1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – D.I.A. – Impugnazione da parte del vicino – Legittimazione e interesse – Sussistono 


2.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Edilizia e urbanistica – Impugnazione D.I.A. – Successiva impugnazione della revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori – Motivi aggiunti – Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso principale


3. Enti e organi della p.A. – Discrezionalità  amministrativa -Destinazione aree pubbliche ad accesso carrabile  e pedonale limitato – Rilascio D.I.A. per accesso carrabile su strada pubblica -Illegittimità   

1. Il vicino, come il proprietario o il possessore dell’immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata dalle opere oggetto del titolo abilitativo impugnato è legittimato a ricorrere in ragione della cd. “vicinitas” quale elemento che, individuando uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona di interesse, è idonea a radicare una posizione differenziata del vicino, per l’appunto,  rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo”; di talchè è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione di stabile collegamento con la zona oggetto del titolo abilitativo un interesse tutelato a chè il provvedimento dell’Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia, tanto più che, come è accaduto nel caso di specie, il vicino ha documentato la lesione attuale e concreta delle sue facoltà  dominicali.


2.   In materia di edilizia e urbanistica, la successiva impugnazione, con motivi aggiunti del provvedimento di revoca della sospensione dei lavori autorizzati con la d.i.a. impugnata con il ricorso principale determina il sopravvenuto difetto di interesse di quest’ultimo.


3.   Quando, nell’esercizio della discrezionalità  amministrativa l’ente effettua delle scelte espresse con provvedimenti assunti dagli organi competenti si autovincola, con l’effetto che successive determinazioni di segno contrario sono viziate da un’intrinseca contraddittorietà  che rende    queste ultime illegittime (nella specie, il Comune, dopo aver limitato con l’approvazione di un piano particolareggiato l’uso di un’area pubblica – in quanto esclusivamente da esso destinata allo scorrimento carrabile per la manutenzione alluvionale –  a passaggio pedonale e carrabile limitatamente in favore di coloro che godevano già , al momento dell’adozione del predetto piano del diritto di passaggio, ha successivamente concesso la realizzazione di un nuovo accesso solo sul presupposto che l’area sulla quale è prevista la relativa apertura sarebbe stata pubblica, entrando in aperta contraddizione con i provvedimenti precedentemente assunti, contraddizione che inficia la legittimità  la determinazione successivamente di concessione del passo carrabile).
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vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 14 marzo 2014, n. 1210 – 2014ordinanza 31 luglio 2013, n. 3031 – 2013 ric. n. 2430 – 2013
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N. 01570/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Rosa Ciavarella e Ciro Ciavarella, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Raffaella Diomeda e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, corso Cavour, n. 31; 

contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Valente, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via G. Matteotti, n. 6; 

nei confronti di
-OMISSIS-, in proprio e, unitamente a -OMISSIS-, nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Umberto, n. 62; 

per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“- della Denuncia di Inizio Attività  rilasciata alla sig.ra -OMISSIS- dal Comune di Rutigliano, n. 65/08, asseverata in data 15/5/2008, per lavori di apertura di un vano di accesso carrabile al retrostante immobile ubicato alla via Cellamare n. 8, insistente sul lotto identificato in catasto fabbricati al foglio 9/A, particella 412.
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non noto.”
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 dicembre 2008:
” dell’ordinanza n. 117 del 2/10/2008 del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Rutigliano avente ad oggetto “revoca ordinanza n. 74 del 5/6/2008”.
 

