1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sopravvenuto difetto di interesse – Accertamento dell’illegittimità  dell’atto ai soli  fini risarcitori – Possibilità  – Ragioni


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sospensioni permesso di costruire – Per verifica normativa sopravvenuta del  PAI – Illegittimità 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Decadenza del permesso di costruire – Per ritenuta incompatibilità  con la normativa sopravvenuta del PAI – Fattispecie

1. La circostanza per la quale il provvedimento amministrativo impugnato debba ritenersi caducato nelle more del giudizio (nella specie, trattasi del  provvedimento di decadenza del permesso di costruire per sopravvenuto vincolo del PAI, a seguito dell’annullamento delle suddette previsioni vincolistiche da parte del TSAP), non esime il G.A., ai sensi dell’art.34, terzo comma, del c.p.a., dal compiere la valutazione degli eventuali danni economici subiti dagli interessati in conseguenza dell’adozione dell’atto illegittimo.


2. E’ illegittimo il provvedimento di  sospensione del permesso di costruire che, in violazione dell’art. 27, terzo comma, del testo unico dell’edilizia, non sia motivato dall’inosservanza di una norma di legge o di regolamento, bensì dalla esigenza di verificare la compatibilità  del titolo edilizio con la sopravvenuta disciplina vincolistica del PAI.


3. E’ illegittimo il provvedimento di decadenza del permesso di costruire che sia motivato sul punto della presunta incompatibilità  del titolo edilizio con la disciplina sopravvenuta del PAI, ove in quest’ultimo piano sia consentita persino la realizzazione degli interventi edilizi le cui istanze risultino acquisite entro il triennio successivo all’adozione del piano stesso.

N. 01633/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2006 REG.RIC.
N. 00928/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2006, proposto da Nuova Ice di Giacomo Albergo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, signor Giacomo Albergo, e dall’ingegner Vito Bellomo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale alla via Principe Amedeo n. 26; 
Dirigente della Ripartizione territoriale e qualità  edilizia del Comune di Bari; 
Autorità  di bacino della Puglia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 


