1. Contratti pubblici – Gara di progettazione – Scelta del contraente – Bando di gara – Requisiti speciali – Dichiarazione attestante la capacità  tecnico-economica risultata non veritiera o incompleta – Esclusione – Necessità  – Ragioni 


2. Risarcimento del danno – In forma specifica ex art. 124 del c.p.a. – Aggiudicazione previa declaratoria dell’inefficacia del contratto già  stipulato – Avvenuta  esecuzione delle prestazioni contrattuali – Impossibilità  giuridica ex art. 2058 c.c. – Conseguenze – Risarcimento per equivalente


3. Risarcimento del danno – Per equivalente monetario – Prova degli elementi costitutivi del danno – Quantificazione automatica  – Impossibilità  ex art. 124 c.p.a. – Mancata prova dell’aliunde perceptum – Quantificazione in via equitativa – Possibilità 

1. E’ illegittima l’ammissione in una gara per l’affidamento della progettazione di un’opera pubblica  dell’Associazione tra professionisti se il soggetto mandante abbia dichiarato di essere in possesso di un requisito di capacità  tecnico-economica prescritto dal bando di gara, laddove sia  emerso che la dichiarazione non fosse veritiera o, comunque, fosse incompleta (nella specie l’architetto/mandante dell’ATP aveva dichiarato di aver redatto il 100% della progettazione di alcune opere idrauliche per le quali, al contrario, sarebbe  stato coadiuvato da un ingegnere). In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 il dichiarante decade dai benefici connessi all’accettazione della sua dichiarazione se quest’ultima si riveli non veritiera e senza che sia necessaria alcuna indagine suppletiva della p.A..
 
2. A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto, il giudice amministrativo non può accogliere anche  la domanda d’inefficacia del relativo contratto, dovendo negare il risarcimento in forma specifica ex art. 124 del c.p.a. di subentro nell’aggiudicazione da parte della ricorrente, ove sia riscontrata l’avvenuta integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificandosi l’impossibilità  giuridica ex art. 2058 c.c. di dichiarare l’inefficacia del contratto e il conseguente esame della domanda risarcitoria per equivalente monetario.
 
3. La domanda di risarcimento del lucro cessante  dell’impresa illegittimamente pretermessa in una gara d’appalto  deve essere corredata dalla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del danno (la spettanza del bene della vita negato, il nesso eziologico, l’entità  del danno) sicchè, in assenza della prova dell’aliunde perceptum, cioè della documentazione da parte dell’impresa di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, il danno “subito e provato” ai sensi dell’art. 124 del c.p.a. non può essere determinato in via automatica e forfetaria facendo riferimento a parametri in uso quale quello che quantifica l’utile in misura pari al 10% dell’offerta, bensì, previa riduzione dell’entità  dell’interesse contrattuale positivo,  in via equitativa, cioè pari al cinque per cento dell’offerta al netto del ribasso praticato in sede di gara.


* * * 


Vedi Cons. St., sez. V, udienza pubblica 3 febbraio 2015, ric. n. 9160 – 2012; sentenza 3 giugno 2015, n. 2725 – 2015


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N. 01530/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2011, proposto da: 
Studio Iadanza s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Iadanza e Rita Paola Formichelli, con domicilio eletto presso Maurizio Cardanobile, in Bari, c.so Sonnino n.126; 

contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Isabella Loiodice, in Bari, via Nicolai 29; 