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano, di -OMISSIS-, in proprio e, unitamente a -OMISSIS-, nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sulla minore -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giuseppe Cozzi, Raffaella Diomeda, Roberta Valente e Giovanni Vittorio Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato il 24 luglio 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 26 settembre 2008, i sig.ri Rosa Ciavarella, Ciro Ciavarella e Saverio Ciavarella hanno chiesto l’annullamento della denuncia di inizio di attività  rilasciata alla sig.ra -OMISSIS- dal Comune di Rutigliano, n. 65/08, asseverata in data 15 maggio 2008, per lavori di apertura di un vano di accesso carrabile al retrostante immobile ubicato alla via Cellamare n. 8, insistente sul lotto identificato in catasto fabbricati al foglio 9/A, particella 412, denuncia di inizio di attività  della quale riferiscono in fatto di essere venuti a conoscenza dalla avvenuta notifica nei loro confronti, in data 6 giugno 2008, da parte dello stesso Comune, dell’ordinanza di sospensione dei lavori concernenti la medesima d.i.a. oggetto di impugnativa.
A sostegno del gravame hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti a resistere in giudizio i controinteressati, la sig.ra -OMISSI-, in proprio e, unitamente al sig. -OMISSIS-, nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sulla minore -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità  e l’improcedibilità  del ricorso e deducendo in via graduata la sua infondatezza.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio il Comune di Rutigliano chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto depositato in data 29 dicembre 2008 il sig. Saverio Ciavarella ha rinunciato al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° dicembre 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 dicembre 2008, i sig.ri Rosa Ciavarella e Ciro Ciavarella hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 117 del 2 ottobre 2008 del Comune di Rutigliano avente ad oggetto “Revoca ordinanza n. 74 del 05.06.2008” e cioè l’ordinanza di sospensione dei lavori concernenti la d.i.a. impugnata con il ricorso introduttivo.
Espongono in fatto i ricorrenti di essere proprietari di un suolo sito nel Comune resistente ed identificato in catasto al foglio 9, particelle 2181, 2183 e 2185, suolo al quale si accederebbe mediante un passo carrabile che inizia in via Cellamare.
Riferiscono che tale passo carrabile avrebbe la peculiarità  di costituire altresì opera accessoria al finitimo letto alluvionale; aggiungono che con deliberazione di G.M. n. 231 del 18 dicembre 2007 il Comune di Rutigliano aveva espressamente destinato detta area all’accesso per la salvaguardia, la manutenzione e la bonifica del letto alluvionale ed aveva altresì disposto che il medesimo passaggio sarebbe stato utilizzato da coloro che a quella data fossero già  dotati di tale diritto; che il P.A.I. aveva classificato la particella 412 e le zone alla stessa circostanti come AP – area ad Alta Pericolosità  Idraulica e R4 – area a Rishio Molto Elevato.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura: 1. violazione di legge: art. 23 del d.lgs. n. 380 del 2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà ; 2. violazione degli artt. 4 e 7 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto assoluto di istruttoria.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione e parte controinteressata ha altresì depositato la rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi ed una memoria per l’udienza di discussione del 13 gennaio 2012 nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per prestata acquiescenza, per avere i ricorrenti già  presentato una d.i.a. in data 15 dicembre 2006, avverso la quale non avrebbero proposto alcuna azione dinanzi al giudice amministrativo; ciò in quanto la d.i.a. presentata nel 2008 costituirebbe, a loro avviso, la riproposizione della medesima istanza precedentemente presentata.
Inoltre, sia parte controinteressata che il Comune di Rutigliano, hanno eccepito l’inammissibilità  del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva e per difetto di interesse in quanto i ricorrenti non sarebbero stati, alla data di notifica, nè proprietari, nè possessori dell’area antistante l’accesso carrabile oggetto della d.i.a. per cui è causa.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2012 la causa è stata rinviata al 24 maggio 2012 per acquisire agli atti ulteriore documentazione.
