1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Condanna definitiva per reati a tutela del diritto d’autore e del marchio – Espulsione – Natura

2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Omessa traduzione – Effetti –

3. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Condanna penale per reati a tutela del diritto d’autore e del marchio – Espulsione automatica – Principi comunitari e costituzionali – Violazione – Non sussiste
 

1. E’ legittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno opposto al cittadino straniero al quale sia stata comminata condanna definitiva per uno dei reati contemplati dall’art.26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (in materia di tutela del marchio e del diritto di autore), in quanto la predetta norma fissa automaticamente i presupposti per l’espulsione dal territorio nazionale, senza che, in contrario, residui in capo alla p.A. alcun margine di valutazione circa la condizione personale del ricorrente e senza che assuma rilievo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso l’esito vincolato di questo.

2. L’omessa traduzione del provvedimento di diniego di soggiorno in una lingua che sia comprensibile al cittadino straniero destinatario del provvedimento (sempre che questi non comprenda l’italiano) non integra un vizio dell’atto, bensì tutt’al più potrebbe condurre alla rimessione in termini per la proposizione dell’impugnazione.

3. La sanzione dell’espulsione automatica prevista dall’art.26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il cittadino straniero che si sia reso responsabile di reati in materia di tutela del marchio e del diritto di autore, accertati con sentenza definitiva, si sottrae a ogni censura sia con riferimento al principio comunitario della proporzionalità , vista la scelta operata dal legislatore nazionale di colpire il reo con l’espulsione automatica, precludendo così alla p.A. ogni valutazione discrezionale a riguardo, sia con riferimento alla conformità  ai principi costituzionali dello Stato, atteso che la  Corte delle leggi non si è mai pronunciata in tal senso sebbene la relativa questione di legittimità  costituzionale della norma le sia stata più volte sottoposta. 

N. 01515/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01893/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2008, proposto da: 
Tala Samb, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Napoli n.138; 
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. e Questura di Bari in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 
per l’annullamento
-del decreto emesso in data 25.8.2006 e notificato in data 30.9.2008, Cat. A.11/2006/Imm. N. 33/P.S. con il quale è stato disposto che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. F057160 rilasciato dalla Questura di Bari, <<avanzata dal cittadino senegalese SAMB Tala è rifiutata>>;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Tala Samb ha impugnato il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, in epigrafe meglio individuato, sul presupposto della condanna intervenuta a suo carico in data 9 febbraio 2006 per il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474 c.p. commesso in Pisticci il 27.7.2004, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Matera divenuta irrevocabile il 31 marzo 2006; condanna pertanto fondata su fatti commessi posteriormente all’entrata in vigore dell’art.21 della legge n.189/02 che ha introdotto nel corpo del d.lgs. n.286/98 l’art.26, comma 7 bis il quale contempla un meccanismo di espulsione automatica in ipotesi di commissione di reati di violazione delle norme sul diritto di autore.
Con atto prodotto in data 23.12.2008 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Questore di Bari chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 17 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dispone testualmente il richiamato art.26 del d.lgs. n.286, al comma 7 bis che “La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
Il legislatore ha pertanto effettuato una valutazione ex ante che collega l’espulsione in via automatica al fatto storico della condanna subita per certi reati che non lascia alcuno spazio a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione circa la situazione personale e concreta e dell’interessato e impone, in presenza del presupposto indicato, di non consentire l’ulteriore permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Non possono dunque trovare ingresso nella fattispecie le censure articolate da parte ricorrente di mancata considerazione della condizione personale del ricorrente. Nè, trattandosi di un atto dovuto, quelle articolate sul diverso piano procedimentale (mancata comunicazione di avvio del procedimento), giacchè il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
Va poi respinta la censura di difetto di motivazione risultando il provvedimento gravato correttamente fondato sul richiamo alla esaminata norma di legge.
Nè può condurre all’annullamento dell’atto -ma al più alla rimessione nel termine di impugnazione- la mancata traduzione dell’atto gravato in lingua comprensibile all’interessato; tanto più che l’obbligo di traduzione presuppone che l’interessato stesso non comprenda l’italiano e nella fattispecie l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha provveduto alla notifica ha attestato che l’interessato conosceva e comprendeva bene la lingua italiana come in effetti appare verisimile, posto che è in Italia dal 1997 e venditore ambulante nei mercati rionali dal 2002.
Infine non può essere accolta l’ulteriore censura di violazione del principio di proporzionalità  di matrice comunitaria per la già  esposta ragione che l’art.26 su richiamato non lascia all’Amministrazione alcuno spazio a valutazioni discrezionali ma impone l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale in conseguenza della condanna subita per certi reati.
Quanto infine alla sollevata eccezione di illegittimità  costituzionale del più volte richiamato art.26, comma 7bis del d.lgs. n.286/98, deve osservarsi che la Corte costituzionale è già  stata ripetutamente ma infruttuosamente investita della questione.
3.- In sintesi il ricorso deve essere respinto; considerata tuttavia la peculiarità  della fattispecie che ha più volte sollecitato l’intervento della Consulta, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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