1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Scelta del contraente –  Commissione giudicatrice – Valutazione delle offerte – Censurata dal concorrente ammesso – Legittimazione – Sussiste


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Offerta tecnica – Valutazione – Criteri – Integrale predeterminazione da parte del Bando – Necessità 

1. Deve ritenersi ammissibile la censura, proposta da un concorrente ritualmente ammesso ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, il cui accoglimento determinerebbe la caducazione dell’intera sub-fase di valutazione delle offerte, poichè ogni concorrente è legittimato a sindacare la corretta applicazione da parte della Commissione giudicatrice delle norme di azione volte a disciplinarne l’operato.


2. Tutti i criteri di valutazione delle offerte, nessuno escluso, debbono essere dettagliatamente specificati nella lex specialis della procedura, così come disposto dall’art. 83, IV comma, del codice dei contratti pubblici, nella formulazione risultante dalla novella operata dal D.Lgs. n. 152/2008. Come, pertanto, chiarito da consolidata giurisprudenza è illegittima la procedura di una gara di appalto nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la commissione abbia dovuto integrare, con più dettagliati sotto-criteri la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto.

N. 01703/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da: 
Ladurner s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63;

contro
A.M.I.U. s.p.a. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana – Trani, rappresentata e difesa dall’avv.to Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala, in Bari, via Abate Gimma, 94; 

nei confronti di
Asja Ambiente Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Helga Garuzzo, Monica Intini e Umberto Michielin, con domicilio eletto presso Monica Intini, in Bari, via Sparano, 35; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della nota prot. n. 383 del 02.02.2012, ad oggetto “procedura aperta concessione sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla fermentazione anerobica della frazione organica di rifiuti urbani della discarica in contrada Puro Vecchio nel Comune di Trani”, a firma del responsabile unico del provvedimento, con cui si significa alla società  Ladurner l’aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale testè menzionata in favore dell’Asja Ambiente Italia s.p.a. di Rivoli, giusta deliberazione del consiglio di amministrazione della A.M.I.U. s.p.a. del 21.01.2012;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi i verbali di adunanza del consiglio di amministrazione della A.M.I.U. s.p.a. datati 3 dicembre 2011 e 21 gennaio 2012;
– i verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 resi dal 16 giugno 2011 al 7 novembre 2011 in uno con tutti gli atti, documenti, grafici e tabelle allegati;
– la nota prot. n. 4072 del 13 dicembre 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.M.I.U. s.p.a. Azienda Municipalizzata Igiene Urbana – Trani e della Asja Ambiente Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle, Franco Gagliardi La Gala ed Helga Garuzzo;
 

FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 8 giugno 2009, l’A.M.I.U. s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva, realizzazione e gestione in concessione per 15 anni di un impianto di captazione, estrazione e sfruttamento energetico del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi di Trani, Località  Puro Vecchio” con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con provvedimento del 12 febbraio 2010, la gara veniva aggiudicata alla Marcopolo Engeneering s.p.a., mentre seconda e terza risultavano, rispettivamente Asja Ambiente Italia s.p.a. e Ladurner s.r.l.
La suddetta aggiudicazione veniva impugnata innanzi a questo Tribunale sia da Asja Ambiente Italia s.p.a. (RG 330/2010) sia da Ladurner s.r.l. (RG 366/2010) deducendo articolate censure di illegittimità  dell’intera gara.
Con sentenza n. 4183 del 15 dicembre 2010, questa Sezione, previa riunione dei due suddetti ricorsi, ha accolto il primo assorbente motivo di ricorso formulato dalla Ladurner s.r.l. avente ad oggetto l’illegittima composizione della commissione di gara, disponendo il rinnovo della gara medesima a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, tenendo fermi il bando di gara e le offerte pervenute.
Con sentenza n. 1736 del 26 marzo 2012, la V sez. del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Marcopolo Engeneering, confermando la sentenza appellata.
In ottemperanza alla sentenza di questa Sezione, l’A.M.I.U. ha provveduto a nominare una nuova commissione giudicatrice al fine di rinnovare le operazioni di gara, mantenendo fermi il bando di gara e le offerte pervenute dai concorrenti ammessi, esaminando e valutando le offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, assegnando i punteggi secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare.
