1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso avverso esito conferenza di servizi non decisoria – Inammissibilità  – Ragioni


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Decorrenza – Piena conoscenza dell’atto –  Fattispecie

1. E’ inammissibile il ricorso proposto contro l’esito di una conferenza di servizi che non tenga luogo dei relativi atti autorizzativi, abilitativi e concessori, nè preveda l’emanazione di pareri di natura vincolata, trattandosi di un  atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento.
 
2. E’ irricevibile il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente al soggetto interessato dell’accoglimento della sua istanza di accesso al provvedimento oggetto di impugnazione,  ove in detta comunicazione sia dato atto degli estremi e del significato essenziale del provvedimento medesimo e ove nella domanda di accesso fosse già  preconizzata la sua portata lesiva  (con la domiciliazione presso lo studio del difensore di fiducia).


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Vedi Cons. St., sez. IV, ric. n. 1675 – 2013; sentenza 28 giugno 2016, n. 2900 – 2016


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N. 01862/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Comunione Complesso Residenziale Serra degli Alimini 1, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120; 

contro
Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40; 

nei confronti di
Iniziative Turistiche Otranto S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Luca Bruni, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43; 

per l’annullamento
della nota 22 gennaio 2008 n. 278 c.c.p., a firma del Responsabile dell’Area tecnica e del Responsabile del procedimento, in riscontro all’opposizione della ricorrente;
del verbale della conferenza di servizio del 10 gennaio 2006;
del parere dell’Ufficio SUAP citato nella nota 22 gennaio 2008 n. 278 c.c.p.;
del parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio della Puglia, giusta nota 18 dicembre 2003 n. 25.369;
del parere del Servizio Igiene pubblica della ASL LE/2 di Maglie, giusta nota 15 dicembre 2003 n. 2021/19949;
del parere dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Lecce, giusta nota 12 dicembre 2003 n. 4482;
del parere della Regione Puglia, Assessorato all’ambiente, Settore ecologia, giusta nota 28 maggio 2004 n. 5751;
del parere della Regione Puglia, Settore urbanistico regionale, giusta nota 27 ottobre 2005 n. 8229/2;
di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
sui motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2008,
per l’annullamento
della deliberazione consiliare 25 gennaio 2008 n. 3, di approvazione definitiva del progetto relativo alla realizzazione dell’albergo e della variante al P.R.G.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Otranto e della Iniziative Turistiche Otranto S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi Paccione, Antonio Quinto, su delega dell’avv. Pietro Quinto, Luca Bruni e Valeria Pellegrino, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  a responsabilità  limitata “Iniziative Turistiche Otranto” ha presentato in data 15 giugno 2000 un progetto per la realizzazione (in variante allo strumento urbanistico generale) di un albergo e di servizi in ampliamento ad una struttura ricettiva già  esistente nell’ambito della lottizzazione Serra degli Alimini 1 (convenzionata nel 1972), la cui efficacia è temporalmente venuta meno senza il completo utilizzo della volumetria autorizzata.
La conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447 (per esaminare una serie di iniziative turistiche), sulla scorta dei pareri rilasciati dalle Autorità  coinvolte, si espresse favorevolmente (verbale del 10 gennaio 2006).
Nonostante l’atto di intervento oppositivo del giorno 8 gennaio 2007 presentato dalla Comunione Complesso Residenziale Serra degli Alimini 1 (che raccoglie oltre 100 unità  abitative in regime di multiproprietà  nel villaggio Serra degli Alimini 1), con cui si invitava (sulla base dei motivi in fatto e in diritto ivi analiticamente rappresentati) il Consiglio comunale a non approvare gli atti della procedura di variante, l’Amministrazione municipale, con nota 22 gennaio 2008 n. 278 c.c.p., attraverso il Responsabile dell’area tecnica e il Responsabile del procedimento, confutando gli argomenti della Comunione, confermava l’avviso favorevole espresso dallo stesso Sportello unico per le attività  produttive in sede di conferenza di servizio, come da verbale 10 febbraio 2006.
La menzionata nota, insieme con gli altri atti presupposti, veniva allora impugnata dalla Comunione Complesso Residenziale Serra degli Alimini 1, con ricorso depositato il 14 aprile 2008.
Con motivi aggiunti, notificati il 27 giugno 2008 e depositati il successivo 4 luglio, veniva poi contestata la deliberazione consiliare 25 gennaio 2008 n. 3, con la quale si approvava definitivamente il progetto relativo alla realizzazione dell’albergo insieme con la variante al P.R.G., limitatamente ai parametri volumetrici, all’altezza massima e all’esenzione dello strumento esecutivo. Tutto ciò prendendo atto della relazione dello Sportello unico per le attività  produttive e recependo le determinazioni della conferenza di servizio del 10 gennaio 2006, comprensive dei pareri espressi.
Si sono costituiti il Comune di Otranto e la “Iniziative Turistiche Otranto”, eccependo sotto vari profili l’inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti e contestando le argomentazioni attoree.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 4 ottobre 2012.
