1. Professioni e mestieri  –  Abilitazione ad avvocato – Principio anonimato elaborati scritti – Inderogabile – Valutazione caso per caso della sua applicazione – Necessità  – Fattispecie 


2. Professioni e mestieri – Abilitazione ad avvocato – Principio anonimato elaborati scritti – Numerazione pagine di elaborati –  Possibilità   – Limiti 


3. Professioni e mestieri  – Abilitazione ad avvocato – Onere candidato conoscere regole concorsuali – Sussistenza – Ragioni

1. Il principio dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere inteso in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l’invalidità  delle prove ogni volta che sia ipotizzabile astrattamente il riconoscimento dei candidati (alla luce di tale orientamento il suddetto principio va di volta in volta applicato alla singola fattispecie concreta al fine di affermare la riconoscibilità  o meno e, quindi, l’invalidità  o meno della prova scritta).
 
2. Pur se la numerazione delle pagine degli elaborati può essere ricondotta al fenomeno di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione di esso in forma scritta, seguendo un naturale principio di ordine, non è, però, comprensibile, nella specie, come tale “naturale principio di ordine” sia stato seguito dal ricorrente solo il primo giorno (per la prova di diritto civile), mentre il secondo giorno, come rilevato dalla sottocommissione esaminatrice, anzichè numerare anche l’elaborato di diritto penale, ha preferito contraddistinguere le relative pagine con le lettere dell’alfabeto, peraltro cerchiate, e, l’ultimo giorno, non ha indicato nè i numeri, nè le lettere. 


3. E’ onere del candidato conoscere le regole concorsuali, che peraltro vengono normalmente lette prima dell’inizio delle prove, comprese quelle che determinano l’eventuale esclusione, fra le quali, per l’esame per l’abilitazione ad avvocato, la disposizione di cui all’art. 22 del R.D. n. 37 del 1934, che, al comma secondo, vieta l’apposizione della sottoscrizione e di qualsiasi altro contrassegno (tanto deve valere a maggior ragione per un aspirante avvocato).