All’esito di tale giudizio, Asja Ambiente Italia s.p.a. con provvedimento del 21 gennaio 2012 veniva dichiarata aggiudicataria con punti 77,23, mentre Ladurner s.r.l. risultava seconda classificata (punti 73,33) e la Marcopolo Engeneering s.p.a. quarta con punti 66,41, preceduta anche dall’a.t.i. Elettrogas – Geoambiente (punti 69,74).
Ladurner s.r.l. impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
I. violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 c. 4 D.lgs. 163/2006, dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 17 del disciplinare di gara, eccesso di potere per carente istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia ed illogicità  manifesta, disparità  di trattamento, violazione dei principi di par condicio, correttezza, proporzionalità  e imparzialità  dell’azione amministrativa di cui all’art. 2 D.lgs. 163/2006: in sede di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la commissione giudicatrice, pur richiamando genericamente i criteri formulati dalla lex specialis avrebbe del tutto arbitrariamente introdotto ed applicato parametri valutativi non contemplati nè dal disciplinare nè dal capitolato, con particolare riferimento alla individuazione della “disponibilità  tecnica dell’impianto” secondo la formula contenuta nella norma UNI 9910; tale operato della commissione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici, pregiudicando ai concorrenti la possibilità  di predisporre le offerte individuando la disponibilità  tecnica dell’impianto secondo le norme UNI 9910; l’applicazione di tal illegittimo parametro valutativo ha avvantaggiato la concorrente Asja Ambiente, poichè in forza della sola lex specialis, Ladurner avrebbe dovuto conseguire 5 punti in luogo degli 0 punti attribuiti, mentre Asja Ambiente soltanto 4,81 in luogo dei 5 ottenuti, con conseguente variazione del risultato della gara; quanto al punteggio attribuito per “utilizzo di risorse per attività  manutentive”, la commissione sarebbe incorsa in un evidente lapsus calami nell’attribuzione del punteggio alla controinteressata, inserendo nella tabella di calcolo il numero 32.314 monte ore uomo/anno mentre tale numero starebbe ad indicare soltanto il totale tra il monte ore delle risorse umane impiegate per l’attività  di sorveglianza dell’impianto e quello per le attività  manutentive; pertanto, il corretto punteggio da assegnare ad Asja Ambiente sarebbe pari a 4,39 punti, anzichè di 6,67.
Si è costituita Asja Ambiente, evidenziando in necessaria sintesi:
– l’inammissibilità  dell’intero gravame, perchè diretto non ad evidenziare profili di manifesta irragionevolezza, illogicità  o travisamento nelle valutazioni compiute dalla commissione, secondo i consueti limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo, bensì ad invadere il campo della valutazione tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione giudicatrice;
– il riferimento alla norma UNI 9910 non costituirebbe affatto indebita introduzione di un nuovo criterio di valutazione delle offerte da parte della commissione, poichè quest’ultima avrebbe soltanto, nel silenzio degli atti di gara, adottato una regola di valutazione chiara ed oggettiva del criterio “disponibilità  tecnica dell’impianto nell’arco di tempo contrattuale” di cui all’art. 17 del Disciplinare di gara; d’altronde sarebbe pienamente ammissibile la “esplicitazione delle nozioni riportate nel bando di gara” elaborata dalla commissione in sede di valutazione delle offerte, e comunque l’introduzione di elementi integrativi di valutazione, purchè prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte;
– in ottemperanza alla sentenza 4183/2010 di questa Sezione, la nuova commissione ha rinnovato le operazioni di gara mantenendo ferme la lex specialis e le offerte dei concorrenti senza aver la possibilità  di esprimere le regole di valutazione, necessarie nel silenzio degli atti di gara, prima dell’apertura delle buste, essendo queste già  state aperte e valutate nella precedente fase di gara annullata dal T.A.R.;
– la disponibilità  tecnica dell’impianto della Ladurner non sarebbe pari al 100 % del possibile funzionamento per 365 giorni l’anno; in ogni caso la censura sarebbe inammissibile per carenza di interesse perchè dall’ipotetico accoglimento la ricorrente non otterrebbe l’aggiudicazione della gara, secondo il criterio della “prova di resistenza”;
– anche la rettifica dei punteggi chiesta dalla ricorrente in riferimento al sotto criterio “utilizzo di risorse per attività  manutentive” sarebbe errata e lesiva della parità  di trattamento tra i concorrenti.
L’A.M.I.U., per parte sua, precisava di non aver ancora provveduto alla stipulazione del contratto e di opporsi comunque a tutte le censure tese ad inficiare la procedura di gara e contestare l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione.