Il Comune di Rutigliano ha depositato ulteriore documentazione ed ha prodotto una memoria per la successiva udienza di discussione; parte ricorrente ha presentato note di replica.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve innanzitutto prendere atto della rinuncia al ricorso introduttivo da parte del sig. Saverio Ciavarella, di cui all’atto depositato in data 29 dicembre 2008.
Devesi quindi evidenziare che l’azione introduttiva proposta avverso la denuncia di inizio di attività  n. 65/08, rilasciata alla sig.ra -OMISSIS- dal Comune di Rutigliano per lavori di apertura di un vano di accesso carrabile al retrostante immobile ubicato alla via Cellamare n. 8, insistente sul lotto identificato in catasto fabbricati al foglio 9/A, particella 412, deve ritenersi superata e assorbita dalla proposizione dei motivi aggiunti con i quali è stato impugnato l’atto di revoca della sospensione degli effetti della suddetta d.i.a., compresa, quindi, l’eccezione di inammissibilità  per prestata acquiescenza, per avere i ricorrenti già  presentato una d.i.a. in data 15 dicembre 2006, sollevata dai controinteressati relativamente al ricorso introduttivo.
Con ciò il Collegio ritiene parimenti superata ogni questione concernente quali debbano essere, a diritto vigente, gli strumenti rimediali corretti per opporsi ad una attività  iniziata in base a d.i.a. o s.c.i.a..
Venendo al ricorso per motivi aggiunti, proposto dai sig.ri Rosa Ciavarella e Ciro Ciavarella avverso l’ordinanza n. 117 del 2 ottobre 2008 del Comune di Rutigliano, avente ad oggetto “Revoca ordinanza n. 74 del 05.06.2008” e cioè l’ordinanza di sospensione dei lavori concernenti la d.i.a. impugnata con il ricorso introduttivo, il Collegio deve innanzitutto esaminare le eccezioni di inammissibilità  del ricorso stesso per difetto di legittimazione attiva e per difetto di interesse, sollevate da parte controinteressata e dal Comune resistente in quanto i ricorrenti non sarebbero stati, alla data della notifica, nè proprietari, nè possessori dell’area antistante l’accesso carrabile oggetto della d.i.a. per cui è causa.
Le eccezioni sono infondate.
Il Collegio ritiene che il proprietario o il possessore dell’immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d’interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal “quisque de populo”; in materia di impugnazione di titoli edilizi si ritiene la cd. “vicinitas” quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità  dei consociati, di talchè è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione un interesse tutelato a chè il provvedimento dell’Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione IV, n. 18 del 5 gennaio 2011).
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio deve rilevare che sicuramente esiste tale stabile collegamento che consente di dichiarare l’ammissibilità  del ricorso in quanto, come esposto in fatto dai ricorrenti e risultante in atti, essi sono proprietari del suolo identificato in catasto con le particelle n. 2183 e n. 2185, particelle limitrofe alla particella n. 412 sulla quale insiste il fabbricato dei controinteressati; inoltre i ricorrenti sono comunque titolari di un diritto di passaggio sulle particelle n. 2127 e 2128 (quest’ultima, come si dirà  anticipando il merito, poi divenuta peraltro di proprietà  dei ricorrenti stessi per atto di retrocessione da parte del Comune); tale diritto, pacifico nella presente controversia e riconosciuto anche dal giudice civile nel giudizio possessorio, è ulteriore fonte di legittimazione a proporre il presente ricorso.
Peraltro, anche a voler sostenere l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che ritiene che il criterio dellavicinitas, seppur idoneo a supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce gli ulteriori profili dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà  dominicali del ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 9537 del 29 dicembre 2010) da specificarsi nell’impugnazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, indicando le ragioni, il come e la misura in cui il provvedimento impugnato si riflette sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale, nella fattispecie oggetto di gravame i ricorrenti hanno specificato il pregiudizio loro arrecato dall’atto impugnato; parte ricorrente, infatti, oltre alla necessità  di evitare di mantenere sul suolo comunale un’opera illegittima, ha posto in evidenza il suo interesse a godere in modo esclusivo del tratto di strada sul quale è stato aperto l’accesso carrabile oggetto di controversia, evitando nel contempo l’utilizzo indiscriminato della strada e garantendo in tal modo anche la pubblica incolumità  in quanto posta a servizio del letto alluvionale.
