1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione a ricorrere e a resistere – Componenti di un organo collegiale – Fattispecie


2. Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Efficacia – Sospensione provvedimento – Art. 21 quater l. n. 241/1990 – Mancata previsione di un termine finale – Illegittimità  – Fattispecie

1. Sussiste da parte di professori ordinari, associati e ricercatori la legittimazione ad invocare la lesione delle attribuzioni spettanti all’organo accademico collegiale (di cui sono parte) – circostanza che denoterebbe al contrario la carenza di legittimazione se  l’impugnativa fosse diretta a risolvere inammissibili controversie interorganiche – laddove al contempo, quali singoli docenti, si dolgano  delle modalità  di utilizzo delle strutture e degli spazi didattici, essendo pertanto titolari di una posizione sostanziale differenziata, da individuarsi nella libertà  di insegnamento tutelata dallo stesso art. 33 Cost..


2. La p.A. nell’esercizio del potere cautelare, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato, deve necessariamente assegnare un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte,  con la conseguenza che deve considerarsi illegittima una sospensione “sine die”. (Nel caso di specie il Rettore di una Facoltà  universitaria aveva sospeso l’utilizzo di strutture e spazi didattici fino alla conclusione dei lavori di una commissione chiamata a verificare la correttezza dell’assegnazione di materiale didattico).