nei confronti di
Ing. Luigi Labianca in proprio e quale capogruppo – mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con l’arch. Giuseppe Radicchio, la dott.sa Maria Michela De Salvia e l’ing. Antonio Lioce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Grasso e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso Michelangelo Pinto, in Bari, via Nicolai n. 29; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Isole Tremiti n. 182 del 25.11.2010, prot. n. 5474, recante all’oggetto “aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione e direzione lavori degli interventi per la difesa costiera dell’isolotto Cretaccio”;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria reso con determina del responsabile del servizio n. 142 del 2.2.2010;
– dei verbali di gara nn. 1 e 2 del 17.9.2010, n. 3 del 24.9.2010, n. 4 del 25.9.2010;
– del bando di gara, del disciplinare di gara nonchè di ogni altro atto o provvedimento della procedura di gara, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso, conseguente, ancorchè non conosciuto.
nonchè per la reintegrazione in forma specifica mediante declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto previa, ove occorra, pronuncia di caducazione, inefficacia e/o nullità  del contratto di appalto eventualmente stipulato ed in via estremamente subordinata, per equivalente, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni anche in via equitativa e previo esperimento del procedimento di cui all’art. 35 comma 2 D.lgs. 80/98 come modificato ed integrato dalla L. 205/2000
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti e dell’ing. Luigi Labianca in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti in epigrafe indicato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Alfredo Iadanza e Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Isole Tremiti per l’affidamento dei servizi di ingegneria di cui all’allegato II A del D.lgs. 163/2006 e s.m., consistenti nella progettazione e direzione lavori per opere di consolidamento costiero dell’isolotto Cretaccio, per un importo a base di gara di 172.543,74 euro e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006.
Espletata la seduta di gara, la commissione all’uopo costituita ha proclamato aggiudicatario in via provvisoria il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dall’ing. Labianca, assegnandogli un punteggio complessivo di 91,200 punti; la ricorrente si è classificata seconda, ottenendo 68,220 punti.
Con determinazione n. 182 del 25 novembre 2011, il Responsabile UT comunale ha provveduto all’aggiudicazione definitiva, facendo interamente proprie le risultanze dell’operato della commissione di gara.
Con il ricorso in epigrafe lo Studio Iadanza s.r.l. impugna il suesposto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
I. violazione e falsa applicazione del punto 2.1 lett. 6) e 7) in relazione al punto 4 lett. c) del disciplinare di gara: il raggruppamento controinteressato avrebbe prodotto dichiarazione sostitutiva inerente i carichi penali pendenti non conforme a quanto previsto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara;
II. violazione e falsa applicazione del punto 2.1. lett 5) del disciplinare di gara in relazione al punto 4 lett. f.2), violazione dell’art. 8 comma 6 del D.p.r. 554/99 e dell’art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006: il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in esame poichè la mandante, dott.sa De Salvia, avrebbe effettuato in favore della stazione appaltante consulenza geologica avente ad oggetto la fattibilità  dell’opera relativa al servizio posto in gara, in funzione ausiliaria del r.u.p.;
III. violazione e falsa applicazione del punto III 2.3. del bando di gara e del punto 2.3. del disciplinare in relazione al punto 7.1. lett a) del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 comma 2 D.lgs. 163/2006: l’ing. Radicchio, mandante del raggruppamento controinteressato, avrebbe falsamente dichiarato di aver espletato singolarmente i servizi richiesti dal disciplinare quali requisiti minimi di capacità  tecnica, risultando i medesimi in realtà  effettuati in associazione con l’ing. Cotecchia; tale difformità  determinerebbe l’esclusione dell’intero raggruppamento, sia per carenza dei requisiti minimi tecnici prescritti dalla lex specialis, sia perchè la dichiarazione mendace, secondo giurisprudenza consolidata, costituirebbe autonoma fattispecie di esclusione.
IV. mancata comprova dei requisiti tecnici dichiarati, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 c. 2 del D.lgs. 163/2006: il raggruppamento capeggiato dall’ing. Labianca avrebbe dovuto essere altresì escluso in quanto parte dei servizi indicati a comprova della capacità  tecnica, riguarderebbero periodo antecedente ai dieci anni dalla pubblicazione del bando, in violazione così della lex specialis.
La ricorrente chiede il subentro nel contratto medio tempore stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione di relativa inefficacia; in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, commisurato al mancato utile derivante dall’esecuzione del contratto.
