1. Processo amministrativo  – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità 


2. Processo amministrativo –  Giudizio di ottemperanza – Spese accessorie – Spettanza – Limiti

1. E’ ammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto in quanto lo stesso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett.c) c.p.a., rientra nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.


2. Sono dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, viceversa, lespese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.a., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

N. 01706/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2012, proposto da: 
La Nuova Diesel s.n.c. di Virgilio Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonio Cota, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

contro
Comune di Zapponeta; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Foggia, sez. distaccata di Manfredonia, il 13 maggio 2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 per le parti il difensore avv.to Antonio Cota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo emesso il 13 maggio 2010, non opposto e reso esecutivo il 7 ottobre 2010, il Tribunale civile di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, ha ingiunto al Comune di Zapponeta il pagamento in favore della odierna ricorrente, della somma di euro 6.859,09, oltre interessi sino all’effettivo soddisfo, per mancato pagamento di crediti da contratti di fornitura, nonchè dell’ulteriore somma pari a complessivi 616,65 euro, di cui 96,65 per spese, 372 per competenze e 148 per onorari.
La ricorrente provvedeva altresì, per le suddette somme, a notificare atto di precetto nei confronti dell’Amministrazione comunale, senza ricevere alcun pagamento.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.a.r. per l’ottemperanza al suesposto decreto ingiuntivo, unitamente alle spese accessorie successive, pari a complessivi 957,38 euro (comprensive di varie spese e diritti, r.s.g., c.n.a.p. ed i.v.a.)
Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo “per conseguire l’attuazione ¦..delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato. Ai sensi dell’art 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna (ex multis Cassazione 21 novembre 1997 n. 11641; id. 24 novembre 2000 n. 15178) per cui è decisione pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Zapponeta al decreto ingiuntivo in esame, la domanda deve essere pertanto accolta, anche in riferimento alle documentate spese accessorie successive alla emanazione del decreto ingiuntivo. Sul punto, sono dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.a., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2011, n. 287; T.A.R. Campania Napoli sez IV 24 maggio 2011, n. 2819).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Zapponeta di pagare alla società  ricorrente le somme di cui al decreto ingiuntivo emesso il 13 maggio 2010 dal Tribunale civile di Foggia sez. distaccata di Manfredonia, indicato in precedenza, unitamente agli interessi legali e alle suesposte spese accessorie.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Zapponeta, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del segretario generale di questo Tribunale con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il compenso per l’opera del commissario, se dovuto, è posto a carico del Comune di Zapponeta.
Vanno altresì poste a carico del predetto Comune le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, per ogni eventuale seguito di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Comune di Zapponeta di dare integrale esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo emesso il 13 maggio 2010 dal Tribunale civile di Foggia, sez. distaccata di Manfredonia, e di pagare le somme sopra specificate in favore di La Nuova Diesel s.n.c., oltre a spese accessorie successive, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il segretario generale di questo Tribunale con facoltà  di delega, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Zapponeta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge; oltre che del compenso al commissario, se dovuto.
Dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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