N. 01935/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2011, proposto da: 
I. C., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Angelo Ippedico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Mirizzi in Bari, via Marchese di Montrone, n. 11; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“dell’elenco degli ammessi alla prova orale sessione 2010 dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, predisposto dalla Corte d’Appello di Bari e reso pubblico in data 29 giugno 2011, nella parte in cui non include il ricorrente;
del verbale n. 4, relativo alla valutazione del 24 marzo 2011 della XXI.-ma Sottocommissione esami per avvocato presso la Corte d’appello di Napoli, relativo alla correzione degli elaborati predisposti dal ricorrente nell’ambito della procedura d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato sessione 2010, nella parte in cui dispone l’annullamento delle prime due prove scritte contenute nella busta 1698 sostenute dal ricorrente, ovvero la stesura del parere di diritto civile e la stesura del parere di diritto penale e, conseguentemente, l’annullamento della restante prova.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 355 del giorno 11 luglio 2011, di abbreviazione dei termini di cui al quinto comma dell’art. 55 c.p.a.;
Vista l’ordinanza n. 741 del 9 settembre 2011, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Vito Angelo Ippedico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il dott. I. C. di aver partecipato, in data 14, 15 e 16 dicembre 2010 presso la Corte di Appello di Bari, alle prove scritte per gli esami volti al conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato, sessione 2010.
Riferisce che i suoi elaborati erano stati corretti dalla XXI Sottocommissione Esami di Avvocato istituita presso la Corte di Appello di Napoli che aveva provveduto ad annullare le tre prove scritte sulla base dei seguenti motivi: “1. Le pagine della prova di civile risultano numerate. Inoltre alcuni passaggi risultano sottolineati. Infine in calce alla IV facciata del I foglio è indicata la dicitura (segue). 2. Le pagine contenenti la prova di penale risultano segnate in alto a dx con lettere cerchiate. Alla luce delle indicate motivazioni, ritenendo riconoscibile le prove, la Commissione delibera l’annullamento delle stesse.”
Il dott. C. ha quindi proposto il presente ricorso, depositato il giorno 11 luglio 2012 con richiesta di abbreviazione dei termini di cui al quinto comma dell’art. 55 c.p.a., richiesta accolta con decreto presidenziale n. 355/2012; con tale ricorso, ritualmente notificato e nuovamente depositato in data 15 luglio 2012, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’elenco degli ammessi alla prova orale sessione 2010 dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, predisposto dalla Corte d’Appello di Bari e reso pubblico in data 29 giugno 2011, nella parte in cui non include il ricorrente, nonchè del verbale n. 4, relativo alla valutazione del 24 marzo 2011 della XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, relativo alla correzione dei suoi elaborati, nella parte in cui dispone l’annullamento delle prime due prove scritte contenute nella busta 1698 da esso sostenute, ovvero la stesura del parere di diritto civile e la stesura del parere di diritto penale e, conseguentemente, l’annullamento della restante prova.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti; 2. vizio di eccesso di potere per violazione delle istruzioni di servizio riguardanti i criteri di valutazione.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e la XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011, con ordinanza n. 741, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2012 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Parte ricorrente ha depositato due memorie per la successiva udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Il Collegio ritiene di poter affrontare in via unitaria le diverse censure dedotte con i due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce le seguenti censure: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto la numerazione delle pagine degli elaborati, la sottolineatura di un passaggio con la medesima penna utilizzata per la redazione del compito e l’apposizione della dicitura “(segue)” in calce al primo dei due fogli protocollo di una delle prove non potrebbero determinare astrattamente la riconoscibilità  del candidato prevista dall’art. 23, ultimo comma, del r.d. n. 37 del 1934 e non potrebbero qualificarsi, pertanto, segni di riconoscimento, alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso stesso.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità  degli atti impugnati in quanto ritenuti affetti dal vizio di eccesso di potere per violazione delle istruzioni di servizio riguardanti i criteri di valutazione; parte ricorrente lamenta che la XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, nonostante avesse richiamato nel verbale del 24 marzo 2011 le indicazioni ed i suggerimenti forniti in merito dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con il verbale n. 3 del 14 gennaio 2011, non si sarebbe attenuta a tali criteri in quanto avrebbe annullato i suoi elaborati per segni grafici che sarebbero solo funzionali alla leggibilità  dello scritto.
I suddetti motivi di ricorso sono entrambi privi di pregio.
In punto di diritto l’art. 22 del r.d. n. 37 del 1934, al comma 2, per quello che in questa sede interessa, prevede espressamente: “Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande,¦.”; il successivo art. 23, al comma 5, dispone: “¦¦.. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.”.
Come rappresentato dal dott. C., con il verbale n. 4 del 24 marzo 2011, la XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli ha recepito e fatto propri i criteri di valutazione deliberati in data 9 dicembre 2010 e 14 gennaio 2011 dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia.