Si sono costituiti sia la stazione appaltante che il controinteressato, evidenziando l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, poichè in necessaria sintesi:
– il costituendo raggruppamento Labianca avrebbe utilizzato in sede di gara la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante, ottemperando a tutte le prescrizioni formali ivi richieste;
– l’attività  svolta dalla dott.sa De Salvia prima della gara non sarebbe ascrivibile ad attività  a supporto del r.u.p., secondo il disposto di cui all’art. 8 comma 6 D.p.r. 554/99 pro tempore applicabile;
– ai sensi dell’art. 2.5 del disciplinare è sufficiente che i requisiti tecnici siano soddisfatti dal raggruppamento nel suo insieme, circostanza che renderebbe radicalmente pretestuosa l’asserita pretesa esclusione della controinteressata per carenza dei requisiti tecnici, comunque posseduti nel suo insieme dal raggruppamento;
– la mancata indicazione della percentuale ascrivibile all’apporto del mandante ing Radicchio non potrebbe ritenersi causa di esclusione, bensì semmai motivo di integrazione documentale, secondo il principio del c.d. “soccorso istruttorio”; anche volendo considerare comunque la percentuale di collaborazione dell’ing Radicchio nella misura del 50 %, egli avrebbe comunque anche da solo i requisiti minimi relativamente alla classe 9C e, insieme agli altri componenti del raggruppamento, anche i requisiti relativamente alla classe 1G.
– la documentazione di gara sarebbe idonea a dimostrare che i servizi svolti dal raggruppamento Labanca si sarebbero conclusi entro i dieci anni anteriori alla pubblicazione del bando di gara.
Con ordinanza n. 141/2011, questa Sezione respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, escludendo pur nella sommarietà  della cognizione che contraddistingue la fase cautelare, la fondatezza di tutte le censure dedotte.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 30 maggio 2012, nella quale la causa è passata in decisione
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Ritiene il Collegio in particolare fondate le censure di cui al terzo motivo di gravame.
Gli atti di gara (punto III.2.3 del bando e 2.3. del disciplinare) richiedevano ai concorrenti quali requisiti minimi di capacità  tecnica, l’aver svolto servizi per un importo dei lavori non inferiore a 3 volte l’importo previsto in progetto e corrispondente ad euro 600.000,00 per la classe 1G (strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico comprese strutture antisismiche) e ad euro 2.400.000,00 per la classe 9C (opere subacquee e foranee – fondazioni speciali); il punto 2.3 del disciplinare richiedeva poi testualmente “l’indicazione del soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio”.
Ciò premesso, risulta incontrovertibile che l’ing. Radicchio mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dall’ing. Luigi Labianca, nel rendere la dichiarazione sul modello G predisposto dalla stazione appaltante, ha dichiarato di aver redatto in misura del 100 % la progettazione per i seguenti lavori : 1) “interventi di consolidamento geotecnico della falesia a SW denominata “La Calcara” nell’isola di San Nicola a Tremiti”; 2) “parziale completamento degli interventi urgenti di consolidamento geotecnico, realizzati nel 1° stralcio, nell’isola di San Nicola a Tremiti. Tratto di Falesia a sud est sottostante l’abbazia di Santa Maria”
Tali dichiarazioni – come peraltro parzialmente ammesso dalla stessa controinteressata (vedi memoria depositata il 23 gennaio 2012 pag. 7) – sono risultate non rispondenti al vero; infatti, è invece risultato che i suddetti lavori sono stati svolti in collaborazione con l’ing. Cotecchia, come peraltro necessario, trattandosi di opere idrauliche la cui progettazione è riservata dall’art 54 del R.D. 23 ottobre 1925 alla competenza esclusiva degli ingegneri.
Il carattere non veritiero o incompleto della dichiarazione resa, non può che comportare l’illegittimità  dell’ammissione alle gara del costituendo r.t.p., poi dichiarato aggiudicatario della gara, atteso che per giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione, l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti rilevanti per l’ammissione ad una gara di appalto si configura quale autonoma causa di esclusione (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909; id. sez. V 22 maggio 2012, n. 2946; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76, T.A.R. Puglia Bari sez I 8 marzo 2012, n.491; id. 21 marzo 2012, n.593, Autorità  di Vigilanza sui contratti pubblici, deliberazioni 12 gennaio 2010, n.1 e 16 maggio 2012, n. 6).
La necessità  dell’esclusione si ricava da una lettura comparata dell’art. 38 Codice contratti pubblici – nel testo pro tempore in vigore – con le disposizioni dettate dal D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» (art. 75). La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità  del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (T.A.R. Puglia Bari sez I 21 marzo 2012, n.593).
Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso all’ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l’esclusione del concorrente.