N. 01699/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2012, proposto da: 
Salvatore Massa, Milena Grazia Rita Sinigaglia, Matteo Alessandro Del Nobile, Giuseppe Spano, Amalia Conte, Antonietta Baiano, Luciano Beneduce, Maria Rosaria Corbo e Clelia Altieri, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Vania Romano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 
contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa sospensiva
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia n. 934/2011, prot. n. 16984 -X/8 del 15 novembre 2011, con cui si è disposto di nominare “una commissione per la verifica di ogni atto documentale attestante l’assegnazione di spazi e attrezzature al prof. Ennio La Notte e per relazionare sui relativi esiti al consiglio di amministrazione nel più breve tempo possibile”, nonchè di sospendere, “fino alla conclusione dei lavori della commissione, ogni efficacia delle delibere assunte dal dipartimento DISA con riferimento all’impiego e alla destinazione d’uso di spazi e attrezzature a suo tempo assegnate al prof. Ennio La Notte”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università  degli Studi di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Maria Luisa Vitulli (per delega dell’avv.to Vania Romano) e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Espongono gli odierni ricorrenti, professori ordinari, associati ovvero ricercatori della Facoltà  di Agraria dell’Università  degli Studi di Foggia, tutti prestanti la propria attività  presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti (DISA) della medesima Facoltà , che nel mese di novembre 2011, è stato collocato a riposo il prof. E. La Notte, responsabile degli spazi, delle attrezzature e dei fondi di ricerca in dotazione alla struttura.
Il prof. Ennio La Notte proponeva quindi al Direttore del detto Dipartimento, l’affidamento al prof. M.A. Del Nobile, professore ordinario del medesimo raggruppamento scientifico disciplinare, del patrimonio didattico, al fine di garantire la continuità  delle attività  intraprese.
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra alcuni professori del Dipartimento, il Preside della Facoltà  ed il Rettore, avente ad oggetto la designazione di un responsabile degli spazi, delle strutture sussistenti nell’ambito del Dipartimento oltre che dei fondi di ricerca, non essendovi unità  di vedute sull’opportunità  di nominare il prof. Del Nobile.
Il Consiglio di Dipartimento, all’uopo convocato, deliberava in data 11 novembre 2011 con la maggioranza di nove componenti su quindici, di affidare le attrezzature di cui era precedentemente responsabile il prof. La Notte al prof. Del Nobile.
Tuttavia, il Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, con decreto n. 934/2011 del 15 novembre 2011, nel presupposto del paventato pregiudizio – prospettatogli da alcuni docenti dissenzienti – alla libertà  di accesso al patrimonio didattico da parte di tutti gli interessati e di disservizi per gli studenti, sospendeva l’efficacia della suesposta delibera assunta dal DISA, fino all’esito dei lavori di una apposita commissione, nominata per la verifica di ogni atto documentale attestante l’assegnazione di spazi e attrezzature al prof. Del Nobile, al fine di relazionare al Consiglio di Amministrazione.
Gli odierni ricorrenti impugnano il suddetto decreto del Rettore, deducendo le seguenti censure così riassumibili:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 86 del D.p.r. n. 382/1980, nonchè dell’art. 19 dello Statuto e delle disposizioni dei Regolamenti interni dell’Università  degli Studi di Foggia relative all’autonomia ed al funzionamento delle strutture universitarie, eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e per difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  ed assoluta genericità : il decreto impugnato sottrarrebbe definitivamente al Consiglio di Dipartimento, per giunta a tempo indeterminato, ogni potere in materia di organizzazione ed utilizzazione dei mezzi e delle attrezzature della struttura, riconosciuto dall’art. 85 D.p.r. 382/1980 oltre che dall’art. 14 del Regolamento per la programmazione dell’attività  di ricerca scientifica; vi sarebbe pertanto una evidente esautorazione delle competenze istituzionali del detto organo consiliare, peraltro in contrasto con precedenti espressi riconoscimenti di tale competenza da parte dello stesso Rettore; pur riconoscendo l’art. 21 dello Statuto al Rettore poteri di ispezione sulle attività  delle strutture, tale potere postulerebbe una difficoltà  di funzionamento delle strutture stesse, invero del tutto insussistente.
Si è costituita l’Università  degli Studi di Foggia, eccependo l’infondatezza di tutte le doglianze ex adverso dedotte, evidenziando in sintesi:
– il decreto impugnato, lungi dall’esprimere valutazioni sulla legittimità  della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, ne avrebbe soltanto sospeso l’efficacia nelle more di una indispensabile attenta valutazione, al fine di tutelare il rispetto dei principi di pari opportunità , uguaglianza e di libertà  di accesso ai beni ed alle strumentazioni acquisiti con fondi pubblici e necessari per l’attività  di ricerca;
– la funzione della nominata commissione sarebbe soltanto quella di riferire al Consiglio di Amministrazione, competente a norma dello Statuto, in ordine all’assegnazione degli spazi disponibili;
– l’infondatezza della rivendicazione della titolarità  dei beni in questione, sulla base di contratti di comodato non sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, nè registrati nell’apposito registro dei beni inventariabili dedicato alle attrezzature in comodato.
All’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2012, con ordinanza n. 136/2012 veniva rigettata l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’impugnato decreto, attesa la mancanza del presupposto del periculum in mora.
In data 26 maggio 2012, l’Avvocatura dello Stato ha depositato copia della relazione conclusiva redatta dalla commissione in data 7 maggio 2012, in cui si accerta la piena fruibilità  del laboratorio didattico.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 27 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente, deve riconoscersi d’ufficio l’ammissibilità  del gravame, in quanto i ricorrenti, pur lamentando la lesione delle attribuzioni spettanti all’organo accademico collegiale di cui sono membri – circostanza che denoterebbe la carenza di legittimazione in quanto diretto a risolvere inammissibili controversie interorganiche (vediex multisT.A.R. Liguria Genova, sez. II, 09 febbraio 2009, n. 197; T.A.R. Calabria – Catanzaro sez II 10 dicembre 2009, n. 1339) – si dolgono al contempo, quali singoli docenti, delle modalità  di utilizzo delle strutture e degli spazi didattici, essendo pertanto titolari di una posizione sostanziale differenziata, da individuarsi nella libertà  di insegnamento tutelata dallo stesso art. 33 Cost.
3. Quanto al merito, il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei seguenti limiti.
Quanto all’ordine logico di trattazione delle censure, ragioni di economia processuale ne consentono una trattazione unitaria ed organica.
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti lamentano al contempo, la lesione da parte del Rettore delle attribuzioni spettanti al Dipartimento di Scienze degli Alimenti (DISA) della Facoltà  di Agraria dell’Università  di Foggia, in merito all’utilizzo delle attrezzature didattiche prima affidate alla responsabilità  del prof. La Notte, oltre che la lesione della propria libertà  di insegnamento e ricerca.
Effettivamente, gli artt. 7 ed 8 del Regolamento interno dell’Università  degli Studi di Foggia relativo alla costituzione ed al funzionamento dei Dipartimenti, nonchè invero lo stesso art. 85 D.p.r. 382/1980, assegnano al Direttore ed al Consiglio di Dipartimento le scelte in materia di “organizzazione ed utilizzazione dei mezzi e delle attrezzature per il buon funzionamento della struttura dipartimentale”.
A norma dell’art. 23 comma 1 lett. j) ed m) dello Statuto depositato in giudizio, è attribuita al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “l’assegnazione degli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate” e la “vigilanza sulla conservazione dei beni mobili e immobili”.
L’art. 21 dello Statuto vigente assegna invece al Rettore la funzione di “garante della libertà  di ricerca e di insegnamento”.
In tale quadro normativo, la disposta nomina di commissione ad hoc per le indagini all’uopo necessarie, deve farsi rientrare ampiamente nelle funzioni di garanzia attribuite al Rettore, in presenza, quantomeno, di una situazione di paventato pericolo per la libertà  di accesso alle strutture didattiche e della loro fruizione, oltre che di aperto dissidio tra i docenti, in vista delle future determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università . Tale dubbio appariva ancor più fondato in relazione alla doverosa necessità  di accertare l’effettiva appartenenza delle attrezzature didattiche per cui è causa, non avendone i ricorrenti affatto dimostrato la sicura riferibilità  allo stesso Dipartimento.
Ciò premesso, il Rettore, più che sostituirsi nell’esercizio delle attribuzioni riconosciute agli organi del Dipartimento DISA, ha soltanto inteso verificare mediante una commissione a composizione mista, le paventate difficoltà  di accesso prospettategli da alcuni professori del detto Dipartimento, senza invero nulla disporre in merito all’affidamento delle attrezzature per cui è causa.
Sono pertanto da ritenersi complessivamente infondate le censure di violazione di legge, di incompetenza e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, mentre ritiene il Collegio fondata la sola censura con la quale si lamenta che l’impugnato decreto non assegni alcun termine finale alla disposta sospensione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento dell’ 11 novembre 2011.
Infatti, fermo restando il potere in capo al Rettore di procederne cautelativamente alla sospensione, la mancata indicazione di un termine finale, soltanto indirettamente e genericamente correlato al compimento dei lavori della commissione, collide irrimediabilmente con l’esigenza di salvaguardare l’esigenza di certezza della posizione giuridica dei ricorrenti, non ammettendo l’ordinamento un potere amministrativo di sospensione cautelare “sine die” (ex multis T.A.R. Sicilia – Catania sez. I 9 giugno 2011, n. 1410; T.A.R. Abruzzo 3 marzo 2011, n. 121; Consiglio di Stato sez. VI 11 febbraio 2011, n. 905) quantomeno per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 21-quater comma 2 legge 7 agosto 1990 n.241 come introdotto dalla legge n. 15/2005.
4. Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto limitatamente a tale censura, con l’effetto di annullarein parte qua il decreto rettorale impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe meglio indicato, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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