1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso regolamento regionale – In seguito assorbito in legge regionale – Improcedibilità  per S.D.I.

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Questione di costituzionalità  in riferimento a legge-provvedimento – Non manifesta fondatezza

3. Leggi, decreti, regolamenti – Norma regionale – Formazione della legge-provvedimento – Questione di legittimità  costituzionale – Violazione del principio di partecipazione al procedimento – Infondatezza

4. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario regionale – Struttura sanitaria pubblica – Disattivazione – Unità  operative non conformi ai parametri stabiliti dalla L.R. n. 2/2001 – Legittimità 

1. Il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di atti deliberativi regionali con cui è stato approvato il regolamento di riordino della rete ospedaliera (D.G.R. Puglia n. 2791 del 15.12.2010 contenente il regolamento di riordino della rete ospedaliera per l’anno 2010, rettificato con Reg. n. 19 del 22.12.2010) deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il contenuto di tali atti deliberativi risulta trasfuso nella L.R. n. 2/2011, con conseguente difetto di interesse in ordine all’annullamento degli atti medesimi.
 
2. Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata in riferimento alla L.R. n. 2/2011 in quanto, per consolidato orientamento espresso dalla Corte Costituzionale sull’ammissibilità  delle leggi-provvedimento, non solo non risulta costituzionalmente prevista una riserva esclusiva di attività  in favore della pubblica Amministrazione, ma non sussiste la violazione del diritto di tutela del cittadino in sede giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., atteso che – in tal caso – l’ambito della tutela risulta semplicemente trasferito in sede di giustizia costituzionale (C. Cost. 16.2.1993 n. 62).


3. Non risulta fondata la questione di legittimità  costituzionale in riferimento alla L.R. 2/2011 per eccepita  violazione del principio di ragionevolezza e per il mancato coinvolgimento delle autonomie locali, trattandosi di atto legislativo incompatibile con il recepimento di segmenti partecipativi previsti unicamente per il procedimento amministrativo. Deve peraltro rilevarsi che i contenuti della L.R. n. 2/2011 attengono a profili di macro organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario, dovendosi conseguentemente riconoscere alla Regione un’ampia sfera di discrezionale valutazione delle esigenze, anche finanziarie, sindacabile sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica illegittimità  e illogicità , che non ricorrono nel caso in esame.
 
4. Risultano conformi alle previsioni di cui alla L.R. n. 2/2011, configurandosi come atti dovuti e vincolati nell’an, nel quid e nel quomodo, i provvedimenti attuativi posti in essere dall’A.S.L. di Lecce con cui è stata disposta la disattivazione del nosocomio di Poggiardo in quanto tale ospedale, ancorchè di consistenza superiore a 70 posti letto (73), risulta avere un numero di unità  operative per acuti inferiore a tre, in violazione del criterio sub b) individuato come soglia minima per la sopravvivenza della struttura.
 
Le sentenze 1720, 1721 e 1722/2012  hanno una massima identica.

N. 01723/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Poggiardo, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Ciardo, con domicilio eletto presso Gustavo Adolfo Chiaia in Bari, c/o St.Chiaia via Cardi. Mimmi, 10; Comune di San Cassiano, Comune di Botrugno, Comune di Castro, Comune di Diso, Comune di Nociglia, Comune di Ortelle, Comune di Spongano, Comune di Giuggianello, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Minervino di Lecce, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ciardo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Shiroka, Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg.Puglia-L.Re N. Sauro N. 31-33; Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Surano, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Ciardo, con domicilio eletto presso Gustavo Adolfo Chiaia in Bari, c/o St.Chiaia via Cardi. Mimmi, 10; 

