1. Elezioni amministrative – Premio di maggioranza ex art. 73 TUEL – Applicazione – Criterio


2. Elezioni amministrative – Comune con più di 15.000 abitanti – Percentuale c.d. di arrotondamento – Criterio di applicazione 

1. La percentuale del 60 per cento, prevista dall’art. 73, comma 10, del D. L.vo n. 267/2000 quale premio di maggioranza per la lista o la coalizione vincente, deve intendersi non quale limite massimo ma come soglia minima per la governabilità  dell’ente, con la conseguenza che tale percentuale, ove ricorrano i presupposti, ben può essere superata. Tale esegesi normativa è suffragata sia dal dato testuale (la norma usa la locuzione “almeno il 60 per cento”) sia dalla lettura sistematica della disposizione.


2. Ai sensi dell’art. 73, comma 8, del TUEL, nei Comune con più di 15.000 abitanti, la percentuale di arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario, trova applicazione limitatamente al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali ma non può trovare ingresso per il riparto dei seggi tra le liste che ne hanno titolo. Un eventuale arrotondamento per difetto, infatti, facendo scendere la percentuale dei seggi da assegnare alla lista o coalizione vincente al di sotto del 60%, sarebbe contrario alla ratio della norma, posto che tale percentuale è da considerarsi quella minima per legge che deve essere assicurata ai fini della governabilità  dell’ente.

N. 01827/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2012, proposto da: 
Giacomo Marinaro, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Vitone, Gabriele Di Comite, con domicilio eletto presso Gabriele Di Comite in Bari, via P.Amedeo n.31; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63; 
U.T.G. – Prefettura di Barletta -Andria-Trani, Ufficio Centrale Per L’Elezione del Consiglio Comunale di Trani; 

nei confronti di
Francesco De Noia, Nicola Caressa; Michele Scagliarini, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso Antonio Caggiano in Bari, via N. De Giosa, n.79; 