1.a. In particolare, la Comunione Complesso Residenziale Serra degli Alimini 1 e la “Iniziative Turistiche Otranto” hanno prodotto in udienza rispettivamente l’istanza di accesso 21 febbraio 2008, firmata dall’avvocato Paccione, in qualità  di “procuratore domiciliatario” della ricorrente, e la nota del Responsabile dell’Area tecnica municipale di Otranto I ottobre 2012 prot. 9664, in cui, per ragioni esposte, si dichiara privo di efficacia il successivo permesso di costruire 26 ottobre 2010 n. 107/2010, rilasciato in favore della controinteressata, all’esito del complesso procedimento di cui è causa.
Di tale documentazione, stante l’oggettiva difficoltà  di reperimento nel rispetto dei termini di cui all’articolo 73, primo comma, del codice del processo amministrativo, il giudice deve disporre l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 64, terzo comma, essendo pertinenti e rilevanti per la decisione. Degli stessi peraltro, nel contraddittorio delle parti, non è stata posta in dubbio nè l’autenticità  nè la provenienza.
2.a. Il ricorso è inammissibile.
Con il medesimo vengono impugnati
– la nota 22 gennaio 2008 n. 278 del Responsabile dell’area tecnica e del Responsabile del procedimento che si limitano ad esplicitare la loro posizione sulle osservazioni della ricorrente, precisando espressamente che “sono fatte salve le determinazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta della INIZIATIVE TURISTICHE OTRANTO s.r.l. di che trattasi”,
– le conclusioni della conferenza di servizi risultanti dal verbale del 10 gennaio 2006, così formulate:
“La presente determinazione in merito alle proposte progettuali di cui ai punti 4), 6)” [numero quest’ultimo che identifica l’iniziativa della controinteressata] “costituente proposta-adozione di variante al P.R.G. vigente, viene trasmessa all’ufficio urbanistico per gli adempimenti conseguenziali.
Detto Ufficio sottoporrà  la presente proposta-adozione al Consiglio Comunale, il quale tenendo conto delle eventuali osservazioni ed opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni e integrazioni, si pronuncerà  definitivamente entro 60 gg”.
àˆ evidente perciò che la gravata conferenza di servizi tra le amministrazioni pubbliche interessate non contiene tutte le determinazioni che tengono luogo dei prescritti concerti, intese, nulla-osta o assensi, comunque denominati, ivi compresi i titoli autorizzativi, abilitativi e/o concessori (come previsto nella previgente versione dell’articolo 14, nono comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241) e perciò non può ritenersi impugnabile in sede giurisdizionale.
Come ha chiarito la giurisprudenza, la conferenza di servizi è un modulo procedimentale finalizzato a contestualizzare nulla-osta, pareri, concerti, ecc., da compiersi a cura di più amministrazioni, in vista del provvedimento finale che l’amministrazione procedente è poi tenuta ad emanare. Essa realizza i principi di celerità , efficienza ed economicità  dell’azione amministrativa, consentendo di valutare in un unico contesto temporale una pluralità  di aspetti sottesi all’esercizio del potere amministrativo, di cui dovrà  tenersi conto in vista dell’adozione del provvedimento finale. Perciò integra un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento. La possibilità  di una contestazione anticipata è infatti di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva (Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 luglio 2008, n. 3361; Sezione VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; Sezione VI, 9 novembre 2010, n. 7981; Sezione VI, 31 gennaio 2011, n. 712; Sezione VI, 18 aprile 2011, n. 2378; Sezione IV, 16 maggio 2011, n. 2961; Sezione VI, 9 novembre 2011, n. 5921).
D’altra parte, l’immediata impugnabilità  dell’atto è da escludersi anche nel caso che esso venga qualificato come adozione di variante del piano regolatore, considerata l’assenza di misure di salvaguardia che giustifichino tale possibilità . In ogni caso, il ricorso sarebbe tardivo, atteso che, a prescindere da ogni forma di pubblicazione (in particolare, sotto forma di avviso pubblico, all’Albo pretorio dal 17 febbraio al giorno 8 marzo 2006), la ricorrente ne era perfettamente a conoscenza di certo dal giorno 8 gennaio 2007, quando ha formulato le proprie osservazioni, presentate poi il giorno 11 gennaio 2007.
La nota 22 gennaio 2008 n. 278 c.c.p. integra poi un atto meramente confermativo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti per ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale 25 gennaio 2008 n. 3, che ha approvato definitivamente il progetto relativo alla realizzazione dell’albergo insieme con la variante al P.R.G., occorre innanzitutto accogliere l’eccezione di tardività  sollevata dalle controparti.
Si può ritenere dimostrata la ricezione (in data 7 aprile 2008) da parte del difensore della ricorrente della nota I aprile 2008 n. 2431, con la quale il Comune comunicava l’accoglimento dell’istanza di accesso alla menzionata delibera consiliare (quest’ultima ben individuabile nei suoi estremi e nel suo significato, perchè chiaramente indicata nell’oggetto della risposta dell’Ente), visto che il 7 aprile 2008 il medesimo ha provveduto al versamento dei diritti di copia, prima di designare un suo delegato per la consegna (nota 28 aprile 2008). àˆ stato altresì provato che alla stessa data del 7 aprile 2008 la ricorrente conosceva (o doveva conoscere) l’esistenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e nella sua valenza lesiva: la domanda ostensiva (acquisita all’odierna udienza) infatti conteneva l’esplicita domiciliazione a questi fini della Comunione presso l’avvocato Paccione.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo che tiene conto altresì dei criteri enunciati dal decreto 20 luglio 2012 n. 140.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; dichiara irricevibili i motivi aggiunti depositati il 4 luglio 2008.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Otranto e della Iniziative Turistiche Otranto S.r.l., nella misura di € 3.000,00, per ciascuna parte, oltre CPI e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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