per l’annullamento
– della deliberazione della giunta della regione puglia n. 2791 del 15.12.2010 contenente il regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione puglia per l’anno 2010 pubblicato sul burp suppl. n. 118 del 17.12.2010, poi rettificato con r.r. n. 19 del 22.12.2010, nella parte in cui si dispone la disattivazione dell’ospedale “f. pispico” di poggiardo, senza, peraltro, prevedere la riconversione in struttura sanitaria alternativa;
– di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare, in quanto di interesse, della deliberazione della giunta della regione puglia n. 2624 del 30.11.2010 pubblicata sul burp n. 182 del 06.12.2010 e del relativo accordo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Ciardo, per la parte ricorrente ed il controinteressato, avv.ti A. Schiroka e M. Rosato, per la Regione, avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. S. Rossi, per l’Asl Lecce e avv. dello Stato G. Cassano, per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, i Comuni ricorrenti impugnano le delibere G.R. di cui in epigrafe e gli atti connessi, relativi all’approvazione del regolamento di riordino della rete ospedaliera nella Regione Puglia nella parte in cui si prevede la soppressione e la disattivazione dell’ospedale “F. Pispico”di Poggiardo.
A supporto della domanda di annullamento proposta i ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà  e violazione di legge;
2) violazione l.r. 25/06 e l.r. 23/08; violazione regolamento regionale 16/08;
3) violazione art. 44 dello Statuto della Regione Puglia.
Si è costituita in giudizio l’ A.S.L. Lecce, chiedendo anzitutto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè eccependo comunque in subordine l’incompetenza della Sezione staccata di Lecce adita dai ricorrenti.
Si sono altresì costituiti in giudizio la Regione Puglia, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo l’incompetenza della Sezione staccata adita in favore del T.A.R. capoluogo e contestando comunque le avverse deduzioni con richiesta di reiezione del ricorso.
A seguito di decreto del Presidente della Seconda Sezione interna di Lecce, il Presidente del T.A.R. Puglia, con ordinanza 171/’11 ha dichiarato la competenza della sede di Bari.
Con atto depositato in data 22.4.2011 il Comune di Surano esplicava intervento ad adiuvandum.
Con atto depositato in data 30.4.2011 i ricorrenti depositavano ricorso per motivi aggiunti, recanti impugnazione delle deliberazioni C.S. A.S.L. Lecce n. 21 e 28 del 14.3.2011, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
4) con riferimento alle impugnate delibere nn. 21/2011 e 28/2011 dell’A.S.L. Lecce – violazione della riserva di Amministrazione in capo alla Giunta regionale, eccesso di potere per illogicità  e per violazione dei principi dell’azione amministrativa;
5) in relazione all’impugnazione della delibera G.R. 2624/2010 e relativo accordo- violazione della riserva di Amministrazione in capo alla Giunta regionale, eccesso di potere per illogicità  e per violazione dei principi dell’azione amministrativa.
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti.
I ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta (ordinanza T.A.R. Bari 459/2011).
All’udienza del 12 luglio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è in parte improcedibile e in parte infondato nei termini di seguito precisati.
Il ricorso risulta infatti improcedibile con riferimento all’impugnazione degli atti deliberativi regionali relativi al regolamento di riordino della rete ospedaliera e a tutti gli atti connessi, atteso che il contenuto di tali atti deliberativi risulta trasfuso nella l.r. n. 2/2011, con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti in ordine all’annullamento degli atti medesimi.
Le censure di legittimità  costituzionale, evidenziate dal Comune ricorrente con i motivi aggiunti, non sono condivisibili e non superano comunque la soglia della non manifesta infondatezza, anche alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale sull’ammissibilità  delle leggi-provvedimento, non ravvisando una riserva di Amministrazione in materia in quanto non prevista dalla Carta Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha altresì ritenuto che le c.d. leggi-provvedimento non integrino violazione alcuna del diritto di tutela del cittadino in sede giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., atteso che – in tal caso – l’ambito della tutela risulta semplicemente trasferito in sede di giustizia costituzionale (C. Cost. 16.2.1993 n. 62).