per l’annullamento
con conseguente modifica e correzione, del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per le elezioni del comune di Trani dell’anno 2012, mod. 300 ar. e 300 bis/ar (a seguito del turno di ballottaggio) con i relativi allegati (doc. 3 – 4 -5-6) e del verbale e della comunicazione di proclamazione degli eletti consiglieri comunali di trani (doc. 7), comunicata il 23.06..2012, nella parte i cui si proclamano eletti e ai assegnano, come da verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale del 23/06112, n. 20 seggi alla maggioranza e n. 12 seggi alla minoranza, con indicazione del sig. Francesco de Noia, quale ventesimo consigliere della maggioranza e con seguente annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Trani del 10.07.2012 con la quale vengono surrogati, in sostituzione di 2 dimessi, a consiglieri comunali della maggioranza di Modugno Stefano e Scagliarini Michele, con correzione della delibera stessa e del relativo verbale con eliminazione del sig. Michele Scagliarini quale 20° consigliere di maggioranza,
per l’annullamento e la correzione dei verbali delle operazioni di voto e della proclamazione degli eletti consiglieri comunali, nella parte ove attribuiscono alla lista n.8, futuro e libertà , n.726 voti e non già  i 727 in realtà  ottenuti e del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, relativo alla sezione n.26, nella parte ove attribuisce alla lista n. 8, futuro e libertà , n.13 voti di lista e non già  i 14 in realtà  conseguiti,
nonche’ per l’annulamento
delle operazioni di sorteggio svolte per determinare, presunta parità  di voti di lista con la lista “Trani mo’”, fruitrice di 726 voti, la priorità  nella graduatoria dei non eletti in quanto l’effettuato sorteggio non doveva avere luogo per dover essere assegnati alla lista di futuro e liberta’ voti 727 e non 726, come quelli ottenuti dalla lista “Trani mo”.
con conseguente annullamento, modifica e riforma della proclamazione degli eletti comunicata il 23.06.2012 e di tutti gli atti, provvedimenti ed operazioni elettorali presupposti, connessi, collegati e conseguenti, e con correzione del risultato e dei dati delle elezioni del consiglio comunale di Trani del 10.07.2012 nella parte in cui nomina consigliere comunale il sig. Michele Scagliarini nei limiti sopra indicati con attribuzione alla maggioranza di n.19 seggi, escludendo il 20° ed ultimo proclamato eletto con il verbale di proclamazione degli eletti, sig. Francesco de Noia, ed, alla occorrenza, escludendo in luogo di questo il ventesimo risultante in seguito alla surroga avvenuta nella seduta del consiglio comunale di Trani del 10.07.2012, sig. Michele Scagliarini, appartenente alla lista popolo della libertà , e con attribuzione alla minoranza di n.13 seggi, con attribuzione del 13° seggio al candidato giacomo marinaro della lista di futuro e liberta’.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trani e di Michele Scagliarini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Di Comite , avv. M. Ingravalle e avv. A. Faconda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente, aspirante consigliere comunale di minoranza, che, in data 6 e 7 maggio, si sono svolte, nel comune di Trani, le operazioni elettorali per la scelta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Il 20 e 21 maggio successivi si è svolto il ballottaggio.
All’esito è risultato eletto sindaco l’Avv. L. N. R. che ha ottenuto 12.664 voti, rispetto ai 12.269 ottenuti dall’Avv. U. O.
Per il Comune di Trani i consiglieri comunali da eleggere sono 32.
In conseguenza della vittoria dell’Avv. L. N. R., al gruppo di liste a questo collegato va attribuito il 60%, ex art. 73, c. 10, D.Lgs. 267/2000.
Il 60% di 32 è pari a 19,2 ed il 40% è pari a 12,8.
Sulla scorta dei risultati l’Ufficio Centrale Elettorale, ha assegnato, seguendo le istruzioni ministeriali, n. 20 seggi al gruppo di lista collegate al Sindaco eletto e 12 seggi al gruppo di liste collegate con candidati diversi da quello eletto a Sindaco.
L’attribuzione di 20 dei 32 seggi alla “maggioranza” è stata operata – quindi – arrotondando all’unità  superiore il dato matematico, risultante dal calcolo del 60% di 32, pari a 19,2.
Con il primo motivo di ricorso contesta la correttezza della scelta così operata e sostiene che l’Ufficio elettorale avrebbe dovuto assegnare 19 seggi alla maggioranza e 13 alla minoranza (in sostanza arrotondando per difetto e non per eccesso il numero risultante dal calcolo del 60% dei seggi destinati alla maggioranza).
Aggiunge in fatto, che il 13° posto nell’ambito delle liste di minoranza è stato assegnato a seguito di sorteggio, poichè “Futuro e Libertà ” (lista n.8, con cui si è candidato l’odierno ricorrente) e “Trani Mà’” (lista n.9) risultavano avere ottenuto la stessa cifra elettorale, pari a voti 726.
Deduce, quindi, che il 13° seggio avrebbe dovuto essere assegnato alla lista “Futuro e Libertà “, in quanto risultata destinataria di maggiori suffragi (727 invece che 726, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio elettorale centrale, indotto in errore dall’inesatto conteggio – risultante per tabulas- della sez. 26).
Il 13° seggio, pertanto, annullato il sorteggio erroneamente effettuato, avrebbe dovuto essergli assegnato, in quanto candidato con maggior numero di voti.
L’ordine logico di trattazione dei motivi di ricorso rende evidente la priorità  dell’esame del primo, in quanto solo laddove si ritenesse che alla minoranza spettino, come sostenuto da parte ricorrente, 13 invece che 12 seggi, sussisterebbe l’interesse all’esame nel merito del secondo motivo, con il quale si reclama l’attribuzione del 13° seggio alla lista “Futuro e Libertà “.
Con il proposto ricorso elettorale il Marinaro contesta in primo luogo l’attribuzione, alla coalizione di liste collegate al sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio, di un numero di seggi superiore al 60%, ritenendo tale percentuale un limite massimo e non superabile, per cui l’Ufficio elettorale centrale avrebbe dovuto assegnare alla coalizione di maggioranza 19 dei 32 seggi, arrotondando per difetto la cifra di 19,2.
Cita, a supporto della propria tesi la recente sentenza n. 2928 del 21/05/2012 del Consiglio di Stato – V Sezione che, a modifica dell’orientamento in passato espresso, ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 73 del citato decreto legislativo 267/2000 pone il 60% dei seggi come limite massimo del c.d. premio di maggioranza. Di conseguenza le eventuali cifre decimali, che accompagnino il numero intero, non dovranno fare variare in aumento (con arrotondamento in eccesso) i seggi da attribuire alla coalizione del sindaco vincente.
