.6.2010 della I Commissione formazione graduatorie e mobilità  Bari e provincia;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gaetana Chiapparino e della I Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Carla Chianese e Jolanda Pavone, nessuno comparso per la controinteressata Chiapparino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Vito Langellotti ha impugnato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inerente al concorso indetto con bando n. 5/2008 e pubblicata in data 15 dicembre 2010 e il verbale n. 624 della seduta del 17.6.2010 della I Commissione formazione graduatorie e mobilità  Bari e provincia.
Il ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso e di avere ottenuto nella graduatoria provvisoria 4 punti per il reddito, 2 punti per la composizione del nucleo familiare (composto da lui, dalla coniuge e da 4 figli), 1 punto per il canone locativo e 1 punto per il sovraffollamento; tuttavia nella graduatoria finale era stato sottratto il punto per il sovraffollamento, con la motivazione che il ricorrente si era trasferito.
A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 L.R. 54/84, violazione e falsa applicazione del bando di gara, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della L. 241/90, eccesso di potere per omesso ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonchè per difetto di istruttoria, contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente al momento della presentazione della domanda abitava in un monolocale di 45 mq con la moglie e i tre figli, ai quali si era aggiunto il quarto figlio nato nel 2008; successivamente il ricorrente aveva depositato al Comune il provvedimento di convalida di sfratto nei confronti della coniuge ed il contratto di locazione di un bilocale di mq 45, inidoneo per un nucleo familiare di 6 unità ; di conseguenza avrebbero dovuto essere assegnati 2 punti per la condizione di sovraffollamento, secondo quanto previsto dall’art. 6 L.R. 54/84.
La motivazione addotta era poi illogica in quanto il sopralluogo era stato effettuato dai tecnici comunali in via Kennedy (nel vecchio alloggio) in data 31.3.2010, quanto già  nel maggio 2009 il ricorrente aveva depositato al Comune il provvedimento di sfratto e si era trasferito in altro locale di mq 30 altrettanto inidoneo per il nucleo familiare.
Si cono costituiti la I Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità  Bari e provincia e la controinteressata Gaetana Chiapparino; la Commissione ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per l’omessa notifica a tutti gli effettivi controinteressati e per carenza di interesse, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito; la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 13.4.2011 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’eccezione di inammissibilità  deve essere disattesa in quanto infondata.
Il ricorrente, infatti, ha notificato il ricorso a tre dei potenziali controinteressati, in quanto inseriti in graduatoria in posizione precedente, con ciò soddisfacendo l’onere di notifica al fine dell’ammissibilità  del ricorso; l’eventuale estensione del contraddittorio a tutti i controinteressati avrebbe potuto comunque, in tal caso, essere disposta nel corso del giudizio, con costituendo condizione di ammissibilità  del ricorso.
Dalla stessa può comunque prescindersi essendo il ricorso infondato nel merito.
Il ricorrente ha lamentato, infatti, in primo luogo, il mancato riconoscimento del punteggio per il sovraffollamento: al riguardo deve rilevarsi che il bando prevedeva espressamente che, in relazione a tale punteggio, non essendo richiesta specifica documentazione per comprovare il requisito, il Comune si riservava di effettuare appositi sopralluoghi.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente, avendo ricevuto nell’aprile 2010 lo sfratto dall’alloggio occupato alla data della domanda (e in relazione al quale era stato richiesto il punteggio per sovraffollamento), ha successivamente trasferito la residenza del nucleo familiare in altra abitazione.
Di conseguenza, quando gli incaricati comunali hanno effettuato il sopralluogo nel marzo 2010, hanno constatato il trasferimento del nucleo familiare in altro luogo.
Il Comune, però, non avrebbe potuto procedere al sopralluogo nel nuovo alloggio per verificare l’eventuale permanenza degli stessi presupposti indicati nella domanda, in quanto il ricorrente non ha mai comunicato il nuovo indirizzo, nè richiesto il riconoscimento del punteggio in relazione a tale ultimo alloggio, eventualmente procedendo all’integrazione della domanda.
Il Langellotti, infatti, ha comunicato unicamente il provvedimento di sfratto, richiedendo l’assegnazione del relativo punteggio (non assegnato trattandosi di sfratto per morosità ), ma senza poi indicare la nuova residenza nè addurre l’eventuale condizione di sovraffollamento anche in relazione a quest’ultima.
Di conseguenza l’operato dell’amministrazione risulta immune dai vizi denunciati, non avendo la Commissione a disposizione alcun elemento per verificare e nel caso attribuire il punteggio richiesto.
Deve anche aggiungersi che il certificato di residenza prodotto dal ricorrente non riporta la data a decorrere dalla quale è stato denunciato il trasferimento all’anagrafe, di tal che non è nemmeno dimostrato che il Comune avrebbe dovuto autonomamente accertare la nuova residenza mediante dati in suo possesso.
Deve comunque evidenziarsi che, essendo stato nelle more pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi, la condizione di sovraffollamento, ove effettivamente esistente anche per il nuovo alloggio, potrà  essere fatta valere in tale sede.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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