1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali di ammissione – Dichiarazione ai sensi dell’art. 253, co. 15, D.Lgs. 163/2006 – Conformità 

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Motivi generici – Inammissibilità  – Fattispecie

1. Deve ritenersi conforme al disciplinare di gara e all’art. 49 del codice dei contratti, la dichiarazione resa da società  di progettazione seguendo le modalità  previste dall’art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui le società  costituite dopo l’entrata in vigore della l. 415/1998, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con riferimento ai requisiti posseduti individualmente dai soci (per le società  di persone o società  cooperative) e dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti a tempo indeterminato e con qualifica di dirigenti o con funzione di collaborazione coordinata e continuativa (per le società  di capitali).
 
2. I motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili per genericità  nei casi in cui non indichino le ragioni poste a base delle conclusioni cui sono indirizzati e non diano dimostrazione del titolo, della causa delle richieste e delle norme che le giustificano (nel caso di specie, sono stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso privi di supporto probatorio e di indicazione della norma di legge violata).

N. 01815/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2012, proposto da Sade Compagnie Generale de Travaux d’Hydraulique s.a., Siba s.p.a., Edil Alta s.r.l. e Studio Romanazzi Boscia e Associati s.r.l., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Simone e Herbert Simone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 61/A; 

nei confronti di
Igeco Costruzioni s.p.a. e Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, rispettivamente mandataria e mandante di costituenda associazione temporanea d’imprese, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via Celentano, 27; 

