1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico – Decadenza vincoli – Risarcimento del danno – Legittimazione attiva – Privato rimasto inerte – Non sussiste 
 
2. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Natura espropriativa – Esclusione – Fattispecie


3. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Impugnazione – Interesse – Configurabilità  – Fattispecie


4. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Varianti – Impugnazione – Aspettativa generica – Tutela – Limiti


5. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Interesse a ricorrere – Piano regolatore – Destinazione impressa a suoli di proprietà  di altro soggetto – Non sussiste


6. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Controinteressati – Omessa notificazione – Inammissibilità  


7. Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Presupposti – Onere probatorio ex art. 2697 c.c. – Sussiste
 

1. In ordine all’azione di risarcimento del danno derivante da mancata ritipizzazione di aree a vincolo scaduto, la posizione giuridica del privato che abbia contrastato l’inerzia della p.A.  con l’apposita azione ex art. 117 c.p.a. – radicando così i presupposti per il conseguimento del risarcimento del danno subìto – risulta differenziata da quella del soggetto  che sia rimasto inerte e per giunta abbia agito in giudizio senza peritarsi di comprovare  la natura espropriativa del vincolo, cioè del presupposto essenziale in assenza del quale lo stesso vincolo non è soggetto a scadenza. 
 
2. Non ha natura espropriativa ma conformativa il vincolo che, pur destinando il suolo alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (come parcheggio o verde pubblico), consenta l’attuazione di obiettivi di interesse generale mediante l’iniziativa del privato in libero regime di economia di mercato.


3. àˆ inammissibile per difetto di interesse il ricorso finalizzato all’annullamento di un piano urbanistico o di una sua variante qualora il ricorrente non possa riceverne alcuna utilità  (nel caso di specie, il TAR ha rilevato la carenza di interesse al ricorso in quanto la variante al piano urbanistico ha previsto una destinazione più favorevole per i suoli di proprietà  dei ricorrenti e un accrescimento del valore economico, assicurando una suscettibilità  edificatoria in precedenza esclusa).


4. In sede di adozione di variante al piano urbanistico, la generica aspettativa alla non reformatio in peius ovvero alla reformatio in melius delle destinazioni di zona – in considerazione della natura cedevole dinanzi alla discrezionalità  del potere pubblico di pianificazione urbanistica – costituisce posizione giuridica sfornita di tutela.


5. Sono inammissibili per difetto di interesse le censure proposte avverso le previsioni del piano urbanistico relative ad aree di proprietà  di soggetti diversi dal ricorrente.


6. La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, titolari di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti del provvedimento impugnato e in quest’ultimo espressamente individuati, determina l’inammissibilità  del ricorso.


7. Ai fini del risarcimento del danno, il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia l’illiceità  dell’azione amministrativa e l’esistenza del pregiudizio.
*
Idem, sentenza n. 1683 – 2012, impugnata Cons. St., sez. IV, sentenza 18 aprile 2014, n. 2001 – 2014 ric. n. 2127 – 2013. 
*

N. 01684/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Di Battista Rosanna, Di Battista Berardino (nato il 07/10/69), Di Battista Rosalba, Di Battista Berardino (nato il 17/03/72), Di Battista Daniela, Di Battista Patrizia, Di Battista Elvira, di Battista Livia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Maria Nico e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Anna Maria Nico, in Bari, via Putignani, 168; 

