Pubblico impiego – Concorsi – Graduatoria – Formazione e scorrimento – Criteri

Unico criterio preferenziale consentito nell’ambito della formazione e scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il pubblico impiego è quello del merito derivante dal punteggio ottenuto in sede di esame e valutazione dei titoli, con la conseguente illegittimità  di altri  criteri che risultino rispetto ad esso derogatori.

N. 01911/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02118/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2010, proposto da: 
Giovanni Falca, Giacomo Visentini, Angela Porta, Pietro Giovanni Mauro Luigi Amato, rappresentati e difesi dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, via P. Amedeo, n.234; 

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Simona Lezza, con domicilio eletto presso Maria Simona Lezza in Bari, via G.Suppa, n.38 (St.Lezza-Bellomo); 

nei confronti di
Gaetano Bufi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Papa, con domicilio eletto presso Francesco Papa in Bari, via Bavaro n. 41; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Gaetano Camporeale, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Angela Mastropierro, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, n. 234; 

per l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta del comune di Molfetta n. 254 del 4.10.2010, nella misura in cui prevede il soddisfacimento del fabbisogno del personale per l’anno 2010 mediante la progressione verticale di dipendenti rientranti tra i vincitori di concorso interno indetto per il fabbisogno anni 2004 e 2005, individuati combinando i criteri della data di svolgimento della prova selettiva e della prossimità  al collocamento in quiescenza, dando priorità  ai n. 4 dipendenti vincitori delle progressioni verticali programmate nel fabbisogno 2004 – provvedimento conosciuto il 21.10.10;
2) del provvedimento, non comunicato ai ricorrenti, con il quale l’amministrazione comunale ha inteso adempiere per l’anno 2010 alla progressione verticale di 16 dipendenti applicando il criterio della data di svolgimento della prova selettiva e dando priorità  ai n. 4 dipendenti vincitori delle progressioni verticali programmate nel fabbisogno 2004;
3) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale;
per l’accertamento
– dell’illegittimità  del comportamento tenuto dal comune di Molfetta in ordine alla mancata approvazione della graduatoria e proclamazione dei ricorrenti quali vincitori dei concorsi dagli stessi espletati;
– del diritto di ciascuno dei ricorrenti alla approvazione della graduatoria ed alla proclamazione quale vincitore;
– del diritto dei ricorrenti a vedere applicato il criterio dell’anzianità  di servizio per il soddisfacimento del fabbisogno del personale per gli anni 2010-2012 nella progressione verticale dei dipendenti rientranti tra i vincitori di concorso;
nonchè per la condanna del comune di Molfetta
– alla approvazione della graduatoria ed alla proclamazione dei ricorrenti quali vincitori dei concorsi espletati dai ricorrenti;
– ad adempiere alla progressione verticale dei ricorrenti in conformità  all’adeguamento funzionale dei servizi comunali approvato con delibera di g.c. n. 99 del 19.4.2010;
– alla applicazione del criterio dell’anzianità  di servizio per il soddisfacimento del fabbisogno del personale per gli anni 2010-2012 attraverso la progressione verticale dei dipendenti rientranti tra i vincitori di concorso;
– al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti a causa della mancata approvazione della graduatoria, della mancata proclamazione dei vincitori del concorso, della mancata progressione verticale in applicazione del criterio dell’anzianità  di servizio, somma da determinare in relazione al lucro cessante che i medesimi hanno subito e subiranno fino all’effettiva progressione in termini stipendiali, nonchè del danno morale sofferto per il tardivo avanzamento nella qualifica superiore;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta e di Gaetano Bufi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Carmen Lucia Porta, su delega dell’avv. P. Mastropierro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che il Comune di Molfetta, con delibera di Giunta n. 208/2005 ha approvato il piano programmatico del fabbisogno di personale per il triennio 2005-2007, da coprirsi mediante procedure selettive.
