1. Giurisdizione  – Aziende sanitarie locali – Conferimento incarico di co.co.co. medici specialisti – Selezione pubblica per titoli e colloquio – Impugnazione graduatoria vincitori – Giurisdizione del G.A.  – Sussiste


2. Pubblico impiego – Concorso – Requisiti di partecipazione – Discrezionalità  – Esperienza professionale annuale – Ragionevolezza – Sussiste


3.    Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse a ricorrere – Mancata impugnazione clausola di bando lesiva – Non sussiste  – Inammissibilità  del ricorso 


4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio — Controinteressati – Integrazione del contraddittorio – Infondatezza del ricorso – Esclusione

1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di conferimento di incarico di co.co.co mediante selezione pubblica, indetta con bando per titoli e colloquio, che preveda una valutazione effettuata da una commissione, la redazione di graduatoria e la proclamazione dei vincitori.


2. Vi è ragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità  da parte di un’Amministrazione, con conseguente legittimità  del bando di indizione di selezione pubblica per conferimento di incarico di co.co.co. che preveda, quale requisito di partecipazione, l’esperienza professionale annuale del candidato onde garantire la collaborazione di soggetti professionalmente già  dotati di competenze anche pratiche che non necessitino di ulteriore formazione.


3. Deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso una clausola del bando di concorso che richieda come requisito di ammissione una specifica esperienza professionale di durata annuale, allorquando il ricorrente risulti privo di qualsivoglia requisito di professionalità  a durata almeno annuale e non abbia impugnato del bando la previsione di detto requisito.


4. La notifica  ad uno dei controinteressati di un ricorso  lo rende ammissibile ma è da escludersi, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del c.p.a., che possa essere ordinata l’integrazione del contraddittorio se lo stesso ricorso sia ritenuto infondato. 

N. 01973/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Angela Cristina Rossi, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Carucci e Marco Vitone, con domicilio eletto presso Marco Vitone in Bari, c.so V.Emanuele n.193; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

nei confronti di
Gianluca Campobasso, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, n. 133; 
Nicoletta Annalisa Tempesta, rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, n.133; 