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2012, l’istanza cautelare è stata “abbinata al merito” su accordo delle parti.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 11 luglio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Preliminarmente, non ritiene il Collegio di disporre la riunione del ricorso in epigrafe con il ricorso RG 332/2012 promosso da Marcopolo Engeneering s.p.a. avverso la medesima aggiudicazione definitiva, stante la sostanziale autonomia dei relativi giudizi, pur connessi, non sussistendo ex art. 70 cod. proc. amm. alcun obbligo al riguardo (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 1 ottobre 2007, n. 5042) ed essendo il ricorso connesso (RG 332/2012) passato in decisione all’odierna udienza pubblica.
3. Con il ricorso in epigrafe la Ladurner s.r.l. deduce sia censure volte a conseguire direttamente l’aggiudicazione mediante rettifica dei punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche, sia censure dirette alla caducazione dell’intero segmento procedimentale di valutazione, per illegittima introduzione ed applicazione (in violazione dell’art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici) di un sub-parametro valutativo non previsto nella lex specialis.
Ritiene il Collegio prioritario, in senso logico, l’esame di quest’ultime censure, le quali evidenziano, in astratto, una più radicale illegittimità  del provvedimento impugnato, comunque idonee, ove accolte, a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio (in questo senso Consiglio Stato sez. V 11 gennaio 2012, n. 82; id. sez. V 06 aprile 2009, n. 2143; T.A.R. Lombardia  Brescia sez. II 10 giugno 2010, n. 2297; T.A.R. Lazio – Roma sez II 28 gennaio 2012, n. 93) atteso che non si può ottenere un’aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida.
4. Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla controinteressata Asja Ambiente in ordine alla censura di violazione dell’art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici.
Le eccezioni sono tutte prive di pregio e vanno respinte.
4.1. Con la doglianza di violazione dell’art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici, la ricorrente non mira ad invadere il campo della valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione giudicatrice, bensì censura la violazione del paradigma normativo di riferimento per la disciplina del segmento procedimentale di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, che secondo la lettura fatta dalla Ladurner, impedirebbe da parte della Commissione l’introduzione ex novo in via postuma di sub-criteri valutativi, dovendo questi, per ragioni di trasparenza ed imparzialità , trovare esclusivo riferimento in sede di lex specialis.
E’ pertanto lampante l’ammissibilità  della censura, il cui accoglimento determinerebbe, in ipotesi, la caducazione dell’intera sub-fase di valutazione delle offerte, poichè ogni concorrente legittimamente ammesso a partecipare alla gara è legittimato a sindacare la corretta applicazione da parte della commissione delle norme di azione volte a disciplinarne l’operato.
4.2. Ugualmente “fuori fuoco” è l’eccezione di inammissibilità  per carenza di interesse per mancata “prova di resistenza”. L’accoglimento, in via ipotetica, anche della sola censura inerente l’attribuzione del punteggio per la “disponibilità  tecnica dell’impianto” farebbe conseguire alla Ladurner 5 punti in luogo degli 0 punti ottenuti, mentre Asja Ambiente otterrebbe 4,81 in luogo dei 5 ottenuti dalla commissione, con conseguente sopravanzamento di Ladurner nella graduatoria finale (73,33 punti + 5 = 78,33 punti totali mentre Asja Ambiente avrebbe 77,23 punti – 0,19 = 77,04 punti totali). Per mera completezza, l’odierna ricorrente conserverebbe comunque l’interesse strumentale alla ripetizione delle operazioni di gara (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2167; T.A.R. Campania Napoli sez. I ,10 marzo 2010, n. 1339) poichè l’accoglimento della censura determinerebbe in ogni caso la necessità  di ripetere la fase di valutazione delle offerte, in applicazione esclusivamente dei criteri prestabiliti dalla lex specialis.
4.3. Le eccezioni in rito sono dunque tutte infondate e vanno respinte.
5. Quanto al merito, la censura è fondata e va accolta.
5.1. In punto di fatto, va chiarito come nella fattispecie per cui è causa, l’art. 17 punto 1 a) del Disciplinare di gara prevede tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica “modalità  di gestione”quello della “disponibilità  tecnica dell’impianto nell’arco di tempo contrattuale” con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti all’offerta migliore ed alle altre offerte, il punteggio risultante dalla seguente formula: X = (B/A) x C laddove X è il punteggio da assegnare, A l’offerta migliore, B l’offerta presa in considerazione e C il punteggio massimo prefissato.