Aggiunge che, sulla scorta di quanto previsto da disposizioni similari, è legittimo che – nel silenzio della norma – si proceda ad arrotondamento per eccesso solo laddove il decimale superi la cifra di 0,50.
La tesi sostenuta da parte ricorrente non trova adesione da parte del Collegio.
Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza maggioritaria segue l’opposto orientamento funzionale a garantire al Sindaco eletto una, maggioranza pari almeno al 60% che si pone, pertanto, come cifra percentuale minima e non massima.
In proposito, trovano tutte puntuale riscontro le decisioni del Giudice d’Appello citate dal controinteressato ed in particolare:
– la sentenza del C.d.S., Sez. V, 03/04/2007 n. 1509: (resa in riforma della sentenza del TAR della Puglia, sede di Bari, sez. III, n. 5384 del 1°.12.2005/15.12.2005) secondo cui: “ritiene il collegio che debba essere privilegiata la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale. Principio rinvenibile nell’art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, che ha inteso assicurare al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio. La norma, chiaramente, vuole garantire un ampio margine di governabilità  negli enti locali, che viene realizzato attraverso l’investitura diretta del sindaco e la precostituzione, anche nell’ipotesi in cui il candidato sindaco consegua anche un solo voto popolare in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in consiglio comunale che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato.”
-la sentenza del CdS, Sez. V, del 02/03/2009, n. 1159 (resa in riforma della sentenze del TAR Puglia Bari Sez. III, n. 1988 e 1989/2008), con la quale è stato ribadito che “in nessun caso il seggio da attribuire al candidato Sindaco non eletto può essere sottratto alla quota minima del 60% spettante alla maggioranza”
– la sentenza del CdS del 26/10/2011 n. 5721, con cui si afferma che “deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nell’ art. 73, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al Sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale.
La citata norma non può che essere volta a garantire il più ampio margine di governabilità  degli Enti locali, mediante l’investitura diretta del Sindaco e la precostituzione, anche nell’ipotesi in cui il candidato Sindaco consegua anche un solo voto in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in Consiglio comunale che gli consenta di portare quanto più possibile agevolmente a termine il mandato.”
Ancora, nell’alveo del medesimo orientamento, si colloca l’ulteriore decisione della Sez. V n. 1197 del 01/03/2012, espressamente richiamata dall’Ufficio Centrale Elettorale nella sua motivazione a sostegno del rigetto delle osservazioni sollevate dal Marinaro.
Con tale decisione il C.d.S. ha stabilito che un eventuale arrotondamento per difetto, facendo scendere la percentuale dei seggi al di sotto del 60% sarebbe contrario alla ratio della norma e che tale percentuale è da considerarsi quella minima per legge.
Milita, inoltre, in favore della tesi secondo cui il 60% dei seggi da attribuirsi alla coalizione capeggiata dal sindaco eletto rappresenta il mite limite minimo e non massimo (come, invece sostenuto dal ricorrente), anche il dato sistematico.
Recita, infatti, l’art. 73, co. 10, II periodo, D. lg.vo 267/2000: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già  superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.”
La dizione della disposizione appena citata evidenzia che la maggioranza che possa garantire un ampio margine di governabilità  debba aver “conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio”. Infatti, solo in questo caso non si attribuisce il c.d. premio di maggioranza, potendosi da ciò implicitamente desumere che il legislatore ha inteso ancorare alla percentuale minima del 60% la garanzia di serena governabilità  dell’ente locale comunale delle dimensioni superiori a 15.000 abitanti.
Nello stesso senso si pone anche un ulteriore argomento sistematico che rende convinti che l’Ufficio elettorale, nel caso in questione, non avrebbe dovuto procedere, così come richiesto dal ricorrente, all’arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario.
Quando tale criterio è applicabile nelle elezioni amministrative, ciò è espressamente previsto dal T.U.E.L., come esplicitato dall’art. 71, comma 8, relativamente alla elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15000 abitanti; dall’art. 75, comma 8 per la elezione del consiglio provinciale; dall’art. 73, comma 1, per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali, senza che ciò sia invece previsto in ordine al riparto dei seggi tra le liste che ne hanno titolo.
La estrema puntualità  delle previsioni appena citate e la contestualità  delle stesse alla disposizione oggetto di interpretazione controversa, induce a ritenere che non di vuoto normativo si tratti, con conseguente applicazione dell’istituto dell’analogia, bensì di precisa scelta del legislatore di discostarsi dal criterio previsto nelle altre citate disposizioni.
Dunque, tenuto conto, nel caso in esame, che la percentuale del 60% dei seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza corrisponde a 19,2 consiglieri, l’eventuale arrotondamento per difetto sarebbe contrario alla lettera e alla “ratio” della norma.
Il I motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il II motivo, di conseguenza, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il risultato cui mira è quello di ottenere l’assegnazione non di uno dei 12 seggi già  attribuiti alla minoranza, bensì del 13° seggio che, invece, correttamente non è stato assegnato alla stessa.
Deve, peraltro, rilevarsi che, ove l’interesse perseguito fosse quello indicato in sede di discussione orale all’udienza del 25.10.2012, ovverosia la proclamazione in caso di dimissioni di uno dei consiglieri eletti, lo “scorrimento” potrebbe avvenire solo tra le liste di minoranza e non certo tra i consiglieri di maggioranza.
In tale ipotesi, al momento difetta il requisito dell’attualità  dell’interesse, pur riconoscendo il Collegio un principio di fondatezza della doglianza a causa delle documentali irregolarità  riscontrate nella sez. 26 che imporrebbero, di ricontrollare le schede di quella sezione elettorale per verificare se i voti ottenuti dalla lista ” Futuro e Libertà ” siano 13 o 14, accertamento che coinvolge direttamente l’odierno ricorrente.
La mancanza di un quadro univoco giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile per difetto di interesse la seconda doglianza.
Spese integralmente compensate.
Ordina alla segreteria di eseguire gli adempimenti di cui all’art. 130, co 8, cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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