Passando al merito del ricorso per motivi aggiunti, esso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione di legge, art. 23 del d.lgs. n. 380 del 2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà .
Parte ricorrente sostiene che la porzione di suolo su cui si apre l’accesso carrabile per cui è causa, pur nella disponibilità  del Comune, non sarebbe assimilabile ad una pubblica via in quanto, come già  esposto in fatto, al fine di non sovraccaricare l’area di traffico veicolare la Giunta Comunale avrebbe deliberato di consentire il traffico carrabile solo ad essi ricorrenti, in quanto già  precedentemente titolari di accesso ai propri suoli; pertanto lamenta l’illegittimità  del provvedimento di revoca impugnato laddove affermerebbe che il Piano Particolareggiato, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 230 del 7 giugno 1999, non garantirebbe il passaggio solo ad essi ricorrenti; quanto sopra sarebbe smentito sia dalla delibera di G.C. n. 231 del 18 dicembre 2007 e più specificatamente dalla delibera di C.C. n. 68 del 26 novembre 2008 che espressamente prevederebbe, tra l’altro, l’accesso pedonale e carrabile esclusivamente al personale delegato dal Comune per la manutenzione ed alle sole proprietà  che alla data del 7 giugno 1999, data di approvazione del Piano Particolareggiato, erano già  dotate di tale accesso.
Parte ricorrente si duole inoltre della violazione dell’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001 che al comma 1 prevede che la d.i.a. possa essere presentata dal proprietario dell’immobile e da chi ne abbia titolo; ciò in quanto nella fattispecie oggetto di gravame l’apertura realizzata da parte controinteressata sarebbe stata realizzata su un’area nei cui confronti parte controinteressata stessa non sarebbe titolare di alcun rapporto giuridico qualificato; tale area infatti, seppure nella disponibilità  del Comune resistente, secondo la prospettazione di parte ricorrente, potrebbe essere utilizzata esclusivamente da essi ricorrenti, alla luce di quanto disposto dalle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale sopra richiamate.
Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 2. violazione degli artt. 4 e 7 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto assoluto di istruttoria.
I ricorrenti lamentano che, ricadendo il passo carrabile sul quale è stato aperto l’accesso oggetto della d.i.a. per cui è causa, in zona AP – area ad Alta Pericolosità  Idraulica e R4 – area a Rischio Molto Elevato, come previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico, l’intervento avrebbe dovuto essere sottoposto all’attività  istruttoria relativa al rischio idrogeologico, secondo le prescrizioni delle N.T.A. del P.A.I. stesso; ciò contrariamente da quanto rappresentato nell’ordinanza impugnata che richiamerebbe erroneamente, ad avviso dei ricorrenti, l’art. 9, comma 1, lettera e) delle suddette N.T.A., per le cui fattispecie non è richiesto lo studio di compatibilità  idraulica, in quanto l’intervento di cui trattasi sarebbe sussumibile tra gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7 delle N.T.A. che, invece, prescriverebbe la redazione del citato studio di compatibilità .
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione di legge, art. 23 del d.lgs. n. 380 del 2001, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà .
Il Collegio, condividendo la prospettazione di parte ricorrente deve evidenziare che, dalla lettura delle delibere della Giunta Comunale n. 231 del 18 dicembre 2007 e del Consiglio Comunale n 68 del 26 novembre 2008, richiamate da parte ricorrente stessa a sostegno del gravame, e delle quali si ritiene opportuno riportarne di seguito la parte che in questa sede interessa, si evince chiaramente la volontà  del Comune di Rutigliano di non aprire ulteriori passi carrabili oltre quelli già  esistenti.