contro
Comune di Lucera; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Immobiliare Aedes s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Volse e Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Società  Olivieri Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 12.05.2007 ed annessi allegati, con la quale il Comune di Lucera ha adottato la variante al piano particolareggiato di “Lucera 2” riguardante la ritipizzazione di alcune aree vincolate a standard a zone residenziali miste e servizi;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti
– della deliberazione del commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, n.12 del 23.02.2010, di approvazione della suddetta variante ed annesse allegate relazioni redatte dal prof. Domenico De Salvia datate agosto 2007 e ottobre 2007 e della relazione di chiarimenti prot. n. 2008/038 del 10.04.2008;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto cagionato dai provvedimenti impugnati, con riserva di quantificazione in corso di causa.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle società  Immobiliare Aedes s.r.l. e Olivieri Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Anna Maria Nico e Lorenzo Derobertis (quest’ultimo per delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore) e Nino Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere proprietari di talune aree ricomprese nel Piano Particolareggiato del Comune di Lucera, approvato con del. G.R. n. 8203 del 14 settembre 1981, con vincolo di destinazione a “servizi e verde”.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale in merito alla ritipizzazione della generalità  delle aree ricomprese nel suddetto Piano interessate da vincoli preordinati all’esproprio, decaduti per decorso del termine quinquennale, soltanto alcuni proprietari ed in particolare Immobiliare Aedes s.r.l. e Olivieri Costruzioni s.r.l., promuovevano ricorso contra silentium al fine di conseguire una nuova disciplina urbanistica.
Con sentenze n. 8042 e 8043 del 28 dicembre 2006 rese nei confronti delle suddette società  Immobiliare Aedes s.r.l. e Olivieri Costruzioni s.r.l., la IV sezione del Consiglio di Stato ha statuito l’obbligo del Comune di Lucera di provvedere ad una nuova disciplina urbanistica per scadenza quinquennale dei vincoli di inedificabilità , sia mediante variante specifica che generale, purchè in tempi brevi, concretamente quantificati in 120 giorni.
Con deliberazione C.C. n. 35 del 12 maggio 2007, il Comune di Lucera ha quindi adottato la variante al Piano Particolareggiato, in dichiarata ottemperanza alle richiamate sentenze del Consiglio di Stato, pur ritipizzando, al contempo, anche ulteriori aree ricomprese nel Piano non interessate dal predetto giudicato, tra cui quelle di proprietà  degli odierni ricorrenti.
Gli odierni ricorrenti impugnano la deliberazione C.C. n. 35 del 12 maggio 2007 di adozione della suddetta variante al Piano Particolareggiato, deducendo le seguenti censure, così riassumibili:
I. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 9 D.P.R. 327/2001 e 3 legge 241/90), eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illegittimità  propria e derivata: l’Amministrazione avrebbe provveduto, mediante l’impugnata variante, a reiterare il vincolo preordinato all’esproprio insistente sulle aree di proprietà  dei ricorrenti, senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione dell’interesse pubblico nè comparare i contrapposti interessi dei proprietari coinvolti, come invece sarebbe richiesto dalla prevalente giurisprudenza;
II. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 9 e seg. D.P.R. 327/2001), eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta: il Comune di Lucera avrebbe ritipizzato solo alcune aree senza curarsi di disciplinare le aree di proprietà  dei ricorrenti;
III. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge 241/90) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, irragionevolezza, illegittimità  propria e derivata: in virtù dell’adottata variante, suoli prima destinati a verde pubblico sarebbero divenuti, senza alcuna giustificazione, edificabili, con la conseguenza di concentrare sulle restanti aree i vincoli per gli standard urbanistici;
IV. eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà  con precedenti manifestazioni di volontà , illegittimità  propria e derivata: stante la contraddittorietà  delle planimetrie contenenti la delimitazione del perimetro della variante, non sarebbe dato comprendere quale sarebbe l’effettiva volontà  dell’Amministrazione in merito alla particella n. 635 di proprietà  dei ricorrenti;
V. violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 14 L.R. n. 20/2001 e 7 L.R. 24/2004) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, illegittimità  propria e derivata: la variante adottata violerebbe il principio di “perequazione” sancito dagli artt. 7 e 14 delle leggi regionali della Puglia n. 24/2004 e n. 20/2001, che impone l’equa distribuzione dei diritti edificatori;
