Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Impedimento alla regolarizzazione – Limiti – Fattispecie

àˆ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare che sia stato emesso esclusivamente sulla base del disposto dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. n. 102/2009, senza che sia stata condotta una valutazione approfondita in merito alla permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del richiedente qualora il reato precedentemente commesso si sia estinto (Nella specie, il provvedimento di diniego non ha dato conto della sopravvenuta estinzione del reato per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p. e non ha motivato in ordine alla permanente pericolosità  del ricorrente).

N. 02023/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2012, proposto da: 
Ilmi Dyrmyshi, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso l’avv. Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bari – UTG – Sportello unico per l’immigrazione prot. n. p-ba/l/n/2009/102069, notificato a mani del sottoscritto difensore il 26.9.2012, con cui è stata rigettata al ricorrente la domanda di emersione;
del parere non favorevole espresso dalla Questura di Bari, mai notificato;
nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti l’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe Dyrmyshi Ilmi ha impugnato il provvedimento con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore da Pasquale Debernardis in data 9.9.2009;
rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione dell’art. 21 septies L. 241/90 per carenza degli elementi essenziali del provvedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, violazione degli artt. 21 quinquies e 10 bis L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la condanna riportata non poteva essere ritenuta automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza, trattandosi di reato ricompreso nel disposto dell’art. 381 c.p.p. in relazione al quale, a seguito della pronuncia di parziale illegittimità  costituzionale dell’art. 1 ter, comma 13 lett. c) L. 102/2009, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, risulta comunque necessaria una valutazione della pericolosità  del cittadino straniero; che la condanna, risalente al 2001, è stata dichiarata estinta in data 16.12.2011 ai sensi dell’art. 167 c.p.p. per decorso del termine di 5 anni senza la commissione di un delitto della stessa indole;
rilevato che si sono costituiti la Prefettura di Bari e il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 15.11.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti;
considerato che il ricorso è stato proposto tempestivamente, in quanto il provvedimento reca la data del 30.4.2010 ma in atti non vi è alcuna prova della sua comunicazione al precedente difensore del ricorrente, nè della comunicazione della nota del 13.5.2010 in cui si ribadiva la sussistenza delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza;
che la certezza in ordine alla conoscenza del diniego risulta quindi solo dalla comunicazione inviata all’avv. Gazidede il 17.7.2012;
rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base del disposto dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, avendo il ricorrente riportato nel 2001 una condanna, a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati ricompresi nel disposto dell’art. 381 c.p.p., richiamato dalla norma citata;
ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) della L. 102/2009 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172/2012, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
che nel caso di specie l’esistenza della condanna citata costituisce l’unico motivo posto dall’amministrazione a fondamento del diniego impugnato, senza che sia stata operata una più approfondita valutazione in ordine alla pericolosità  del ricorrente;
che, inoltre, il diniego impugnato non ha dato conto dell’estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna nel 2001 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della sospensione condizionale della pena, nè ha motivato la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del ricorrente;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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