Inoltre, va evidenziato come l’art. 75 del citato D.p.r. n. 445/2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa del dichiarante, ragion per cui l’esclusione è del tutto vincolata (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909).
Ne consegue che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 48 del Codice contratti pubblici e 75 D.p.r. n. 445/2000, il Comune di Isole Tremiti avrebbe dovuto escludere il raggruppamento controinteressato, con conseguente illegittimità  per tale assorbente motivo dell’impugnata aggiudicazione definitiva.
Preme sottolineare come recentemente anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 7 giugno 2012) pur dando conto delle incertezze interpretative emerse in giurisprudenza, ha aderito alla tesi secondo cui le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti morali di cui al citato art. 38, anche nel testo precedente all’entrata in vigore del decreto – legge 13 maggio 2011 n. 70, debbono essere a pena di esclusione “complete”, essendo l’incompletezza della dichiarazione, quindi, formale ed autonoma causa di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici.
La fondatezza della censura di cui al III motivo ha carattere assorbente e determina l’accoglimento della domanda demolitoria, con l’effetto di annullare l’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi.
3. Quanto all’azione dichiarativa di inefficacia del contratto medio temporestipulato e di condanna al risarcimento del danno, osserva il Collegio quanto segue.
Risulta circostanza pacifica tra le parti l’intervenuto perfezionamento del contratto di appalto tra il Comune resistente e l’r.t.p. controinteressato, così come l’integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A norma degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto: per le violazioni “gravi” indicate dall’art. 121 in modo tendenzialmente automatico, fatto però salvo l’accertamento “del rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale che imponga il mantenimento dell’efficacia del contratto” (art. 121 c. secondo) mentre per le violazioni di cui all’art. 122, in base ad una motivata valutazione, secondo i criteri ivi previsti (tra cui lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità  di subentro da parte del concorrente avente diritto) vale a dire in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti.
Ritiene il Collegio che l’intervenuta integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali determini, allo stato, l’impossibilità  giuridica ex art. 2058 c.c., di accogliere la domanda di dichiarazione dell’inefficacia del contratto (T.A.R. Puglia Bari sez. I 14 giugno 2012, n.1192) non potendo più la ricorrente ottenere la reintegrazione in forma specifica, a cui tale dichiarazione è preordinata.
3.1. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, potendo il giudice disporre il risarcimento del danno per equivalente, “subito e provato”.
3.2. A tal fine, la ricorrente, nel presupposto della sicura spettanza dell’aggiudicazione, quanto al lucro cessante consistente nel mancato utile contrattuale percepito, ne chiede la quantificazione secondo il criterio presuntivo e forfettario di cui all’art. 134 Codice contratti pubblici (10 % sull’importo a base di gara al netto del ribasso offerto) invocando l’applicazione, nella fattispecie, della superiore percentuale del 20 % per l’asserita minore incidenza negli appalti di servizi di progettazione degli oneri e delle spese; non fornisce alcun elemento di prova in merito al mancato conseguimento di ulteriori occasioni di lavoro e guadagno durante il periodo di esecuzione del servizio de quo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2697 c.c. la parte che chiede il risarcimento dei danni asseritamente provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, è tenuta a fornire in modo rigoroso la prova degli elementi costitutivi del danno, tra cui la prova del nesso eziologico, dell’entità  del danno (ex multis Consiglio di Stato sez V 11 maggio 2010, n. 2819; id. sez. IV 15 dicembre 2011, n. 6598) oltre che della c.d. spettanza del bene della vita, vale a dire, nella fattispecie, della certezza dell’aggiudicazione in assenza dell’attività  illegittima della stazione appaltante, ovvero, quantomeno, la ragionevole probabilità  di conseguirla secondo un criterio di normalità  (c.d. danno da perdita dichance).
Quanto alla spettanza del bene della vita, l’esclusione del raggruppamento Labianca avrebbe posto la ricorrente nella posizione di prima classificata, quale offerta maggiormente conveniente (con punti 68,220) rispetto agli altri operatori ammessi alla gara, quindi con ragionevole certezza di conseguire l’aggiudicazione, subordinatamente alla verifica – a norma dell’art. 11 c. 8 Codice contratti pubblici – del possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, a pena di inefficacia della stessa aggiudicazione definitiva.
3.3. Conclusivamente, ritiene il Collegio provato che in assenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, la ricorrente avrebbe con ragionevole certezza ottenuto l’aggiudicazione definitiva.
