1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Caducazione automatica in presenza di successivo provvedimento incompatibile – Non sussiste – Ragioni


2. Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Convenzione – Previsione di condizioni da parte del Comune con atto dirigenziale – Cessione ulteriori aree a standard – Illegittimità  della clausola – Ragioni

1. Il travolgimento  automatico dell’atto successivo quale conseguenza della cd. invalidità  caducante dell’atto presupposto, postula l’esistenza di uno strettissimo ed esclusivo nesso di presupposizione tra i suddetti atti, nesso che risulta insussistente  se tra i medesimi   vi sia soltanto una situazione d’incompatibilità  (nella specie, il TAR ha rilevato che a fronte di una determina dirigenziale, oggetto d’impugnazione,  che condizionava l’approvazione di una convenzione di lottizzazione d’interesse del ricorrente  alla cessione di ulteriori aree a standard da parte dei lottizzanti, la successiva adozione di una delibera consiliare che ha previsto l’acquisizione di tali aree ex art.42 bis del D.P.R. n. 327/2001 non ha effetto caducante sull’atto dirigenziale e, pertanto, non determina l’improcedibilità  del ricorso vanamente dedotta dal Comune).


2. E’ illegittima l’apposizione  da parte del dirigente di condizioni ulteriori allo schema di  convezione di lottizzazione già  approvato dal Consiglio comunale, con la previsione di un’integrazione degli standard da cedersi al Comune (nella specie, la cessione di  un’area in proprietà  dei lottizzanti per giunta  già  stralciata dal p.d.l. e destinata all’edilizia residenziale pubblica).

N. 01557/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02175/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2011, proposto da: 
Consorzio “via Vecchia Corato”, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Michele De Leo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Valla e Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Q.Sella n.36; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P. Fiore n.14; 