La commissione di gara, nella composizione rinnovata in ottemperanza al giudicato amministrativo, pur richiamando i suesposti criteri, ha inteso applicare la norma UNI 9910 (191.02.05) la quale definisce come “disponibilità  tecnica dell’impianto” la quantità  data dall’espressione MTBF/(MTBF + MTTR) essendo il MTBF il tempo medio tra guasti e MTTR il tempo medio di ripristino (verbale n. 13 del 14 ottobre 2011); di conseguenza la commissione ha attribuito punti 0 alla Ladurner s.r.l. (oltre che alle concorrenti Romagna Energia e Marcopolo Engeneering) per non aver fornito alcuna indicazione in merito, mentre ha assegnato 5 punti ad Asja Ambiente.
Come ammesso dalla stessa controinteressata, l’introduzione di tale regola è dipesa dal silenzio della lex specialis nella previsione circa le modalità  di valutazione del sotto criterio “disponibilità  tecnica dell’impianto nell’arco di tempo contrattuale”, precisando come nel particolare caso di specie sarebbe stato impossibile, per la commissione, introdurre tale criterio prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, in ottemperanza del giudicato amministrativo, che ha parzialmente annullato la gara e lasciati intatti il bando e le offerte presentate.
Va poi precisato che l’offerta dell’odierna ricorrente, non parametrata alle norme UNI 9910, garantisce la disponibilità  tecnica dell’impianto pari al 100 %, mentre l’offerta formulata dalla controinteressata Asja Ambiente, viceversa parametrata alla normativa UNI, garantisce la suddetta disponibilità  in misura pari al 96,30 %.
5.2. Come noto, la questione della possibilità  per la commissione di gara di introduzione di sub-criteri di valutazione predeterminati dal bando, in termini generali e sistematici, è stata lungamente dibattuta nell’arco temporale precedente l’entrata in vigore del Codice contratti pubblici, avendo anche ingenerato la rimessione alla Corte di Giustizia europea per la valutazione di compatibilità  con il diritto comunitario (Consiglio di Stato sez. VI ordinanza 9 luglio 2004, n. 5033).
Con l’entrata in vigore del Codice contratti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’art. 83 c. 4, nel testo originario, ha previsto che “Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà  per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”Già  in riferimento a tale primo testo normativo, parte della giurisprudenza aveva assunto orientamento non restrittivo in ordine ai poteri specificativi o integrativi delle prescrizioni del bando, richiedendo comunque quantomeno la condizione della fissazione di tali sub-parametri prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte (ex multis Consiglio di Stato sez VI 22 marzo 2007, n. 1369; T.A.R. Lombardia Milano sez III 23 agosto 2006, n. 1930).
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 24 gennaio 2008 (proc. C-532/2006), ha precisato che “¦tutti gli elementi presi in considerazione dall’autorità  aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte … infatti i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l’esistenza e la portata di tali elementi … pertanto un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti ¦ gli offerenti devono essere posti su un piano di parità  durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un’adeguata pubblicità  da parte delle amministrazioni aggiudicatici”.
A sua volta, la Commissione CE, con nota del 30 gennaio 2008, ha avviato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano proprio in riferimento alla sospetta incompatibilità  del comma 4 dell’art. 83 Codice contratti pubblici con le direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE, in quanto consentiva alle commissione giudicatrici la fissazione di criteri motivazionali dei punti attribuiti alle offerte, non previsti nei documenti di gara.
Al fine di superare tale incompatibilità , il legislatore, mediante il terzo D.lgs. correttivo del Codice contratti pubblici (11 settembre 2008 n. 152) ha novellato il comma 4 del citato art. 83, eliminandone l’ultimo capoverso ed espungendo tout court il potere della commissione di gara di specificare e dettagliare i criteri di valutazione, andando oltre anche le limitazioni imposte dal diritto comunitario.
Alla stregua della suddetta novella, tutti i criteri di valutazione delle offerte, nessuno escluso debbono essere dettagliatamente specificati nella lex specialis della procedura. La giurisprudenza si è pertanto consolidata nel ritenere illegittima la procedura di una gara di appalto per violazione dell’art. 83 c. 4 nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la commissione abbia dovuto integrare, con più dettagliati sottocriteri la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella lex specialis (Consiglio di Stato sez V 22 febbraio 2011, n. 1094; id. sez. V 1 ottobre 2010 n. 7256: id. sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2189; id. sez. III 1 dicembre 2012, n. 514).