per l’annullamento
del bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per medici specialisti in ginecologia e ostetricia, assegnati all’attività  progettuale “diagnosi e gestione della patologia fetale” finanziata dalla regione puglia, indetto con deliberazione del direttore generale della asl ba n. 610 del 2.04.2012, nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e conseguente.
motivi aggiunti:
a) della deliberazione del direttore generale della asl ba n. 1321 del 16.07.2012, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per medici specialisti in ginecologia e ostetricia, per il progetto “diagnosi e gestione della patologia fetale”. ammissione dei candidati e nomina commissione”; b) della deliberazione del direttore generale della asl ba n. 1528 del 05.09.2012, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per medici specialisti in ginecologia e ostetricia, per il progetto “diagnosi e gestione della patologia fetale”. approvazione graduatoria di merito”; c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i verbali (non conosciuti) della nominata commissione esaminatrice ed, in particolare, il verbale n. 3 del 23.08.2012 recante la “graduatoria finale di merito” dei candidati partecipanti alla procedura selettiva di cui si tratta;
nonchè per la declaratoria
della nullità  e/o comunque della invalidità  del “contratto”, eventualmente sottoscritto dalla asl ba ed i controinteressati ai sensi dell’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in conseguenza e per effetto delle risultanze della procedura concorsuale bandita dalla asl ba.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari e di Gianluca Campobasso e di Nicoletta Annalisa Tempesta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Marco Vitone, avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta e avv. Emilio Toma;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con il ricorso principale contesta la legittimità  della selezione pubblica prevista dall’ASL per il conferimento di incarichi di co.co. pro. da svolgersi presso l’U.O.S di medicina fetale presso il presidio ospedaliero Di Venere di Bari, nell’ambito del progetto di “Diagnosi e gestione della patologia fetale”.
In estrema sintesi deduce la illegittimità  del requisito di partecipazione previsto nell’avviso, rappresentato dalla maturata esperienza professionale nel settore, pari ad almeno 1 anno.
Lamenta che la disciplina in questione è talmente specialistica ed innovativa che la esperienza in Diagnosi prenatale – Medicina fetale, presso strutture pubbliche e/o convenzionate con il SSN, sarebbe requisito eccessivamente discriminante e troppo restrittivo, con conseguente violazione della par condicio e del criterio di ragionevolezza.
Con il ricorso per motivi aggiunti impugna, riproponendo gli stessi vizi già  dedotti nel ricorso principale, l’atto di esclusione dalla selezione, per difetto del requisito dell’esperienza annuale e la graduatoria definitiva approvata dal D.G. dell’asl.
La ASL replica che non si tratterebbe di selezione pubblica con connotati di concorsualità , dal che discenderebbe il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Aggiunge che, anche a voler ammettere la previsione di altro criterio di ammissione afferente l’acquisita professionalità , in ogni caso, il requisito temporale di un anno sarebbe necessario per garantire l’esperienza dei medici selezionati.
La ricorrente non è in possesso di un qualsivoglia requisito di professionalità  a durata almeno annuale, sicchè ella sarebbe comunque da escludersi dalla selezione stessa.
Precipitato logico di tale rilievo sarebbe l’inammissibilità  dell’impugnativa per difetto di interesse, in quanto, anche in caso di annullamento dell’attuale selezione in riferimento all’irragionevolezza del requisito della maturata esperienza professionale nel settore, comunque all’Asl, in sede di riedizione del bando, non potrebbe precludersi di richiedere un diverso requisito di esperienza professionale di durata annuale che la ricorrente non possiede.
All’udienza camerale dell’8.11.2012 la causa è stata trattenuta in decisione, ritenendola matura per la decisione.
In primo luogo il Collegio, verificato che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato a due dei controinteressati (sicchè è, sotto tale profilo, ammissibile) ritiene non necessaria la intimazione degli altri due vincitori, in virtù del principio espresso dall’art. 49 cpa, essendo l’impugnazione inammissibile sotto altro profilo.
Preliminarmente, in punto di giurisdizione, essa va considerata correttamente individuata in ragione del carattere squisitamente concorsuale della selezione indetta, caratterizzata da una valutazione effettuata da una commissione, con redazione di graduatoria e proclamazione dei vincitori.
Nel merito, convincono le difese dell’Asl.
Punto nodale della decisione risiede nella valutazione di ragionevolezza del requisito dell’esperienza annuale.
Nello specifico si contesta la tipologia di esperienza richiesta, ma non si pone neppure implicitamente in dubbio la irragionevolezza del dato temporale (carattere annuale).
In altri termini ciò che la ricorrente contesta è che il bando abbia – a suo dire irragionevolmente – richiesto che i partecipanti fossero in possesso di maturata esperienza in Diagnosi prenatale – Medicina fetale presso strutture pubbliche e/o convenzionate con il SSN.
Tuttavia, non può escludersi (e tanto non viene neppure dedotto) nè la ragionevolezza della previsione di un requisito di qualsivoglia esperienza professionale – seppure diverso- nè la durata almeno annuale dello stesso.
Tali requisiti, infatti, sono ragionevoli in quanto sorretti dall’esigenza di garantire all’Asl richiedente la collaborazione di soggetti professionalmente già  dotati di competenze anche pratiche, funzionali ad evitare i tempi di formazione degli stessi.
Dunque, rientra nell’ambito della ragionevole discrezionalità  aziendale la previsione di un requisito annuale di esperienza (anche se diversa da quella prevista).
Pertanto, anche a voler accogliere il profilo censurato inerente la irragionevolezza del tipo di esperienza richiesta (esperienza in Diagnosi prenatale – Medicina fetale presso strutture pubbliche e/o convenzionate con il SSN), non appare irragionevole il carattere temporale (cioè annuale) che viene richiesto e che attiene, pertanto, profili di discrezionalità  insindacabili.
Atteso che l’ASL ha dedotto che la ricorrente possiede esperienza professionale di diverso tipo, ma comunque non annuale e sul punto non vi è stata alcuna replica da parte della dr.ssa Rossi, il ricorso va considerato inammissibile per difetto di interesse.
In ragione della materia trattata e della novità  della questione esaminata, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, inammissibili.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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