1. Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di esproprio – Annullamento atti presupposti – Conseguenze


2. Risarcimento del danno – Espropriazione per pubblica utilità  – Domanda risarcitoria – Decreto di esproprio illegittimo ma inoppugnabile – Infondatezza 

1. L’effetto di annullamento degli atti presupposti intervenuto ad opera di sentenza passata in giudicato in epoca antecedente all’adozione del decreto di esproprio determina il difetto di atto presupposto, come vizio proprio del decreto medesimo, quindi l’illegittimità  derivata degli atti conseguenti, adottati dall’Amministrazione sulla base di quelli annullati, che restano efficaci se non vengono impugnati e annullati. Viceversa l’effetto caducatorio automatico o illegittimità  caducante presuppone che non sia intervenuta la pronuncia di annullamento (nella specie il TAR ha pronunziato l’inammissibilità  della domanda di restituzione del suolo espropriato in quanto – a prescindere dall’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza – sarebbe stato necessario coltivare anche  il ricorso avverso il decreto di esproprio, viceversa dichiarato perento, non avendo luogo, in applicazione dei principi suddetti, l’effetto caducatorio automatico).


2. E’ infondata la domanda risarcitoria avverso l’esproprio illegittimo di un suolo ove, pur sussistendo  in thesi l’illegittimità  derivata del decreto d’esproprio da quella che connotava il decreto di occupazione d’urgenza (quest’ultima accertata con sentenza del G.A. passata in giudicato), essa non sia stata ritualmente dedotta dal ricorrente, rendendo il decreto d’esproprio inoppugnabile.
* * * 
Vedi Cons St., sez. IV, sentenza 26 agosto 2014, n. 4281 – 2014; ric. n. 8927 – 2012
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N. 01658/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2010, proposto da: 
Anna Maria Graziano, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò Paoletti, Ginevra Paoletti, con domicilio eletto presso Tommaso Giotta in Bari, via A. Gimma, 148; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; Istituto Autonomo Case Popolari Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Zio, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43; 

per l’annullamento
per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere: a) la restituzione del suolo edificatorio di sua proprietà  sito nel comune di barletta, viale delle belle arti, catastalmente di mq. 4.821 distinto al catasto terreni di detto comune al foglio n. 86/c, particelle nn. 2493, 2496, 2500, 2026, 2027, 2029, 2028, 2030, 683, 2589, 2590 e 2591 ora, a seguito dell’accatastamento degli edifici realizzati su detto terreno, particelle 3023, 320/parte e 458/parte del foglio n. 86/c del catasto fabbricati; b) il risarcimento dei danni subiti a causa della suddetta occupazione illecita di tali terreni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Istituto Autonomo Case Popolari Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. N. Paoletti, avv. D. Cuocci Martorano, avv. I. Palmiotti e avv. L. D’Ambrosio, su delega dell’avv. G. De Zio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con le deliberazioni C.C. di Barletta nn. 213/84, 1412/84 e 1563/85 è stata prevista la realizzazione di 144 alloggi (ridotti a 108) di edilizia popolare su un suolo edificatorio di mq 4821 di proprietà  della ricorrente (in catasto al foglio 86c, part.le nn. 2493, 2496, 2500, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 683, 2589, 2590 e 2591), assegnato in diritto di superficie allo I.A.C.P. di Bari per la realizzazione dell’intervento.
A seguito della notificazione del decreto di occupazione di urgenza del 28/9/85, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale tutti gli atti del procedimento, con ricorso 1900/85.
Nella pendenza del predetto giudizio, in data 7/11/85, tra i proprietari dei terreni interessati all’intervento e il Comune di Barletta, è stato sottoscritto un accordo con cui le parti private si impegnavano a cedere al Comune di Barletta i terreni di loro proprietà , accordo che ha trovato concreta attuazione con riferimento agli altri proprietari – con esclusione della ricorrente – in data 3/3/88, con la stipulazione dell’atto di cessione delle aree.
La ricorrente viceversa non ha inteso dar seguito all’impegno preliminare dalla stessa pure sottoscritto in data 7/11/85.
Con sentenza TAR Bari sez. II n. 68/89 è stato accolto il ricorso di che trattasi, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati, in ragione della intervenuta decadenza del piano di zona per l’edilizia economica e popolare, approvato con D.M. LL.PP. n. 1075/1796; tale sentenza è passata in giudicato.
àˆ intervenuto quindi il decreto definitivo di esproprio in data 3/6/91, che non risulta oggetto di impugnazione e che – a dire della ricorrente dovrebbe ritenersi nullo e inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà , per violazione del giudicato formatosi sulla citata sentenza TAR Bari 68/89.
In accoglimento della domanda proposta dallo I.A.C.P. di Bari, il Tribunale di Trani, con sentenza 843/99 ha ordinato alla ricorrente il rilascio di parte dei suddetti terreni in favore dello I.A.C.P., tale sentenza è passata in giudicato in quanto confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza 972/2003 e a seguito della reiezione del ricorso per Cassazione proposto dalla ricorrente.
Ciò premesso la ricorrente, premessa la prescrizione decennale dell’accordo preliminare e la nullità  del decreto di esproprio del 91, con il ricorso in esame chiede la restituzione dell’intero suolo di sua proprietà  di mq 4821, nonchè il risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione di detti terreni.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Barletta e lo I.A.C.P. di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie e documenti, all’udienza del 31/5/2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
 

DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile e improcedibile per difetto di interesse con riferimento alla domanda di restituzione dei terreni.
Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla valenza o meno delle manifestazioni di volontà  contenute nell’accordo preliminare siglato tra la ricorrente e il Comune di Barletta nel 1985, appare decisiva in proposito la circostanza della emanazione del decreto di esproprio n. 4 del 6/3/1991, che ha determinato la definitiva traslazione dei terreni in danno della ricorrente.
Non può infatti condividersi la tesi della ricorrente che, al fine di aggirare il problema, ne prospetta la radicale nullità  per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Bari n. 68/89, con cui è stato annullato il decreto di occupazione di urgenza nonchè gli atti presupposti, per l’intervenuta decadenza del piano di zona anche in ragione della illegittimità  e tardività  della proroga.
Il decreto di esproprio n. 4/91 è intervenuto in un momento successivo rispetto alla data di passaggio in giudicato della sentenza citata (8/4/1990), che deve pertanto ritenersi quale vicenda presupposta rispetto al provvedimento espropriativo.
La sentenza 68/89, infatti, incidendo sui presupposti del decreto di esproprio, determina l’illegittimità  di quest’ultimo sotto tale profilo.
Per vero, la stessa ricorrente ha evidentemente condiviso quanto sopra prospettato (invalidità  viziante), avendo impugnato detto decreto di esproprio innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 2239/91, successivamente tuttavia dichiarato perento con sentenza n.1208 del 23/4/2000.
L’effetto di annullamento degli atti presupposti intervenuto ad opera di sentenza passata in giudicato in epoca antecedente all’adozione del decreto di esproprio determina infatti, se non un vizio in via derivata, il difetto di atto presupposto, come vizio proprio del decreto di annullamento, mentre viceversa l’effetto caducatorio automatico o illegittimità  caducante presuppone che non sia intervenuta la pronuncia di annullamento.
L’atto emesso in carenza o nullità  degli atti presupposti deve infatti ritenersi illegittimo e quindi idoneo a consolidare i suoi effetti per il caso di sua mancata impugnazione ovvero di sopravvenuta inoppugnabilità .
Deve pertanto ritenersi che l’annullamento disposto dal Giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato di atti presupposti determini null’altro che l’illegittimità  derivata degli atti conseguenti, adottati dall’Amministrazione sulla base di quelli annullati (TAR Puglia Lecce sez. I 4/4/2006 n.1832).
Alla stregua di quanto sopra evidenziato e stante la inoppugnabilità  del decreto di esproprio n. 4/91 deve ritenersi quindi inammissibile, prima che infondata, la domanda di restituzione dei terreni proposta dalla ricorrente.
Quanto alla domanda risarcitoria, rileva il Collegio che la stessa è infondata, atteso che il decreto di esproprio n. 4/91, ancorchè illegittimo è comunque inoppugnabile; in tale decreto l’indennità  di esproprio è stata quantificata in £ 144.630.000, importo per il quale risulta peraltro emessa quietanza n. 1226 del 8/10/1990.
Il ricorso va dunque respinto anche per tale parte.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate tra tutte le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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