per l’annullamento
del provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. 13152 del 31 gennaio 2012, che ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. controinteressata dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì – Acquedotto del Sinni (terzo lotto);
di tutti gli altri atti connessi, consequenziali e collegati, compresi il bando ed il disciplinare di gara;
e per la condanna di Acquedotto Pugliese s.p.a. al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., Igeco Costruzioni s.p.a. e Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Herbert Simone, Michele Didonna e Gabriella De Giorgi Cezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 3 giugno 2011, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì – Acquedotto del Sinni (terzo lotto), di importo complessivo a base d’asta pari ad euro 34.261.970,47, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’a.t.i. Faver s.p.a. ha conseguito il punteggio più elevato ed è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto.
Dalla verifica sui requisiti soggettivi di partecipazione è tuttavia emersa, a carico della cooptata Cantieri Generali s.p.a., una situazione di irregolarità  contributiva nei confronti della Cassa Edile di Lecce e dell’I.N.P.S. di Casarano.
Per tale circostanza, la stazione appaltante ha escluso in autotutela l’a.t.i. Faver s.p.a. ed ha aggiudicato i lavori alla seconda classificata a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a., con provvedimento prot. n. 0013152 del 31 gennaio 2012, impugnato dall’a.t.i. ricorrente (terza classificata) per motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006: l’ausiliaria Vega s.r.l., di cui si è avvalsa l’a.t.i. aggiudicataria per la dimostrazione del requisito attinente allo svolgimento di servizi di progettazione negli ultimi dieci anni, avrebbe reso dichiarazioni incomplete e non conformi a quanto prescritto dal disciplinare di gara;
2) violazione dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163 del 2006: il prof. Alberto Piccinni, autore della relazione descrittiva allegata al progetto definitivo approvato da Acquedotto Pugliese s.p.a. e posto a base di gara, sarebbe al contempo presente nelle compagine concorrente in veste di progettista della Arkè Ingegneria s.r.l., titolare della licenza d’uso dei codici di calcolo utilizzati dall’a.t.i. controinteressata per l’analisi delle strutture e le verifiche tecniche;
3) violazione dell’art. 76 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e del capitolato speciale d’appalto: il progetto esecutivo dell’a.t.i. aggiudicataria prevedrebbe la realizzazione di una “nuova condotta del DN 300 mm lungo la ex SS 101”, in difformità  dal progetto definitivo posto a base di gara;
4) violazione dell’art. 38 per carenza dei requisiti in capo al progettista: l’a.t.i. aggiudicataria non avrebbe provato di aver utilizzato nel triennio precedente almeno 16 unità  di personale tecnico dipendente; inoltre il disciplinare di gara consentirebbe illegittimamente di far valere unità  di personale non dipendente;
5) violazione del bando di gara: il sopralluogo preventivo obbligatorio sarebbe stato eseguito, per conto della Igeco Costruzioni s.p.a., dall’ing. Michele Maniglio, semplice impiegato della società .
Si sono costituite, chiedendo il rigetto dell’impugnativa, Acquedotto Pugliese s.p.a. e l’a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a. – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro.
Quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a dimostrare l’illegittimità  dell’ammissione dell’a.t.i. Sade Compagnie Generale de Travaux d’Hydraulique s.a., per motivi che possono riassumersi come segue:
I) violazione degli artt. 38, 48, 83, 86 e 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione del paragrafo 2 del disciplinare di gara ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il disciplinare di gara non consentirebbe di indicare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e del regime contributivo del settore “Metalmeccanica”, poichè l’oggetto prevalente dell’appalto postulerebbe l’iscrizione alla Cassa Edile e l’applicazione del trattamento economico del comparto “Edilizia”;
II) violazione degli artt. 37, 40, 46, 73 e 74 del D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la partecipazione al raggruppamento temporaneo della Edil Alta s.r.l., così come risultante dalla dichiarazione allegata all’offerta, non sarebbe conforme alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di cooptazione negli appalti di lavori pubblici;
III) violazione degli artt. 37, 40, 42, 49, 73 e 74 del D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 53, 66, 93 e 95 del D.P.R. n. 554 del 1999, violazione del paragrafo 2 del disciplinare di gara ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la mandante Studio Romanazzi Boscia e Associati s.r.l., per soddisfare il requisito di qualificazione consistente nell’aver utilizzato nel triennio precedente almeno 16 unità  di personale tecnico dipendente, avrebbe indicato quale ausiliaria la General Progetti s.r.l., che però sarebbe a sua volta priva del requisito dimensionale (vi sarebbe stato, cioè, il ricorso al cosiddetto “avvalimento frazionato” non consentito dal Codice dei contratti pubblici).
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 11 luglio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame del ricorso incidentale proposto dall’a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a., in quanto il ricorso principale è infondato e va respinto.
2. Quanto al primo motivo, in cui si afferma che l’ausiliaria Vega s.r.l. (di cui si è avvalsa l’aggiudicataria per soddisfare il requisito relativo allo svolgimento di servizi di progettazione in classe VIII negli ultimi dieci anni) avrebbe reso dichiarazioni incomplete e non conformi al disciplinare di gara, le parti resistenti hanno efficacemente replicato che:
– la Vega s.r.l. ha dichiarato di aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici per lavori afferenti alla classe VIII per un importo superiore a quello minimo di euro 68.023.940,94 richiesto dal bando;
– l’ing. Filippo Venditti, legale rappresentante e direttore tecnico della Vega s.r.l., ha sottoscritto la dichiarazione allegandovi un prospetto analitico con firma a margine, in cui sono elencati i servizi svolti, i committenti ed i relativi importi, per un totale complessivo di euro 77.082.461,97;
– alla Vega s.r.l., costituita nel 2010, risulta applicabile la previsione transitoria dell’art. 253, quindicesimo comma, del Codice dei contratti pubblici, ai cui sensi le società  di progettazione costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 possono documentare, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti posseduti individualmente dai soci (per le società  di persone e le società  cooperative) e dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa (per le società  di capitali).
Così formulata, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria è conforme al disciplinare di gara ed all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
Donde l’infondatezza del motivo.
3. Le ricorrenti deducono, poi, che il prof. Alberto Piccinni, autore della relazione descrittiva allegata al progetto definitivo approvato da Acquedotto Pugliese s.p.a. e posto a base di gara, sarebbe al contempo presente nelle compagine concorrente in veste di progettista della Arkè Ingegneria s.r.l., titolare della licenza d’uso dei codici di calcolo utilizzati dall’a.t.i. controinteressata per l’analisi delle strutture e le verifiche tecniche, e verserebbe pertanto in situazione di incompatibilità  ai sensi dell’art. 90, ottavo comma, del Codice dei contratti pubblici.
La norma, come è noto, dispone che gli “affidatari di incarichi di progettazione” (ed i soggetti controllati, controllanti o collegati) non possono partecipare agli appalti di lavori pubblici per i quali abbiano svolto l’attività  di progettazione. Il divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività  di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Nel caso di specie, il divieto non può ritenersi violato.
Il prof. Alberto Piccinni non ha infatti partecipato con l’a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a. alla gara controversa, nè ha collaborato alla stesura del progetto esecutivo da questa allegato all’offerta.
Neppure la Arkè Ingegneria s.r.l. (titolare della licenza d’uso dei codici di calcolo utilizzati dall’a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a. per l’analisi delle strutture e le verifiche tecniche) ha partecipato alla gara.
Il semplice utilizzo da parte di un concorrente di prodotti informatici per l’ingegneria, agevolmente reperibili sul mercato, non può integrare la situazione di incompatibilità  prevista dalla legge per il progettista dell’opera della quale viene affidata l’esecuzione.
Il motivo è perciò infondato.
4. Sono viceversa inammissibili, per genericità , i motivi rubricati in narrativa sub 3) e 4).
L’uno perchè del tutto privo di supporto probatorio e di specificazioni in ordine all’asserita difformità  del progetto esecutivo dell’a.t.i. aggiudicataria, per la “nuova condotta del DN 300 mm lungo la ex SS 101”, rispetto al capitolato d’appalto ed al progetto definitivo posto a base di gara (quest’ultimo neppure prodotto in giudizio).
L’altro perchè non viene indicata con precisione la norma di legge violata, essendovi soltanto l’approssimativa indicazione “¦ dell’art. 38” nella rubrica del motivo, senza che neppure sia dato comprendere a quale testo di legge si faccia riferimento.
Nel processo amministrativo, i motivi di ricorso sono sufficientemente specificati e possono, quindi, essere esaminati dal giudice se non si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma indicano le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7621; Id., sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5542).
Ne discende che il terzo e quarto motivo del ricorso principale, affetti da genericità , devono essere dichiarati inammissibili.
5. Infine, è infondato il quinto ed ultimo motivo, con cui le ricorrenti lamentano che il sopralluogo preventivo sarebbe stato eseguito, per conto della Igeco Costruzioni s.p.a., da soggetto diverso dal legale rappresentante e dal direttore tecnico, in violazione dei quanto prescritto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara.
La difesa di Acquedotto Pugliese s.p.a. ha infatti dimostrato (doc. 19 depositato il 2 aprile 2012) che l’ing. Michele Maniglio ha effettuato il sopralluogo per conto dell’a.t.i. aggiudicataria, in data 23 giugno 2011, su delega scritta conferitagli dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, come espressamente consentito dal paragrafo 4 del disciplinare di gara.
Il motivo è perciò respinto.
6. Vista l’infondatezza ed inammissibilità  dei motivi di impugnativa, è parimenti respinta la domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in termini del tutto generici.
Il ricorso incidentale proposto dall’a.t.i. controinteressata è improcedibile, per difetto d’interesse.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna le società  ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e dell’a.t.i. Igeco Costruzioni s.p.a. – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, a ciascuna nella misura di euro 15.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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