VI. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge 241/90) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, disparità  di trattamento illegittimità  propria e derivata: vi sarebbe un’evidente ed ingiustificato trattamento di favore per i proprietari che hanno adito il giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità  dell’inerzia del Comune nel provvedere alla ritipizzazione, ai quali è stato attribuito un indice di fabbricabilità  per residenza di 2,40 mc/mq, in danno di coloro, quali i ricorrenti, che non hanno invece agito in giudizio; tale diversificazione sarebbe pertanto del tutto ingiustificata e comunque sproporzionata; infatti, a prescindere dalle azioni giudiziarie esercitate da alcuni proprietari, a fronte della decadenza di un vincolo di inedificabilità  assoluta, vi sarebbe l’obbligo incondizionato dell’autorità  comunale di procedere alla nuova pianificazione: d’altronde in carenza di pronunzie giurisdizionali di condanna al risarcimento del danno, la posizione degli odierni ricorrenti sarebbe sotto il profilo sostanziale del tutto equiparabile a quella degli altri;
VII. ulteriore violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge 241/90), eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, disparità  di trattamento, illegittimità  propria e derivata: i denunziati vizi di difetto di istruttoria e disparità  di trattamento sarebbero resi ancor più evidenti ove si consideri che le aree di proprietà  dei ricorrenti interessano zona inserita in un contesto oramai completamente edificato ed edificabile.
Si costituivano le società  Immobiliare Aedes s.r.l. e Olivieri Costruzioni a r.l., quest’ultima mediante intervento ad opponendum, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del gravame sotto i seguenti profili, così sintetizzabili:
– omessa notificazione ad esse del gravame, pur rivestendo la posizione di soggetti controinteressati all’impugnativa;
– carenza di interesse relativamente alle censure, del tutto scindibili, riguardanti la disciplina di suoli diversi da quelli di proprietà  dei ricorrenti;
– difetto di legittimazione, non essendo comprovato il diritto di proprietà  vantato dai ricorrenti nè la disciplina urbanistica gravante sui suoli dei medesimi nell’ambito del Piano Particolareggiato, non essendo dimostrata l’insistenza di vincoli decaduti;
– difetto di legittimazione anche sotto il profilo della non titolarità  di una aspettativa qualificata in merito alla destinazione edificatoria delle proprie aree, serbando i ricorrenti solamente una del tutto generica aspettativa ad unareformatio in melius o ad una non reformatio in peius, posizione sostanziale non tutelabile, secondo giurisprudenza consolidata;
– difetto di interesse, in quanto la destinazione impressa con la adottata variante sarebbe in ogni caso più favorevole rispetto a quella stabilita con il Piano Particolareggiato; infatti, anche ove si volesse ritenere la destinazione a “servizi e verde” quale vincolo preordinato all’esproprio, la sua decadenza comporterebbe l’applicazione della disciplina delle c.d. zone bianche, oggettivamente meno favorevole;
Con atto di motivi aggiunti, i ricorrenti estendono l’impugnativa alla deliberazione del commissario ad acta n.12 del 23 febbraio 2010, di approvazione della suddetta variante, deducendo censure in parte in via derivata, unitamente alle seguenti censure autonome, così sintetizzabili:
I. violazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 16 e 21 della L.R. 56/1980) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà , illegittimità  propria e derivata: il commissario ad acta avrebbe violato il procedimento previsto dalla legge per l’approvazione delle varianti al Piano Particolareggiato, trattandosi nella fattispecie non già  di variante specifica, quale mera ottemperanza al giudicato amministrativo, bensì di vera e propria variante generale comprensiva di aree appartenenti a soggetti diversi; conseguentemente, sarebbe stata necessaria l’approvazione regionale, come del resto appurato dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia (nota prot. 7710 del 14 giugno 2011).
Chiedono inoltre la condanna al risarcimento del danno cagionato a causa del ritardo nel procedere alla ripianificazione urbanistica delle proprie aree, a decorrere dalla scadenza dei vincoli ablatori, in
violazione degli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale n.1 della C.E.D.U.
All’esito della camera di consiglio del 24 ottobre 2007, con ordinanza n. 903/2007, questa Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 13 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm.
2.1. Con l’impugnata variante al Piano Particolareggiato, va preliminarmente evidenziato come il Comune di Lucera abbia disciplinato due situazioni del tutto distinte e scindibili, frutto di autonome ponderazioni dell’interesse pubblico. Da una parte, infatti, la ritipizzazione dei suoli di proprietà  delle società  Olivieri s.r.l. e Aedes s.r.l. è stata effettuata in ottemperanza alle sentenze n. 8042/2006 e 8043/2006 del Consiglio di Stato, anche al dichiarato fine di evitare le conseguenti possibili azioni risarcitorie. Dall’altra, la nuova disciplina impressa agli altri suoli ricompresi nel Piano Particolareggiato, tra cui quelli di proprietà  degli odierni ricorrenti, è dipesa dalla volontà  di disciplinare, più in generale, le aree interessate da vincoli scaduti, al fine di consentire, nel limite del carico urbanistico consentito dal PRG, lo sfruttamento edilizio.