Tali procedure, per la progressione verticale tra aree inferiori e quelle superiori, venivano effettivamente bandite ed espletate.
Gli odierni ricorrenti partecipavano ciascuno ad un diversa procedura selettiva, riportando punteggio sufficiente per il superamento.
Tuttavia, il Comune non provvedeva a dare conclusione alle procedure concorsuali, omettendo di approvare la graduatoria dei vincitori e di proclamarli tali.
Con la delibera in questa sede impugnata stabiliva poi di soddisfare il già  programmato fabbisogno del personale per l’anno 2010, mediante l’immissione nei rispettivi posti dei dipendenti rientranti tra i vincitori di concorso interno indetto per il fabbisogno degli anni 2004 e 2005.
Stabiliva, tuttavia, quali criteri per la formulazione delle relative graduatorie di progressione in carriera, quelli della data di svolgimento della prova selettiva e della prossimità  al collocamento in quiescenza.
I ricorrenti impugnano la delibera in questione per irragionevolezza dei criteri scelti e per violazione della normativa di settore dell’accesso concorsuale agli impieghi in quanto rilevano:
1) che l’amministrazione non ha mai proceduto a concludere le procedure cui essi hanno partecipato, così precludendo loro di rientrare nella categoria del personale soggetto passivo della delibera impugnata. Deducono, pertanto, la illegittimità  della delibera in questione nella parte in cui non ha previsto l’onere di concludere le procedure stesse ovvero – diversamente interpretato il motivo di ricorso- deducono l’illegittimità  del comportamento omissivo del Comune.
2) che il criterio preferenziale della data di svolgimento della prova selettiva sarebbe irragionevolmente discriminatorio, in quanto rimetterebbe ad una circostanza del tutto casuale ed indipendentemente dal merito dei ricorrenti o dal criterio cronologico delle progressive priorità  nella copertura dei posti (individuate dalla data di pubblicazione del bando di concorso), la preferenza nell’ordine di assunzione;
3) che il criterio preferenziale della prossimità  al collocamento in quiescenza, sarebbe parimenti irragionevole, in quanto, da un lato indeterminato (tale essendo il concetto di prossimità  ), d’altro deviazione ingiustificata da quello dell’anzianità  di servizio che, invece, à ncora la preferenza alla maggiore durata del rapporto di servizio e per ciò alle maggiori competenze maturate.
Il Collegio ha già  fornito idonea tutela cautelare alle ragioni dei ricorrenti, i quali, all’esito di un complesso procedimento incidentale per l’esecuzione del dictum cautelare – che si è sviluppato anche attraverso la nomina di un commissario ad acta – hanno dichiarato (v. memoria dep. per l’udienza dell’11.10.2012) di essere stati soddisfatti nelle loro pretesa principale e di mantenere l’interesse alla decisione del ricorso solo per dare stabilità  definitiva alle determinazioni assunte in ossequio alla tutela cautelare.
All’udienza dell’11.10.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Esso è fondato per come precisato di seguito.
I criteri prescelti dall’amministrazione per stabilire l’ordine preferenziale di progressione verticale in carriera dei vincitori dei concorsi indetti per il soddisfacimento del fabbisogno del 2005-2007 manifestano, come dedotto dai ricorrenti, la loro irragionevolezza per la basilare quanto dirimente ragione che derogano all’unico criterio preferenziale consentito nell’ambito della formazione e scorrimento delle graduatorie: quello del merito derivante dal punteggio ottenuto in sede di esame e valutazione dei titoli.
Essi sono peraltro irragionevoli perchè:
1) quello della prossimità  al collocamento a riposo aggancia il dato preferenziale ad una circostanza del tutto indipendente dalla effettiva permanenza in servizio che, invece, evidenzia la maggiore professionalità  e, dunque, le maggiori capacità  acquisite a seguito di pregressa esperienza ma anche le più consolidate aspettative dei dipendenti. Esso, pertanto, non presenta alcun ragionevole collegamento all’anzianità  di servizio.