Tale circostanza deve ritenersi risolutiva, ad avviso del Collegio, ai fini della presente controversia, a nulla rilevando, pertanto, in questa sede le pronunce dei giudici civili concernenti le azioni petitorie proposte dai ricorrenti innanzi al giudice ordinario.
La delibera della Giunta Comunale n. 231 del 18 dicembre 2007, avente per oggetto: “Approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie nel piano particolareggiato di Via Cellamare” al punto 5. del Deliberato dà  atto “che il progetto garantisce, come deve garantire, l’accesso carrabile dalla Via Cellamare alle proprietà  già  dotate di tale accesso.”.
La delibera del Consiglio Comunale n 68 del 26 novembre 2008, avente per oggetto: “Specificazione destinazione d’uso aree pubbliche inserite nel P.P. di Via Cellamare”, sia nel secondo Ritenuto che al punto 3. del Deliberato ritiene “Di specificare che la destinazione d’uso dell’area in catasto Foglio n. 9 p.lla 2127, è nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie del Piano Particolareggiato, “Area pubblica di scorrimento carrabile per la manutenzione del letto alluvionale”, attraverso la quale è consentito l’accesso pedonale e carrabile, esclusivamente al personale delegato dal Comune per la manutenzione ed alle sole proprietà  che alla data del 07/06/1999, di approvazione del Piano Particolareggiato, erano dotate di tale accesso”.
In punto di fatto si precisa che la stessa delibera ha preso atto “dell’avvenuta erronea acquisizione gratuita in favore del Comune delle aree in catasto Foglio n. 9 p.lle 2128, 2135¦¦.., non inserite nel Piano Particolareggiato di Via Cellamare ma già  utilizzate da diverso tempo a strada pubblica urbanizzata con esclusione delle particelle 2128 e 2135 già  destinate all’accesso delle proprietà  dotate di tale diritto.”
Successivamente con delibera n. 59 del 23 aprile 2010 è stata deliberata la retrocessione delle suddette particelle a favore dei ricorrenti, delibera alla quale ha fatto seguito l’atto di rettifica e retrocessione del 28 aprile 2010, con il quale i ricorrenti sono nuovamente divenuti proprietari delle suddette particelle.
Il Collegio, alla luce del contenuto delle sopra riportate deliberazioni ritiene che il provvedimento sia stato illegittimamente adottato in quanto, con le citate delibere il Comune resistente si è autovincolato ed il provvedimento deve ritenersi adottato in contrasto con le proprie precedenti determinazioni.
Peraltro il medesimo provvedimento richiama il contenuto della delibera n. 231 del 18 dicembre 2007 nella parte in cui viene deliberato “Di dare atto che il progetto garantisce, come deve garantire, l’accesso carrabile dalla Via Cellamare alle proprietà  già  dotate di tale accesso.”, ma, contraddittoriamente, ritiene di poter revocare l’ordinanza di sospensione della d.i.a. presentata dai controinteressati concedendo la realizzazione di un nuovo accesso solo sul presupposto che l’area sulla quale è prevista la relativa apertura sarebbe strada pubblica.
Il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto alle altre censure di cui ai due motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso senza necessità  di pronunziarsi sulle ulteriori censure dedotte.
Conclusivamente il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente e di parte controinteressata, nell’importo liquidato nel dispositivo.
Quanto al sig. Saverio Ciavarella, stante anche la richiesta sul punto di parte contro interessata, contenuta nella memoria depositata in data 12 dicembre 2011, che ha chiesto di provvedere ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., si ritiene che, considerato che il sig. Saverio Ciavarella ha rinunciato al ricorso con atto depositato in data 29 dicembre 2008, alla luce dell’esito del ricorso introduttivo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dà  atto della rinuncia al ricorso introduttivo del sig. Saverio Ciavarella;
2) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
3) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 117 del 2 ottobre 2008 del Comune di Rutigliano;
4) condanna il Comune di Rutigliano ed i controinteressati al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), di cui € 2.000,00 (duemila/00) a carico del Comune di Rutigliano ed € 2.000,00 (duemila/00) a carico dei controinteressati, in solido fra loro, in favore dei sig.ri Rosa Ciavarella e Ciro Ciavarella.
5) compensa le spese nei confronti del sig. Saverio Ciavarella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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