Quanto alle prime, il dictum giurisdizionale, pur non ponendo vincoli rispetto all’esercizio del potere ampiamente discrezionale di pianificazione, ha imposto al Comune resistente di procedere ad introdurre una nuova disciplina in tempi brevi (120 giorni) lasciando ad esso la scelta tra lo strumento della variante ad hoc o della variante generale, non ritenendo all’uopo sufficiente il mero avvio del procedimento di formazione del PUG (L.R. 20/2011).
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, le società  Olivieri Costruzioni ed Immobiliare Aedes risultano aver assunto una posizione del tutto differenziata rispetto a quella in cui versano i sig. ri Battisti, poichè solo le prime si sono attivate, nelle forme previste dall’ordinamento, al fine di contrastare l’inerzia dell’Amministrazione, ottenendo una pronuncia definitiva del giudice amministrativo di accertamento della natura espropriativa del vincolo gravante sui propri suoli, della intervenuta decadenza nonchè dell’illegittimità  della condotta omissiva serbata dal Comune di Lucera. Soltanto tale accertamento ha radicato, in uno con il diritto alla ritipizzazione dell’area, la sussistenza dei presupposti per conseguire il risarcimento del danno subito, consistente nella “lesione della certezza circa la possibilità  di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà ” (Cassazione sez. I 31 marzo 2008, n. 8384); tale fattispecie di danno risarcibile – quantomeno sino all’entrata in vigore del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – necessita del previo esperimento dell’azione di cui all’art. 21-bis legge 1034/1971 (oggi art. 117 cod. proc. amm.) al fine dell’accertamento dell’illegittimità  del silenzio, poichè solo in caso di persistente inerzia della p.a. può configurarsi la lesione del bene della vita, identificabile nell’interesse “alla certezza circa la possibilità  di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà “, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cassazione sez. I, n. 8384/2008).
Anche dovendosi escludere la pregiudizialità  dell’azione contra silentium per la proponibilità  dell’azione risarcitoria per i danni da ritardo prodottisi dopo l’entrata in vigore del vigente Codice del processo amministrativo (art. 30), risulta del tutto indimostrata dai ricorrenti la stessa illiceità  dell’inerzia dell’Amministrazione, unitamente all’effettiva sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere alla ritipizzazione dei propri suoli, elementi comunque costitutivi (artt. 2043 c.c. e 2-bis legge 241/90) della invocata responsabilità .
Deve infatti evidenziarsi la genericità  della prospettazione dei ricorrenti in merito alla presunta decadenza dei vincoli gravanti sulle aree di proprietà , non avendo essi prodotto utili elementi probatori – quali le concrete possibilità  di sfruttamento edilizio di cui al Piano Particolareggiato approvato con del. G.R. n. 8203/1981 – idonei a dimostrarne la natura effettivamente ablatoria; infatti la destinazione come “area a verde” non determina ex se un vincolo di natura espropriativa (ex multis Consiglio di Stato sez. V 13 aprile 2012, n. 2116; T.A.R. Puglia Lecce  sez. III 01 marzo 2012, n. 391; T.A.R. Sicilia Catania 16 gennaio 2012, n. 102). La giurisprudenza si è infatti consolidata nella ricostruzione del concetto di vincolo preordinato all’esproprio secondo un criterio in concreto, escludendosi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (quali ad es. parcheggio o a verde pubblico) consentano l’ iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato (ex plurimis Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179; T.A.R. Lombardia Brescia sez I 29 maggio 2008, n. 590; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1662; Consiglio di Stato sez IV, 28 febbraio 2005, n. 693).
Nella fattispecie per cui è causa non è dato sapere quale fosse, in concreto, la disciplina urbanistica di cui al Piano Particolareggiato approvato con del. G.R. n. 8203/1981 e le concrete eventuali possibilità  di sfruttamento delle aree di proprietà  dei ricorrenti intese all’effettivo godimento del verde, ragion per cui non è affatto possibile escluderne la natura conformativa.
2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la destinazione impressa con la adottata variante quale “area residenziale mista e servizi” risulta in ogni caso più favorevole rispetto a quella precedentemente stabilita con il Piano Particolareggiato.
Infatti, anche ove si volesse aderire alla tesi dei ricorrenti circa la destinazione a “servizi e verde” quale vincolo preordinato all’esproprio, la relativa decadenza comporterebbe l’applicazione della disciplina delle c.d. zone bianche (art. 9 c. 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) oggettivamente meno favorevole rispetto a quella impressa con l’impugnata variante, la quale assegna ai suoli dei ricorrenti un indice di edificabilità  pari ad 1 mc/mq (di cui mc/mq 0,40 per residenza e mc/mq 0,60 per terziario).