Ritiene pertanto il Collegio che l’iter procedurale prospettato dai ricorrenti sulla base degli artt. 2 e 3 comma 4 l.r. 25/06 e art. 44 l.r. 7/04 non incida – sempre sotto il profilo della prospettata questione di legittimità  costituzionale – sulle disposizioni contenute nella l.r. 2/2011, sia perchè trattasi di norma di pari grado e successiva nella gerarchia delle fonti, sia perchè – come già  sopra evidenziato – non risulta costituzionalmente prevista una riserva esclusiva di attività  in favore della pubblica Amministrazione, con piena ammissibilità  in via generale della legge-provvedimento.
La questione di costituzionalità  non risulta non manifestamente infondata anche con riferimento all’ulteriore prospettazione della violazione del principio di ragionevolezza, assumendosi che la delibera G.R. 2624/2010 sarebbe stata adottata pretermettendo integralmente qualsivoglia coinvolgimento delle Autonomie locali, assumendo i ricorrenti che la trasfusione in atto legislativo dei contenuti di tale delibera avrebbe sottratto le predette competenze, ancorchè di natura consultiva, riservate alle strutture locali e territoriali, con evidente irragionevolezza.
Rileva viceversa il Collegio che le previsioni normative di cui alla l.r. 2/2011, stante l’assenza di riserva in favore dell’Amministrazione, non appaiono viziate sotto i denunciati profili, sia in relazione alla natura di atto legislativo con conseguente oggettiva incompatibilità  rispetto al recepimento di segmenti partecipativi e/o consultivi previsti unicamente per il procedimento amministrativo, sia in relazione alla paritaria posizione nell’ambito della scala di gerarchia delle fonti.
Deve peraltro rilevarsi che i contenuti della l.r. di che trattasi attengono a profili di macro organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario, dovendosi conseguentemente riconoscere alla Regione un’ampia sfera di discrezionale valutazione delle esigenze, anche finanziarie, sindacabile sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica illegittimità  e illogicità , che non ricorrono nel caso in esame.
Il ricorso deve quindi per tale parte essere dichiarato improcedibile, attesa la manifesta infondatezza dei profili di illegittimità  costituzionale sollevati nei confronti della l.r. 2/2011.
Il ricorso va viceversa respinto con riferimento all’impugnazione degli atti posti in essere dall’ASL Lecce in esecuzione degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali.
Risultano anzitutto inammissibili e improcedibili tutte le censure di illegittimità  in via derivata delle deliberazioni nn. 21/2011 e 28/2011 dell’A.S.L.Lecce dalla illegittimità  degli atti deliberativi regionali, proprio in ragione di quanto già  sopra evidenziato e stante l’intervenuta approvazione della l.r. 2/2011.
Risultano invece inammissibili (prima che infondati) i vizi dedotti in via principale ed autonoma nei confronti dei predetti atti deliberativi dell’A.S.L. Lecce, atteso che il loro concreto contenuto e la relativa articolazione riconducono tali censure sempre nell’ambito di quelle già  dedotte nei confronti degli originari atti deliberativi regionali.
Premesso che la disattivazione del nosocomio di Poggiardo si supporta alla circostanza che tale ospedale, ancorchè di consistenza superiore a 70 posti letto (73), risulta avere un numero di unità  operative per acuti inferiore a tre, in violazione del criterio sub b) individuato come soglia minima per la sopravvivenza della struttura, rileva il Collegio che gli impugnati provvedimenti attuativi posti in essere dall’A.S.L. Lecce risultano non solo conformi alle previsioni di cui alla citata legge regionale, ma si configurano anche come atti dovuti e vincolati nell’an, nel quid e nel quomodo,risultando evidente come fosse precluso all’A.S.L. Lecce di procedere a valutazioni del tutto ultronee ed estranee all’ambito di competenza quali quelle prospettate dal ricorrente.
L’inammissibilità  dei motivi di impugnazione dedotti nei confronti dei predetti atti applicativi comporta la reiezione della domanda di annullamento relativamente proposta.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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