Applicando, infatti, il criterio prescelto dall’amministrazione il dipendente più vicino al collocamento a riposo, benchè con minore anzianità  di servizio potrebbe conseguire prima il passaggio di qualifica sol perchè più anziano anagraficamente e per ciò per un dato del tutto svincolato dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto di servizio.
Anche l’ulteriore criterio della data di svolgimento della prova selettiva è irragionevole, perchè à ncora l’ordine preferenziale ad una circostanza del tutto casuale e che non tiene in alcun conto la logica considerazione che vanno coperti con priorità  i posti che l’amministrazione ha prioritariamente deciso di coprire (il che collega la priorità  nell’assunzione eventualmente alla data del bando).
L’altro motivo di doglianza si appalesa, in verità , infondato in quanto la delibera va correttamente interpretata nel senso che le assunzioni previste richiedevano necessariamente la conclusione delle procedure selettive cui i ricorrenti hanno partecipato.
Per ciò, in base ad una corretta interpretazione logico – sistematica, essa impone la soddisfazione della prodromica pretesa azionata dai ricorrenti e cioè quella alla conclusione delle procedure concorsuali cui hanno partecipato, cosa che nelle more è effettivamente avvenuta, mediante approvazione delle graduatorie.
Dunque, va confermata la decisione assunta in sede cautelare e gli atti posti in essere in esecuzione della stessa trovano ora la “copertura” della decisione di merito.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti in relazione al ritardo nell’assunzione, in quanto essi sostengono che, laddove l’amministrazione avesse correttamente operato, essi avrebbero ottenuto una immissione in servizio nell’area successiva in data precedente al 1.3.2012, con conseguente percezione degli aumenti stipendiali in data anteriore.
La difesa di parte ricorrente omette, tuttavia, di indicare che i sigg. Falca, Visentini e Amato, tutti immessi in servizio nell’area superiore C, posizione economica iniziale C1, benchè in differenti U.O., con decorrenza 1.3.2012 non hanno percepito alcun aumento di retribuzione a seguito della progressione verticale.
Infatti, in ciascuna delibera del commissario ad acta (cioè le nn. 10, 14 e 15 del 29.2.2012) per ciascuno di essi si legge espressamente “che l’immissione organica in parola non comporta alcuna variazione del trattamento economico del sig. Falca/ Visentini/ Amato, atteso che lo stesso, all’atto dell’immissione in ruolo nel posto di che trattasi , ha in godimento il trattamento economico della categoria B3, posizione economica B7, superiore al trattamento tabellare iniziale del profilo di “Istruttore amministrativo” (cat. C).
Alla luce di tale documentale indicazione, il danno economico risulta indimostrato ed anzi smentito per tabulas, in assenza di dettagliate e puntuali indicazioni (che la parte avrebbe dovuto fornire, anche mediante calcoli peritali) circa l’effettiva spettanza dei primi concreti aumenti retributivi.
Quanto alla sig.ra Porta, per costei il danno è escluso dal fatto che la propria posizione in graduatoria non le ha ancora consentito l’assunzione in relazione alle vacanze in organico.
Pertanto, quando il posto si renderà  vacante ella verrà  assunta secondo l’ordine in graduatoria, sicchè la tutela giurisdizionale ha già  in radice prevenuto il patimento di alcun danno economico.
Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono per 1/3 compensate in ragione del rigetto della domanda risarcitoria tra il Comune resistente ed in ricorrenti.
Vengono, invece, integralmente compensate per il resto in ragione della qualità  delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla la delibera della Giunta del comune di Molfetta n. 254 del 4.10.2010 nei limiti indicati in motivazione.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Molfetta al pagamento, nei confronti dei ricorrenti in solido, di 2/3 delle spese processuali che liquida in Euro 2000,00 omnicomprensivi di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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