Siffatta circostanza vale ad escludere l’interesse al ricorso, ex art. 100 c.p.c., poichè il proprietario di un’area non può ricevere alcuna effettiva utilità  dall’annullamento di un Piano urbanistico (o di sua variante) allorquando le destinazioni ivi previste siano complessivamente più favorevoli e ne accrescano il valore economico (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez II 11 gennaio 2011, n. 214) ed assicurino, come nella fattispecie, una suscettibilità  edificatoria prima esclusa dal Piano.
2.3. Ritiene inoltre il Collegio che siffatta circostanza valga ad escludere l’interesse al ricorso anche sotto ulteriore profilo. Scopo dei ricorrenti, infatti, è quello di ottenere una maggiore capacità  volumetrica dei propri suoli, con ciò invocando una generica aspettativa alla “non reformatio in peius” o alla “reformatio in melius” delle destinazioni di zona, che per giurisprudenza pacifica, anche di questo Tribunale, è posizione sostanziale sfornita di tutela (ex plurimisT.A.R. Puglia Bari sez II 11 gennaio 2011, n. 214; Consiglio di Stato sez IV 4 marzo 2003 n. 1191; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24) in quanto del tutto cedevole dinanzi alla discrezionalità  del potere pubblico di pianificazione urbanistica (ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez II 10 maggio 2005 n. 934; T.A.R. Toscana sez I 25 maggio 2005, n. 2573).
Alle medesime conclusioni, d’altronde, si perviene qualificando il vincolo in questione come conformativo, beneficiando comunque i ricorrenti di una disciplina urbanistica comunque sempre più favorevole rispetto a quella risultante dal Piano Particolareggiato, essendo parimenti indimostrata l’effettiva utilità  che potrebbe derivare ai ricorrenti dall’eventuale annullamento degli atti impugnati.
3. Per i suesposti motivi, tutte le censure rivolte all’annullamento della variante, nella parte in cui non assegna ai suoli di proprietà  dei ricorrenti una maggiore capacità  volumetrica, risultano inammissibili, ex art. 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm., per carenza di interesse.
4. Va parimenti dichiarata l’inammissibilità  per difetto di interesse delle censure riguardanti le previsioni del Piano, come detto autonome e scindibili, riferite ai suoli di proprietà  delle società  Olivieri ed Aedes, attributive di un indice fondiario pari a 3 mc/mq.
Secondo un principio consolidato da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, sono da ritenersi inammissibili per carenza di interesse le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà  della parte ricorrente al fine del loro eventuale annullamento giurisdizionale (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 21 maggio 2007, n. 2572; id. 28 luglio 2005, n. 4018; id. 6 giugno 2001 n. 3043; T.A.R. Puglia Bari sez III 20 aprile 2006, n. 1455).
Peraltro, limitatamente alle suddette specifiche previsioni del Piano, il gravame è altresì inammissibile per mancata notificazione ad almeno uno dei due soggetti (Olivieri ed Aedes) controinteressati in senso tecnico, in quanto espressamente individuati nell’ambito del provvedimento impugnato quali beneficiari e titolari di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti della variante in questione.
5. Conclusivamente, l’azione di annullamento di cui al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
6. Deve infine respingersi la domanda, formulata con l’atto di motivi aggiunti, di condanna al risarcimento del danno.
Lamentano i ricorrenti la lesione del diritto di proprietà  sia in relazione alla prolungata reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, sia per lo stato di incertezza derivante dal ritardo nell’esercizio del potere di ripianificazione.
Quanto al primo profilo di danno, trattasi per le ragioni sopra esposte, di pregiudizio insussistente, non essendo affatto dimostrata la sussistenza di vincoli espropriativi in sede di approvazione del Piano Particolareggiato per cui è causa, nè, tantomeno, la relativa reiterazione con la variante impugnata.
Quanto alla seconda pretesa risarcitoria, da qualificarsi quale pregiudizio dal ritardo nell’esercizio del potere di ripianificazione, essa è del tutto generica e priva dell’allegazione sul piano probatorio degli elementi costitutivi, tra cui in primis, nella fattispecie, l’illiceità  dell’inerzia amministrativa nonchè la stessa esistenza del danno, di cui è pacificamente onerato ex art 2697 c.c. il ricorrente (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2819).
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed i motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore della Olivieri Costruzioni s.r.l. e della Immobiliare Aedes s.r.l., in misura di 1.500 euro ciascuno, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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