Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Revoca 

àˆ illegittimo il provvedimento di revoca dell’accreditamento provvisorio ex artt. 27 e 21 della L. R. Puglia n. 8/2004 che non sia fondato su una congrua valutazione dell’effettivo interesse pubblico all’autotutela ma venga motivato sulla base di un mero richiamo alle vicende penali in cui risulta coinvolto il soggetto accreditato.
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Vedi Cons. St., sez. III, ric. n. 9081 – 2012; sentenza 16 marzo 2012, n. 1352 – 2015
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N. 01637/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Laboratorio Analisi Bio-Chimiche Ormonali di Liddo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari, presso gli uffici al lungomare N. Sauro n. 31-33; 
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 350 del 17 novembre 2009 del Dirigente del Servizio programmazione e gestione sanitaria dell’Assessorato per le politiche della salute della Regione Puglia, comunicata alla ricorrente con nota prot. 24/5454/2009 del 2.12.2009, recante revoca dell’accreditamento provvisorio;
– ove occorra, della relazione istruttoria della Responsabile dell’Alta professionalità  (LEA – accreditamenti A.C.S.S.), dott. Fulvia Tamma, inclusa nella predetta determinazione dirigenziale n. 350 dei 17 novembre 2009 a formarne parte integrante, recante proposta di revoca del provvisorio accreditamento;
– di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
sui motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2010
per l’annullamento
– della nota dell’ASL BAT prot. n. 37414 del 26.5.2010, a firma del Dirigente dell’U.O. personale convenzionato, dott. Giovanni Cancellara, e del Direttore Area personale, dott. Vincenzo Piazzolla, per illegittimità  propria e derivata;
– del non conosciuto provvedimento con il quale la ASL BAT ha provveduto a cancellare dal sistema SVIM Service il Laboratorio Analisi Bio-Chimiche Ormonali di Liddo S.r.l., con conseguente annullamento del codice di identificazione assegnato a ciascuna struttura in fase di accreditamento con il SSR;
– di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, Mariangela Rosato e Alessandro Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  a responsabilità  limitata Laboratorio Analisi Bio-Chimiche Ormonali di Liddo impugna la determinazione dirigenziale n. 350 del 17 novembre 2009, con la quale il Dirigente del Servizio programmazione e gestione sanitaria dell’Assessorato per le politiche della salute della Regione Puglia ha revocato l’accreditamento provvisorio di cui era titolare.
Il provvedimento si fonda sulle risultanze di due ispezioni nei locali del laboratorio effettuate il 14 ottobre e il 21 ottobre 2008 dall’apposito gruppo di lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani. Da tali verifiche sarebbero emersi l’utilizzo di reagenti scaduti, fatto di cui peraltro veniva notiziata l’Autorità  giudiziaria, e carenze igienico-sanitarie nell’immobile.
La ricorrente denuncia una serie di vizi di violazione di legge (articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) e di eccesso di potere, sotto vari profili, che inficerebbero il provvedimento.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 11 marzo 2010 n. 183, “- considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, non emerge nei confronti della ricorrente la carenza attuale dei requisiti strutturali prescritti dalla normativa vigente (art 8-quater d.lgs. 502/1992) per l’accesso all’accreditamento, riscontrati in sede di verbali ispettivi del 14 e 21 ottobre 2008;
– che la disposta revoca dell’autorizzazione non determina alcun automatico effetto sull’accreditamento istituzionale, stante l’intrinseca differenza quanto a natura giuridica, finalità  e presupposti;
– che nella contemperazione tra contrapposti interessi, la posizione dell’odierna ricorrente appare suscettibile di subire un pregiudizio grave ed irreparabile”.
Il Consiglio di Stato, quinta Sezione, accoglieva l’appello cautelare con ordinanza 2 luglio 2010 n. 3076, “Considerato che l’appello risulta, ad un primo sommario esame assistito da sufficienti elementi di fondatezza considerata la rilevanza, anche ai fini dell’accreditamento (peraltro provvisorio), delle irregolarità  accertate nei confronti del Laboratorio resistente che hanno determinato anche l’avvio di un procedimento penale”.
La società  depositava il 4 giugno 2010 motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento della nota della ASL BAT prot. n. 37414 del 26 maggio 2010 e del non conosciuto atto con il quale era stata eliminata dal sistema SVIM Service con conseguente cancellazione del codice di identificazione assegnato a ciascuna struttura in fase di accreditamento con il Servizio sanitario regionale.
Costituitesi la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 5 luglio 2012.
Nella memoria del 4 giugno 2012, l’istante, facendo presente che la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale – Servizio Accreditamento e programmazione sanitaria – 19 gennaio 2012 n. 7, integrata dalla determinazione 20 gennaio 2012 n. 8, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale n. 350 del 17 novembre 2009), sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, ha dichiarato la (parziale) persistenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso “per poter accedere alla tutela risarcitoria”. Ha inoltre dichiarato che la cancellazione dal sistema informatico è stata annullata in autotutela con nota dell’Azienda sanitaria BAT 23 giugno 2010 prot. 44.710 e che quindi è cessata la materia del contendere in ordine ai motivi aggiunti.
àˆ evidente quindi che, sulla scorta delle stesse affermazioni della deducente, sono divenuti improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, i motivi aggiunti, nonchè il ricorso originario, con riguardo all’azione demolitoria.
Con riferimento all’atto introduttivo del giudizio, infatti, l’improcedibilità  anzidetta non esclude in astratto che l’istante abbia potuto anche subire danni economici dal segmento dell’azione amministrativa in questa sede giudizialmente avversata.
In tale situazione deve dunque applicarsi l’art. 34, terzo comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per il quale “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità  dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
In effetti deve riconoscersi che la determinazione dirigenziale n. 350 del 17 novembre 2009 è illegittima.
La revoca dell’accreditamento provvisorio (in realtà  determinata da condizioni diverse da quelle previste a tal fine dagli articoli 27 e 21 della legge regionale n. 8/2004) è intervenuta dopo la successiva verifica del giorno 8 aprile 2009 del gruppo di lavoro dell’Azienda sanitaria, che attesta il venir meno delle carenze riscontrate in precedenza; l’atto di ritiro non è dunque fondato su una congrua valutazione dell’effettivo interesse pubblico all’autotutela, come d’altronde ammette esplicitamente la stessa Regione nella determinazione dirigenziale 19 gennaio 2012 n. 7, a pag. 4 (nella sua versione originaria prima di essere contraddittoriamente integrata dalla determinazione 20 gennaio 2012 n. 8). Nè è sufficiente, per giustificare l’atto di ritiro, il mero richiamo alla vicenda penale, in quanto la sentenza 19 luglio 2011-14 gennaio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Trani ha comunque assolto gli amministratori della società  da tutte le accuse mosse perchè il fatto non sussiste, con riferimento quindi sia alla conservazione promiscua dei reagenti sia all’uso di quelli scaduti.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità  degli atti impugnati, per i motivi e agli effetti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico, nella misura equitativamente stabilita in dispositivo, a carico della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con riguardo all’azione di annullamento, e dichiara illegittimi gli atti impugnati.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2010.
Condanna, con vincolo solidale, la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00, per ciascuna parte resistente, per complessivi euro 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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