1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Accertamento di conformità  – Procedimento – Silenzio – Natura


2. Processo amministrativo – Giudizio contro il silenzio – Attività  vincolata della p.A. –  Valutazione fondatezza domanda – Condizioni e limiti

1. L’accertamento di conformità  di cui all’art. 36 del d.P.R. 380/2001 si configura alla stregua di un’attività  obiettivamente vincolata senza margini di discrezionalità ; correlativamente l’inerzia serbata sulla relativa domanda deve interpretarsi come atto tacito di rigetto della stessa anche in considerazione del tenore della norma contenente un’indicazione espressa in tal senso. L’interessato, pertanto, è abilitato all’impugnazione del rigetto, decorso il termine normativamente previsto per il suo perfezionamento implicito. 


2. Il sindacato del giudice amministrativo sulla fondatezza della domanda, ammesso dall’art. 31, comma 3 c.p.a. rispetto all’esercizio di attività  vincolata della p.A., deve comunque ritenersi escluso quando, in relazione all’attività  istruttoria da compiersi, siano richieste specifiche conoscenze tecniche e l’elaborazione di valutazioni complesse di competenza dell’amministrazione procedente (nella fattispecie, il TAR ha respinto la domanda di accertamento del diritto al rilascio dell’accertamento di conformità  richiesto dal ricorrente, poichè il progetto di variante oggetto della relativa istanza necessitava di puntuali verifiche sulla “doppia conformità ” edilizia e urbanistica dell’intervento). 

N. 01614/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2012, proposto da: 
Bisceglia & Ciuffreda S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; 

contro
Comune di Mattinata; 