Nella data da ultimo menzionata, con il verbale n. 3, di cui parte ricorrente lamenta la violazione da parte della XXI Sottocommissione, il Presidente della suddetta Commissione Centrale, nel dare indicazioni e suggerimenti da seguire su tutto il territorio nazionale nel corso della correzione degli elaborati scritti, in merito alla questione per cui è causa, come riportato al punto 3) del citato verbale, ha fatto presente testualmente: “Occorre..attenersi, circa l’aspetto dei “segni di riconoscimento”, alle ultime pronunce del Consiglio di Stato per cui, se da un lato si consiglia di non criminalizzare la semplice svista, dall’altro si suggerisce di annullare i compiti di quei candidati che, ad esempio, abbiano utilizzato fogli che non recano il timbro del Ministero della Giustizia e la firma del Presidente della 1^ Sottocommissione o abbiano fatto uso di penne di diverso colore o abbiano comunque lasciato tracce di indiscutibile riconoscimento.”
Al riguardo il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa, anche richiamata da parte ricorrente, la quale ritiene che il principio dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non possa essere inteso in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l’invalidità  delle prove ogni volta che sia ipotizzabile astrattamente il riconoscimento dei candidati; ma, proprio alla luce di tale orientamento il suddetto principio va di volta in volta applicato alla singola fattispecie concreta al fine di affermare la riconoscibilità  o meno e, quindi, l’invalidità  o meno della prova scritta.
D’altro canto, lo stesso Presidente della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, nell’indicare i criteri da seguire in merito ai “segni di riconoscimento”, dopo aver chiesto ai commissari di fare riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato ed aver indicato in via esemplificativa alcune ipotesi pacifiche e chiare di segni di riconoscimento, non ha potuto che rinviare, nè avrebbe potuto fare altrimenti, alla valutazione delle singole Commissioni per la verifica dei casi concreti, dando indicazione di annullare laddove avessero riscontrato “tracce” “di indiscutibile riconoscimento”.
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene di confermare quanto già  osservato nell’ordinanza n. 741 del 9 settembre 2012, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo non irragionevole il giudizio, formulato dalla Commissione, di riconoscibilità  dei segni apposti sugli elaborati del ricorrente.
In particolare, nella fattispecie per cui è causa, è la concomitanza della sussistenza di più elementi, indicati puntualmente dalla XXI Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli che portano a tale conclusione, in conformità  anche ai criteri di cui al verbale n. 3 del 14 gennaio 2011 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio, infatti, pur concordando con parte ricorrente e con la giurisprudenza amministrativa richiamata in ricorso sulla circostanza che la numerazione delle pagine degli elaborati possa essere ricondotta al fenomeno di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione di esso in forma scritta, seguendo un naturale principio di ordine, non comprende, però, come mai tale “naturale principio di ordine” sia stato seguito dal dott. C. solo il primo giorno per la prova di diritto civile, mentre il secondo giorno, come rilevato dalla XXI Sottocommissione esaminatrice, il ricorrente, anzichè numerare anche l’elaborato di diritto penale, abbia preferito contraddistinguere le relative pagine con le lettere dell’alfabeto, peraltro cerchiate, e l’ultimo giorno, aggiunge il Collegio, non ha indicato nè i numeri, nè le lettere.
Nè è accettabile la giustificazione addotta da parte ricorrente nella memoria depositata in data 14 settembre 2012 nella quale rappresenta che “non è pensabile che il candidato dovesse ricordarsi oppure prendere nota, durante lo svolgimento dell’esame di abilitazione professionale, del fatto che il giorno precedente ha utilizzato una certa modalità  di numerazione, per evitare che l’eventuale differenza con il giorno successivo potesse rappresentare un segno di riconoscimento.”.
Ciò in quanto è onere del candidato conoscere le regole concorsuali, che peraltro vengono normalmente lette prima dell’inizio delle prove, comprese quelle che determinano l’eventuale esclusione, fra le quali la disposizione di cui al citato art. 22 del r.d. n. 37 del 1934, che, al comma secondo sopra richiamato, vieta l’apposizione della sottoscrizione e di qualsiasi altro contrassegno. A quanto sopra occorre aggiungere che l’interessato non stava partecipando ad un concorso per l’abilitazione ad ingegnere o architetto, ma era candidato alle prove scritte per gli esami volti al conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato e, quindi, ben avrebbe dovuto conoscere e rispettare tali regole concorsuali.
Alla suddetta diversa numerazione dei due elaborati di diritto civile e penale, ritenuta anomala dal Collegio, occorre aggiungere l’altro elemento individuato dalla XXI Sottocommissione e precisamente l’indicazione della dicitura “segue” solo alla pagina 4 dell’elaborato di diritto civile; di tale dicitura, seppure usata qualche volta negli elaborati per indicare che l’elaborato stesso continua in altra pagina, come prospettato da parte ricorrente, non si comprende invece la necessità  del suo utilizzo proprio nell’elaborato di diritto civile per cui è causa; ciò in quanto tale elaborato è stato suddiviso dal ricorrente in paragrafi, ammessi peraltro pacificamente dalla Commissione, a loro volta contraddistinti in lettere indicate in ordine alfabetico, ed il “segue” è stato utilizzato alla fine del paragrafo e, quindi, sostanzialmente inutilmente al suddetto fine ad avviso del Collegio, considerato che la pagina successiva era individuata chiaramente dal successivo paragrafo c) nonchè, si ricorda, dai numeri inseriti in alto in ogni pagina.
Per quanto concerne, infine, la sottolineatura, il Collegio ritiene che essa contrasti direttamente con divieto di cui all’art. 22 del r.d. n. 37 del 1934, avendo parte ricorrente sottolineato ben quattro righe dell’elaborato di diritto civile; peraltro la giurisprudenza richiamata dal dott. C., contrariamente da quanto affermato in ricorso, non si riferisce a tale circostanza specifica, ma a fattispecie diverse.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio, in considerazione della natura della presente controversia e della costituzione solo formale di parte resistente, ritiene che sussistono le ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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