Più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che sia l’art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici, nel testo novellato, sia il diritto comunitario impediscono che la commissione, dopo la presentazione delle offerte, possa stabilire elementi di specificazione dei criteri generali previsti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative, dovendo anche essi essere determinati dalla stessa disciplina di gara, eliminando ogni margine di discrezionalità  in capo alla commissione (Consiglio di Stato sez III. 1 febbraio 2012 n. 514; id. sez III 29 novembre 2011, n. 6306; id. sez III 22 marzo 2011 n. 1749; id. sez. V 22 febbraio 2011 n. 1097; vedi anche T.A.R. Abruzzo 19 luglio 2010, n. 532; T.A.R. Lombardia Brescia 15 luglio 2011, n. 1078; T.A.R. Sicilia Catania 29 aprile 2011, n. 1071).
Alla commissione di gara può essere pertanto devoluta solo un’attività  meramente intepretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis, come previsto anche dell’art. 53 della direttiva 2004/18/Ce, che ha segnalato la mancanza di uno specifico potere integrativo per l’organo giudicante della gara (Consiglio di Stato sez. V 22 febbraio 2011, n.1092).
5.3. Ciò premesso, è incontrovertibile come nel caso di specie la commissione abbia introdotto un sub-criterio di valutazione (norme UNI 9910) assolutamente non contemplato dalla lex specialis, per giunta non solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ma ad offerte già  aperte e note alla stazione appaltante, con evidente violazione dell’art. 84 c. 3 D.lgs. 163/2006 e s.m. e del principio comunitario ad esso sotteso di parità  di trattamento, oltre che del principio di imparzialità  (art. 97 Cost.)
Non ritiene il Collegio che l’operato della commissione possa ritenersi giustificato per l’asserita necessità  di ottemperanza al giudicato amministrativo, per l’invocata esigenza di “cristallizzare” il bando e le offerte già  presentate e valutate.
Al contrario, proprio la necessità  di ripetere le operazioni di valutazione delle stesse offerte già  oggetto di esame da parte della precedente commissione, la cui composizione è stata dichiarata illegittima, comportava viepiù la necessaria intangibilità  dei criteri valutativi scolpiti dal Disciplinare di gara, senza alcuna possibilità  di integrazione, trattandosi semplicemente di rinnovo di un segmento procedimentale della gara. Pertanto la commissione avrebbe soltanto dovuto ripercorrere la fase di valutazione delle offerte, già  aperte e note, applicando i criteri valutativi previsti dal bando, non consentendo il giudicato alcun intervento integrativo in proposito da parte della commissione.
L’operato della commissione si è pertanto posto oltre che in violazione della normativa primaria di riferimento, in aperta violazione con i principi comunitari di par condicio e trasparenza e con il principio di imparzialità , considerato che le offerte presentate erano già  note.
Peraltro, della necessità  di esercitare tale indebita discrezionalità  la commissione non offre alcuna ragione giustificatrice, nel presupposto, evidentemente errato, della inevitabilità  di tale intervento; la mancanza di una regola del bando che delinei le modalità  di valutazione della “disponibilità  tecnica dell’impianto” e l’espressa statuizione circa l’immutabilità  del bando, contenuta nella citata sentenza n. 4183/2010 di questa Sezione, dovevano invece indurre la commissione ad attribuire i punteggi per l’offerta tecnica secondo i valori dichiarati sul punto da ciascun concorrente.
5.4. Ne consegue la fondatezza della censure di violazione dell’art. 83 c. 4 D.lgs. 163/2006 e s.m., oltre che di eccesso di potere, quanto alla introduzione della norma UNI 9910 quale sub-criterio di valutazione della “disponibilità  tecnica dell’impianto nell’arco di tempo contrattuale” di cui al Disciplinare di gara, vizio che determina l’invalidità  dell’intera fase di valutazione delle offerte tecniche.
6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto vanno annullate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche effettuate dalla commissione unitamente alla consequenziale aggiudicazione definitiva.
In ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi, la A.M.I.U. s.p.a. si conformerà  alla presente pronuncia, rinnovando il procedimento a partire dalla valutazione delle offerte tecniche, sempre tenendo fermi il bando, il Disciplinare di gara e le offerte pervenute.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione.
Condanna l’Asja Ambiente s.p.a. e l’A.M.I.U. s.p.a. alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, ciascuno in misura di 15.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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