per l’annullamento
del rigetto formatosi per silentium, per l’infruttuoso decorso del termine ex art. 36, t.u. edilizia, sull’istanza di accertamento di conformità  prodotta dalla ricorrente in data 7.2.2012 relativamente ad opere in variante alla concessione edilizia n. 76/01;
nonchè di ogni atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, con il conseguente accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere al rilascio del predetto titolo edilizio in sanatoria ex art.36 d.p.r. n.380/2001, così come chiesto dall’odierno ricorrente con la predetta istanza in data 7.2.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Gennaro Notarnicola;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in epigrafe la società  Bisceglia & Ciuffreda ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità  dalla stessa presentata in relazione ad alcune modifiche apportate nel corso dei lavori alle unità  residenziali previste dal piano di lottizzazione “Giorni” relativo alla zona omogenea C3 del vigente PRG del Comune di Mattinata ed assentite con la concessione edilizia n. 76/2001.
La ricorrente ha esposto che, benchè le modifiche in questione comportassero una riduzione di superficie e di volume, era stato contestato al suo legale rappresentante il reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004 per il difetto dell’autorizzazione paesaggistica, che era stata quindi richiesta in sanatoria con riferimento alle modifiche alla sagoma assentita.
Il Comune di Mattinata aveva adottato con provvedimento n. 11/2008 la proposta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria evidenziando: che l’intervento ricadeva in territorio costruito nel quale non si applica la disciplina degli ambiti territoriali estesi e degli ambiti territoriali distinti prevista dal PUTT; che i lavori prevedevano solo una ridistribuzione strutturale per migliorare la fruizione del piano interrato, che risultava diminuito di superficie; che risultava diminuita anche l’altezza dell’edificio, con conseguente minore volume; che la sagoma non subiva grosse variazioni; tale atto veniva annullato dalla Soprintendenza, con provvedimento che, però, a seguito di ricorso della Bisceglia & Ciuffreda, veniva annullato dal TAR, con sentenza poi confermata anche dal Consiglio di Stato, di tal che si consolidava l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dal Comune.
La ricorrente aveva quindi richiesto l’accertamento di conformità  delle opere eseguite ma il Comune non aveva provveduto sull’istanza, con conseguente formazione del silenzio-rigetto.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti: la violazione dell’art. 36 comma 3 d.p.r. 380/2001 in relazione agli artt. 2 e 3 L. 241/90, avendo l’amministrazione omesso di provvedere con atto espresso e quindi non avendo addotto alcuna motivazione a sostegno del rigetto; l’eccesso di potere per contraddittorietà , avendo l’amministrazione già  valutato positivamente le modifiche apportate al momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Nessuno si è costituito per il Comune resistente.
All’esito della camera di consiglio del 5.7.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Va premesso, in ordine alla natura giuridica del silenzio maturato sulla richiesta di cui all’art. 36 cit., che, benchè sia stato avanzato in giurisprudenza un indirizzo per lo più minoritario secondo cui la configurabilità  nella specie di un diniego tacito con valore significativo contrasterebbe con i principi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra amministrazione e privato (T.a.r. Lazio Roma sez. III bis n. 8/2008), questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento ormai prevalente in giurisprudenza che attribuisce alla fattispecie di silenzio in esame una valenza provvedimentale con significato legale tipico di diniego (cfr C.d.S. sez. IV 3.03.2006 n. 1037l; C.d.S. sez. IV 3.02.2006 n. 401; T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, 13 dicembre 2011, n. 5797; T.a.r. Piemonte, Torino 8.03.2006 n. 1173; T.a.r Campania, Salerno, sez. II 13.01.2005 n. 18).
Nelle pronunce citate il Consiglio di Stato ha affermato che, anche nella formulazione di cui all’art. 36 d.p.r. n. 380/2001, il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di sanatoria di abusi edilizi costituisce ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso. In virtù della previsione legale di implicito diniego, il silenzio tenuto dall’Amministrazione non può, infatti, essere inteso come mero fatto di inadempimento, ma abilita l’interessato alla proposizione di impugnazione, una volta decorso dal suo perfezionarsi il termine decadenziale di sessanta giorni.
Quanto al sindacato esperibile in sede di impugnazione, va evidenziato che tale provvedimento, in quanto tacito, è già  di per sè privo di motivazione, e quindi non può essere impugnato per tale vizio ma per ragioni diverse (cfr Cons. Stato, V, 6 settembre 1999, n. 1015; C.d.S. sez. V, 11.02.2003 n. 401; C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n. 142).
Nel caso di specie si palesa fondata la censura di difetto di istruttoria e contraddittorietà  nell’operato dell’amministrazione, in quanto lo stesso Comune di Mattinata, nel provvedimento n. 11/2008, ha rilevato che l’intervento, oltre a ricadere in territorio costruito non soggetto, come tale, alla disciplina del PUTT relativa agli ambiti territoriali estesi e degli ambiti territoriali, prevede comunque solo una ridistribuzione strutturale delle opere portanti per migliorare la fruizione del piano interrato, che risulta diminuito di superficie; che risulta diminuita anche l’altezza dell’edificio, con conseguente minore volume; che la sagoma, la tipologia, la destinazione d’uso dell’edificio non hanno subito grosse variazioni.
A fronte di tali dati, il rigetto dell’istanza di sanatoria comportava per il Comune la necessità  di rilevare espressamente in relazione a quali ulteriori profili le varianti potevano porsi in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile nella zona, dovendo in caso contrario l’amministrazione procedere all’accoglimento dell’istanza.
Il ricorso va quindi accolto con riferimento alla richiesta di annullamento del diniego impugnato.
Quanto alla domanda di accertamento va poi evidenziato che l’ambito entro cui può svolgersi il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento tacito di diniego è circoscritto all’accertamento della illegittimità  dello stesso, di tal che la facoltà  del giudice amministrativo di valutare l’accoglibilità  della istanza è esperibile solo laddove venga in rilievo un’attività  interamente vincolata della P.A., ossia quando l’esito del procedimento resti direttamente prefigurato dalla legge, come quando l’autorità  amministrativa è tenuta a svolgere una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà , sicchè il suo modus procedendi si profili quale meccanismo automatico ad esito certo.
Il sindacato del giudice amministrativo è invece da escludersi qualora sia richiesta la conoscenza di specifiche conoscenze tecniche o l’elaborazione di valutazioni complesse, poichè ciò comporterebbe un’ inammissibile sostituzione del giudice alla P.A., in contrasto con i principi costituzionali riguardanti i poteri del giudice amministrativo e la salvaguardia della riserva di amministrazione.
In merito l’articolo 31 c.p.a. ha ribadito al comma 3 che il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività  vincolata, oppure, con un’aggiunta di recepimento giurisprudenziale: “quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità  e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.
Ciò posto, nella specie, il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità  urbanistica postula indubbiamente l’esercizio di un’attività  amministrativa essenzialmente vincolata, trattandosi di un meccanismo predisposto per sanare opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il prescritto titolo edilizio ma sostanzialmente conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
Trattasi quindi di attività  amministrativa per lo più priva di apprezzabili margini di discrezionalità  in quanto riferita ad un assetto di interessi già  prefigurato dalle previsioni dello strumento urbanistico generale (cfr Ta.r. Campania Napoli sez. VI, 5.05.2005 n. 5484).
Nel caso di specie, tuttavia, poichè dagli atti depositati si rileva chiaramente che le varianti comportano una modifica della sagoma dell’edificio, si ritiene che non possa prescindersi da ulteriori verifiche, demandate all’amministrazione comunale, sulla doppia conformità  urbanistica ed edilizia delle modifiche apportate al progetto, in ordine alla quale non sono stati dedotti elementi decisivi da parte della ricorrente.
In tale parte il ricorso va quindi respinto.
La parziale soccombenza e la mancata costituzione del Comune giustificano una pronuncia di irripetibilità  delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla il provvedimento tacito di diniego sull’istanza proposta dalla ricorrente ex art. 36, t.u. edilizia, in data 7.2.2012 relativamente ad opere in variante alla concessione edilizia n. 76/01;
respinge la domanda di accertamento del diritto al rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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