sul ricorso numero di registro generale 928 del 2006, proposto dalla Nuova Ice di Giacomo Albergo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, signor Giacomo Albergo, e dall’ingegner Vito Bellomo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale alla via Principe Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 698 del 2006 :
a) del provvedimento 2 febbraio 2006 prot. 31.510, con il quale il Direttore della Ripartizione qualità  edilizia e trasformazione del territorio del Comune di Bari ha ordinato alla società  ricorrente, ai sensi dell’articolo 27 del d.p.r. n. 380/2001, l’immediata sospensione di ogni attività  edilizia, relativa alle opere assentite con permesso di costruire n. 61/2005;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
quanto al ricorso n. 928 del 2006:
a) del provvedimento 17 marzo 2006, prot. 79.587, con il quale il Direttore della Ripartizione qualità  edilizia e trasformazione del territorio del Comune di Bari, oltre a comunicare alla società  ricorrente l’avvio del procedimento volto alla decadenza del permesso di costruire n. 61/2005, le ha ordinato “di non dare corso a qualsivoglia o per edilizia finalizzata all’esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 61/2005”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’Autorità  di Bacino della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Marco Vitone, Anna Valla su delega dell’avv. Augusto Farnelli, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Nuova Ice di Giacomo Albergo & C. S.a.s. era titolare del permesso di costruire n. 61/2005, rilasciatole dal Comune di Bari in data 21 settembre 2005, e aveva dato inizio ai lavori (diretti dall’ingegner Vito Bellomo) mediante sbancamento ma non aveva potuto proseguirli, in quanto il Comune, con provvedimento 2 febbraio 2006 prot. 31.510, disponeva la sospensione dei lavori per la necessità  di riesaminare il progetto alla luce del P.A.I., adottato dall’Autorità  di bacino il 15 dicembre 2004 e approvato il 30 novembre 2005. Tale atto comunale veniva impugnato con il ricorso n. 698 del 2006.
La sospensione dei lavori è stata poi reiterata con l’analogo provvedimento 17 marzo 2006, prot. 79.587, gravato con il ricorso n. 928/2006.
Costituitisi l’Ente locale e l’Autorità  di bacino, per la discussione di ambedue i ricorsi è stata fissata l’udienza del 5 luglio 2012.
Nelle more, l’Amministrazione municipale dichiarava la decadenza del permesso di costruire n. 61/2005, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 380/2001, per incompatibilità  con le sopravvenute norme del P.A.I. e in considerazione del fatto che le opere edili non risultavano di fatto iniziate.
Con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129 del 6 aprile 2009, resa su ricorso promosso dalla società , le previsioni del P.A.I., relative all’area di proprietà , venivano annullate.
L’interessata portava allora a termine i lavori.
Alla luce di tali circostanze, la seconda Sezione, pronunciandosi sul ricorso n. 1141/2006, proposto contro la decadenza, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, constatando peraltro che, comunque, “la legittimità  dell’originario e del recente permesso di costruire non potrebbe essere posta in dubbio in ragione delle norme del PAI, annullate nella parte di interesse della ricorrente” (sentenza 30 luglio 2010 n. 3267).
2. Per quanto premesso è evidente che i ricorsi nn. 698 e 928 del 2006 (da riunire, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva) sono da dichiarare improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, con riguardo all’azione demolitoria.
Ciò però non esclude in astratto che gli istanti abbiano potuto anche subire danni economici dal segmento dell’azione amministrativa in questa sede giudizialmente avversata.
In tale situazione deve dunque applicarsi l’art. 34, terzo comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per il quale “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità  dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
In effetti sia la prima sospensione sia la seconda sono palesemente illegittime.
L’atto 2 febbraio 2006 prot. 31.510, invero, non pone a proprio fondamento una precisa, supposta violazione delle previsioni del P.A.I., ma si appella sostanzialmente alla necessità  di “un approfondimento dell’esame d’ufficio alla luce della intervenuta normativa dell’Autorità  di Bacino” (esame che il Comune avrebbe comunque dovuto già  compiere, essendo il permesso di costruire n. 61/2005 del 21 settembre 2005 successivo all’adozione del P.A.I., avvenuta il 15 dicembre 2004).
Di conseguenza il provvedimento contrasta con l’articolo 27, terzo comma, del testo unico edilizia, che ammette la sospensione dei lavori (per 45 giorni) qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità  esecutive fissate nei titoli abilitativi. Esso risulta quindi anche viziato, sotto altro profilo, perchè emesso senza un’adeguata istruttoria e una pertinente motivazione.
Inoltre è da osservare che il permesso di costruire, rilasciato tra la data di adozione e quella di approvazione del P.A.I. non era neppure soggetto alle misure di salvaguardia previste in sede di adozione. In virtù della normativa transitoria di cui all’articolo 7 della delibera 15 dicembre 2004, invero, “Fino all’entrata in vigore della delibera di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione¦ la realizzazione degli interventi le cui istanze risultano già  acquisite dalle Amm/ni comunali non è assoggettata alle misure di salvaguardia”.
In concreto, poichè l’istanza edificatoria era stata presentata il 10 ottobre 2004, anche rispetto a questo parametro la sospensione dei lavori si presenta ingiustificata.
Il successivo provvedimento 17 marzo 2006, prot. 79.587 non contiene poi alcuna motivazione e si limita a rinviare alla precedente ordinanza di sospensione (che, come si è appena notato, a sua volta non era supportata da congrue ragioni); l’avvenuta reiterazione inoltre sembra integrare un’elusione del limite temporale di 45 giorni.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità  degli atti impugnati, per i motivi e agli effetti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico, nella misura equitativamente stabilita in dispositivo, a carico del Comune di Bari, mentre per il resto, dato lo svolgersi della vicenda, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, con riguardo all’azione di annullamento, e dichiara illegittimi gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Bari, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, nella misura di euro 1.500,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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