per l’annullamento
– della nota del dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 21517 del 18.10.2011, avente ad oggetto “sottoscrizione convenzione urbanistica per l’attuazione del Comparto edificatorio A”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a stipulare la convenzione di lottizzazione con esclusivo riguardo ai suoli ricompresi nel sub-comparto di edilizia privata del comparto A e, in applicazione della decisione del TAR Puglia, Sez. III di Bari, n. 4062/2010, passata in giudicato, senza alcun obbligo di rinuncia alle azioni giurisdizionali pendenti; con conseguente condanna del Comune di Ruvo di Puglia ad adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Valla e R. Chieffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il Consorzio “via vecchia Corato” è stato costituito -con atto del notaio Berardi di Ruvo di Puglia rep. n.28355 del 13.12.2007- tra i proprietari dei suoli inclusi in quello che è stato classificato come comparto edificatorio “A” in sede di variante generale al P.R.G. adottata con delibera consiliare n.37 del 30.4.1993, allo scopo di adempiere alle obbligazioni collegate al relativo piano attuativo.
Va chiarito che, nelle more della definitiva approvazione della predetta variante, lo stesso Consiglio comunale adottava la delibera n.17 del 19.1.1994, con la quale il 50% di ciascun comparto della zona C1 (tra cui il comparto A che ci occupa) veniva riservato all’edilizia residenziale pubblica; e, due anni dopo, la delibera n.71 del 16.7.1996, con la quale nell’ambito dello stesso Comparto A veniva localizzato un intervento costruttivo ex art.51 della legge n.865/71.
Rispetto a tali suoli oggetto di intervento costruttivo affidato alle cooperative edilizie veniva poi disposta l’occupazione d’urgenza con decreto sindacale n.1663 del 16.6.1997. Sia il provvedimento di localizzazione sia la conseguente occupazione d’urgenza venivano annullati su ricorso a questo Tar di alcuni proprietari, giusta sentenza n.1672/99, confermata dal Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione n.2936/2000.
All’esito dei giudizi, però, l’intervento risultava integralmente realizzato; tant’è che azioni restitutorie/risarcitorie sono tuttora pendenti.
Tali vicende sollecitavano nuovi ed ulteriori interventi dell’organo consiliare.
In effetti, con delibera n.66 del 21.11.2001 veniva adottato il piano lottizzativo del Comparto “A” dando atto del realizzato intervento di edilizia residenziale pubblica (poi approvato in via definitiva con delibera commissariale n.57/2003); e con successive delibere nn.56 del 21.12.2006 e 46 del 10.7.2007, venivano approvate rispettivamente una variante al predetto p.d.l. e il relativo schema di convenzione.
La variante al p.d.l. rappresenta un passaggio decisivo ai fini che qui rilevano giacchè, in quella sede, la relativa disciplina urbanistica veniva circoscritta al sub comparto di edilizia privata, stralciando il sub comparto di edilizia residenziale pubblica.
Orbene, il richiamato schema di convenzione comprendeva una clausola ritenuta dai proprietari delle aree vessatoria nella misura in cui prevedeva la rinunzia a diritti o ad azioni di cui il Consorzio ricorrente, nelle more costituito, o taluno dei proprietari stessi fossero titolari nei confronti dell’Amministrazione comunale. Sollecitata a modificare la convenzione in questa parte, l’Amministrazione comunale aveva però opposto un diniego con delibera consiliare n.29 del 23.7.2010, costringendo il Consorzio ad un’azione giurisdizionale conclusasi favorevolmente con sentenza di questo Tar n.4062/2010, dichiarativa dell’illegittimità  della clausola in questione (poi passata in giudicato).
A seguito di ciò, il Consorzio stesso invitava il Comune a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione epurata della clausola colpita da annullamento giurisdizionale.
Sorprendentemente il Dirigente comunale, con nota n.21517 del 18.10.2011, si determinava a sottoporre la stipula di tale convenzione nuovamente a due condizioni, di cui l’una riproduttiva della clausola annullata dal Tar. Più precisamente imponeva nuovamente la rinunzia a qualsiasi ricorso proposto contro gli atti deliberativi consiliari inerenti il comparto edificatorio in questione; in secondo luogo, l’integrazione delle aree da cedere al Comune con inclusione della strada che divide i due sub-comparti nell’ambito del comparto A e dell’area destinata a standards adiacente i lotti assegnati alle cooperative.
Avverso siffatta determinazione è stato proposto il gravame in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale con atto depositato in data 12.1.2012, chiedendo il rigetto del gravame. Successivamente la stessa difesa comunale esibiva in giudizio la delibera consiliare n.6 nelle more adottata (il 29 febbraio 2012), recante la determinazione di procedere all’acquisizione dei terreni assegnati alle cooperative edilizie nel comparto in questione ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, chiedendo di farne discendere una dichiarazione di improcedibilità  del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
All’udienza del 31 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- L’eccezione di improcedibilità  proposta dalla difesa del Comune deve essere esaminata in via preliminare ma non può essere acccolta.
La delibera di Consiglio comunale n.6 appena richiamata non può invero travolgere in via automatica la determinazione dirigenziale impugnata, neanche con riferimento alla richiesta di integrazione delle aree a standards da cedersi al Comune. Rispetto a tale richiesta la sopravvenuta delibera consiliare poteva al più rappresentare presupposto per l’esercizio del potere di autotutela, sancendo il superamento di qualsivoglia interesse -ma sul versante dell’Ente pubblico- a persistere nella pretesa. E’ ben noto, invero, che sulla scorta dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ritiene di condividere, la caducazione automatica dell’atto successivo quale conseguenza della cd. invalidità  caducante dell’atto presupposto, postula uno strettissimo ed esclusivo nesso di presupposizioni tra gli atti considerati (cfr. per tutte C.d.S., Sez. VI, 2.2.2012 n.585); nesso che non si rileva tra la nota gravata e la -peraltro- sopravvenuta delibera consiliare. Tra le stesse emerge invece una sorta di incompatibilità  che -si ribadisce- avrebbe potuto al più suggerire l’esercizio dei poteri di autotutela (e più precisamente la revoca della determinazione dirigenziale superata dalla volontà  validamente espressa nell’ambito delle proprie competenze dall’organo consiliare). Siffatta antinomia tra i due provvedimenti rende al contrario quanto mai opportuna una pronunzia sul gravame in epigrafe.
In ogni caso, la sopravvenuta delibera consiliare non incide in alcun modo sull’altra condizione risultante dall’atto gravato; ovvero sulla pretesa alla rinunzia da parte dei proprietari interessati ai ricorsi proposti in via giurisdizionale.
3.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.- Non poteva essere imposta unilateralmente dal Dirigente e in modifica dello schema di convenzione approvato dal competente organo consiliare un’integrazione degli standards da cedersi al Comune; tanto più che nella versione definitiva -come chiarito sub 1- il piano lottizzativo contemplava lo stralcio del sub comparto destinato ad edilizia residenziale pubblica nel quale le aree integrative richieste ricadono, sicchè la nota gravata avrebbe preteso la cessione di suoli estranei allo stesso piano lottizzativo cui la convenzione inerisce.
Che il sub comparto ad edilizia residenziale con relativo viale di accesso da via Corato fosse stato oggetto di stralcio in sede di variante al p.d.l. trova conferma nella nota istruttoria prot. n.580/UTC del 7.12.2006, dalla quale pure emerge che il P.d.l. in effetti contemplava la cessione della sola metà  delle aree a standards complessivamente previste, considerata l’inerenza della parte restante al sub comparto e.r.p..
3.2.- Quanto alla pretesa rinunzia alle proposte azioni giurisdizionali, la clausola è evidentemente riproduttiva di quella originariamente inserita nello schema di convenzione, già  annullata da questo Tar con la richiamata sentenza n.4062/2010 pronunziata inter partes. Deve pertanto esserne dichiarata la nullità  ai sensi e per gli effetti dell’art.21 septies della legge n.241/90.
4.- Il ricorso deve dunque essere accolto con condanna dell’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Consorzio ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato e dichiara il diritto del Consorzio ricorrente a stipulare la convenzione lottizzativa con esclusivo riguardo ai suoli inseriti nel sub-comparto di edilizia privata e senza obbligo di rinunzia alle azioni giurisdizionali. Condanna l’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Consorzio ricorrente complessivamente liquidandole in €2000,00 (duemila/00) oltre iva, cap e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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