1.  Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Manufatto distaccato dall’edificio principale adibito ad abitazione –  Pertinenza  – Nuova costruzione 


2. Procedimento amministrativo – Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico – Vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria – Condizioni


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Realizzazione di manufatto difforme da quello assentito – DIA in sanatoria – Effetti

1. Un manufatto distaccato dalla costruzione principale, che consti di una tettoia realizzata autonomamente su quattro pilastri e sia adibito a parcheggio dell’abitazione in questione, assume le caratteristiche edilizie di una pertinenza non qualificabile come nuova costruzione. Le pertinenze, infatti,  rientrano nella categoria delle nuove costruzioni soltanto se, ai sensi dell’art. 3 lett. e) 6) del D.P.R. 380/2001, superino del 20% il volume dell’edificio principale o siano qualificati dai piani urbanistici generali come edifici di pregio ambientale e paesaggistico.


2. La censura di legittimità  di un permesso di costruire, per vizio di istruttoria procedimentale nei confronti di un bene presumibilmente sottoposto a vincolo paesaggistico, è infondata se non supportata da documentazione prodotta in giudizio  dal ricorrente, tesa a dimostrare la sottoposizione  a vincolo paesaggistico del bene in questione, soprattutto se il relativo certificato di destinazione urbanistica attesti l’assenza di vincolo.


3. Sebbene, in via generale, l’eventuale difformità  tra il manufatto realizzato e quello assentito con il permesso di costruire non infici la legittimità  di quest’ultimo, ma al più determini l’esercizio di poteri sanzionatori da parte dell’ente che ha rilasciato il permesso di costruire, sempre  tenuto al controllo edilizio, nel caso di specie, tuttavia tale difformità  è stata cristallizzata dalla mancata impugnazione della DIA successivamente presentata in sanatoria (la difformità  rispetto al permesso di costruire consisteva nella violazione delle distanze minime previste dal confine).

N. 01800/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2009, proposto da: 
Anna Maria Azzarita, rappresentata e difesa dagli avv. Anita De Felice e Francesco De Simone, con domicilio eletto presso Giovanni Cioffi in Bari, c.so Vittorio Emanuele, n.150; 

contro
Comune di Molfetta in Persona del Sindaco; 

nei confronti di
Caterina Pesce, rappresentata e difesa dall’avv. G. Walter De Trizio, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo’ Pizzoli n.8; 

per l’annullamento
del permesso di costruire n. 1402 del 26.11.2008 rilasciato dal comune di Molfetta in favore di Pesce Caterina (codice fiscale psc crn 62s67 l220q) e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi atti e pareri allo stato non conosciuti eventualmente acquisiti al procedimento;
nonchè per il risarcimento dei danni ingiustamente patiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittima emanazione del provvedimento impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Caterina Pesce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F.sco De Simone e avv. V.A. Pappalepore, su delega dell’avv. G. W. De Trizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il permesso di costruire n. 1402 del 26.11.2008, rilasciato dal Comune di Molfetta in favore di Pesce Caterina per la realizzazione di un manufatto – completamente staccato dall’edificio principale adibito ad abitazione (villino)- costituito da una tettoia poggiata su pilastri in cemento armato, da utilizzare per appoggio di pannelli fotovoltaici e (nella parte sottostante) per ricovero di autovetture.
In sostanza l’opera in questione è rappresentata da un manufatto autonomo formato da 4 pilastri (senza tamponature) ed una copertura.
Deduce in primo luogo (con i primi quattro motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente) che tale intervento edilizio sia in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
L’opera, infatti, sorge in zona B/6 (la circostanza è pacifica ed è incontestata dalle parti e, comunque, attestata dal certificato urbanistico da ultimo prodotto dalla controinteressata in data 12.7.2012).
La ricorrente allega che, in tali zone, a mente dell’art. 33 NTA, siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, con rispetto di volumi e superfici preesistenti e risanamento, con esclusione di nuove costruzioni.
Pertanto, il manufatto costruito, rientrando in tale ultima categoria, non sarebbe stato assentibile.
I motivi sono infondati.
E’ ben vero che la portata precettiva della NTA invocata sia quella riportata dalla ricorrente.
Tuttavia, il corpo edificato non può essere considerato una nuova costruzione nei termini invocati.
Essa, infatti, ha chiaramente natura pertinenziale rispetto all’edificio principale.
Le pertinenze rientrano nella categoria delle nuove costruzioni solo se abbiano le caratteristiche di cui all’art. 3 lett. E 6) TU edil (volume superiore al 20% ovvero che lo strumento urbanistico la qualifichi nuova costruzione in ragione del pregio ambientale e paesaggistico).
Non risulta neppure allegato che la pertinenza in esame abbia tali caratteristiche, sicchè non può essere qualificata come sostiene parte ricorrente.
Peraltro, data la destinazione anche a parcheggio, come correttamente sostenuto da parte controinteressata, il volume non va considerato a fini edilizi (v. art. 10.13 NTA).
Con il V dei motivi di ricorso si deduce il difetto di istruttoria perchè mancherebbe in atti la richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Sul punto il Collegio ha disposto incombenti istruttori, ordinando a parte ricorrente di depositare idonea documentazione tesa a dimostrare la sottoposizione a vincolo paesaggistico del terreno su cui insiste la costruzione in questione, rilevato che non risulta pacifico che esso ricada in zona paesaggistica.
Alla luce degli esiti istruttori anche tale motivo va respinto.
In assenza di documentazione prodotta dalla ricorrente, il certificato di destinazione prodotto dalla controinteressata Pesce, attesta l’assenza di vincolo paesaggistico.
Pertanto, comunque interpretata la doglianza (come mera carenza istruttoria o come violazione della relativa normativa di settore), essa è infondata, in quanto nessun accertamento in ordine all’incidenza del vincolo paesaggistico (che non c’è) andava effettuato dal comune.
Con il VI motivo si deduce la difformità  dell’opera realizzata rispetto a quella assentita, perchè le indicate minime distanze di 5 mt dal confine della ricorrente non sarebbero state rispettata in sede di realizzazione dell’opera.
La doglianza è infondata.
Infatti, la difformità  tra assentito e realizzato evidentemente non può tangere la legittimità  del permesso di costruire che prescinde dalla corretta osservanza delle sue prescrizioni.
Ciò perchè è evidente che tale requisito di un atto amministrativo non dipende dal rispetto (successivo alla sua adozione) dei precetti in esso contenuti.
La difformità  denunciata può al più incidere sul corretto esercizio di poteri sanzionatori, ma questa valutazione esula completamente dal tema del presente giudizio.
Peraltro, deve osservarsi che, in merito alla violazione delle distanze, la controinteressata ha allegato di aver proposto DIA in sanatoria con la quale ha denunciato la traslazione rispetto all’originario progetto del manufatto.
Avverso tale atto non vi è stata reazione alcuna da parte della ricorrente, sicchè tale situazione risulta ormai inoppugnabile.
Il ricorso va, dunque, nel suo complesso respinto anche in ordine alla domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente (Azzarita Anna Maria) alla refusione delle spese processuali in favore della controinteressata (Pesce Caterina), quantificate in 1.500 euro omnicomprensivi per diritti, onorari e spese, oltre agli accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Molfetta non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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