3.4. Quanto all’elemento soggettivo (per quanto tendenzialmente irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità  dell’Amministrazione in materia di appalti, secondo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 30 settembre 2010, causa C-314/09; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 05 aprile 2011, n. 901; T.A.R. Emilia-Romagna Parma 5 aprile 2011, n.97), nella specie, sussiste in ogni caso la colpa della stazione appaltante. Infatti, la mancata esclusione dell’r.t.p. controinteressato è dipesa dalla omessa applicazione di norme chiare ed univoche cui la stessa stazione appaltante si era autovincolata in sede dilex specialis, circostanza ampiamente sufficiente a comprovare la negligenza nella conduzione del procedimento di gara (Consiglio Stato, sez. VI, 09 giugno 2008, n. 2751). La non scusabilità  dell’errore emerge poi dalla stessa circostanza per cui i servizi falsamente indicati dal mandante ing. Radicchio in sede di gara, a comprova dei requisiti tecnici minimi, erano stati espletati proprio a favore del Comune di Isole Tremiti.
3.5. Ciò premesso, quanto alla quantificazione del danno “subito e provato” (art. 124 cod. proc. amm.) osserva il Collegio quanto segue. L’offerta contrattuale ammonta a 106.114,74 euro, al netto del ribasso percentuale pari al 38,50 %. sull’importo a base d’asta (172.543,74 euro). Come noto, quantomeno prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, in materia di gare d’appalto, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’utile conseguibile, e quindi del danno risarcibile, risultava applicato il criterio – presuntivo, forfettario ed automatico – che quantificava nel 10% dell’offerta il guadagno presunto dell’appaltatore (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 30 luglio 2008, n. 3806) secondo l’art. 134 Codice contratti pubblici, riproduttivo dell’art. 345 L. 2248/1865 all. F. in materia di recesso contrattuale. Tale criterio doveva però essere contemperato, secondo la tesi preferibile, tenendo conto anche dell’aliunde perceptum, vale a dire della documentazione da parte dell’impresa di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 marzo 2011, n. 569; T.A.R. Puglia Bari, sez I, 3 maggio 2010, n. 1702; Consiglio di Stato, sez V 14 aprile 2008, n. 1666). Infatti, allorchè tale dimostrazione non fosse stata offerta, è da ritenere che l’impresa potesse avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità , con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile. Tale criterio, correttamente aderente al principio civilistico che onera il danneggiato della prova del danno patito (art. 2697 c.c.) risulta oggi avvalorato dall’espressa previsione codicistica (art. 124 cod. proc. amm.) dal momento che il danno per equivalente deve essere “subito e provato” con l’effetto di espellere dall’ordinamento ogni criterio di determinazione in via automatica e forfettaria (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 04 novembre 2010, n. 4552). Ciò premesso, la ricorrente non ha fornito la rigorosa prova della impossibilità  di utilizzare le proprie risorse intellettuali per l’espletamento di altri incarichi professionali, circostanza che se non elide il pregiudizio dell’interesse contrattuale positivo, ne diminuisce sicuramente l’entità , equitativamente determinabile, secondo il Collegio, in misura pari al cinque per cento dell’offerta al netto del ribasso praticato in sede di gara (106.114,74 euro) vale a dire pari ad euro 5.305,00.
3.6. Il risarcimento dovuto dall’Amministrazione resistente a titolo del mancato utile che sarebbe conseguito dall’aggiudicazione spettante può essere stabilito, pertanto, equitativamente in 5.305,00 euro.
Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data della stipula del contratto con il r.t.p. Labianca fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. in questo senso Consiglio di Stato, sez, VI, 21 maggio 2009, n. 3144).
4. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto quanto alla domanda demolitoria, con l’effetto dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato, mentre è accolto parzialmente quanto alla concorrente domanda di condanna al risarcimento del danno, nella misura descritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
Ritiene, infine, il Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia, nonchè alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, per ogni eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnata, come da motivazione;
– accoglie in parte la domanda risarcitoria e per l’effetto, condanna il Comune di Isole Tremiti al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura di 5.305,00 euro oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione;
Condanna il Comune di Isole Tremiti nonchè l’odierna controinteressata alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in 3.000,00 euro ciascuno, oltre agli accessori di legge;
Dispone che gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica di Foggia, nonchè alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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