1. Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Misure interdittive – Discrezionalità  amministrativa – Misure preventive – Sussistenza


2. Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Affidabilità  – Appartenenti all’Ordine Giudiziario – Riconoscimento ope legis – Sussistenza – Fattispecie

1. In materia di rilascio e ritiro delle licenze abilitanti al possesso di armi e munizioni, le valutazioni del Prefetto e del Questore sono ampiamente discrezionali e le correlate misure interdittive sussistono anche ai fini di prevenzione della commissione di illeciti, sulla base di una previsione di abuso che si fondi su elementi di fatto idonei a giustificarne l’adozione.


2. Ai sensi dell’art. 7, L. n. 36/1990 e art. 38, comma 2, R.D. n. 773/1931, agli appartenenti all’ordine giudiziario è riconosciuto ope legis un giudizio di affidabilità  nell’uso delle armi e di necessità  delle stesse (nel caso di specie, il TAR  ha annullato  il provvedimento di interdizione alla detenzione di armi, essendo il soggetto gravato dal provvedimento un magistrato ordinario in servizio all’epoca dei fatti).

N. 01391/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe De Benedictis, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Comando Legione Carabinieri Puglia, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto a firma del Prefetto di Bari prot. n. 2620/6D del 29 ottobre 2010, recante divieto imposto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
del verbale di esecuzione del decreto prefettizio in data 30 e 31 ottobre 2010, a cura della Legione Carabinieri Puglia;
della nota di proposta di provvedimento cautelare, a firma degli organi di polizia, pervenuta al Prefetto in data 29 ottobre 2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Comando Legione Carabinieri Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, magistrato ordinario in servizio (all’epoca dei fatti) presso il Tribunale di Bari con funzioni di giudice delle indagini preliminari, impugna il decreto prefettizio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di consegna in custodia all’organo di polizia di tutte quelle ancora detenute e con obbligo, altresì, di alienazione o cessione delle stesse ad un soggetto terzo non convivente.
Deduce motivi così riassumibili:
– violazione dell’art. 7 della legge n. 39 del 1990, violazione degli artt. 38, 39 e 40 del regio decreto n. 773 del 1931, violazione del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 ed eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erronea presupposizione illogicità  e difetto di motivazione: l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare lo statusgiuridico del destinatario del provvedimento restrittivo (magistrato di ruolo in servizio) e, inoltre, avrebbe motivato la propria decisione sulla base di una circostanza erronea (la sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari per il reato di detenzione illegale di armi da guerra, misura che in realtà  era stata revocata dal Tribunale di Trani a sole 24 ore dalla sua adozione); il ricorrente, collezionista d’armi fin dal 1991, non sarebbe mai incorso in violazioni di alcun tipo e neppure sarebbe dimostrata l’asserita modificazione non autorizzata del fucile belga matricola T234 (unica su oltre 1.100 armi possedute e regolarmente denunciate);
– violazione dei principi costituzionali sulla separazione dei poteri, violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erronea presupposizione illogicità  e difetto di motivazione: il Prefetto avrebbe invaso la sfera di attribuzioni dell’organo di autogoverno della magistratura, esprimendo apprezzamenti negativi sulla pericolosità  del ricorrente; i Carabinieri della Legione Puglia, in esecuzione del decreto prefettizio, avrebbero poi illegittimamente rimosso i sigilli apposti sulle armi dalla polizia giudiziaria; inoltre, sarebbe stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando documenti ed una dettagliata relazione e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
L’istanza di sospensiva è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 70 del 13 gennaio 2011.
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.
3. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni già  sommariamente esposte nella fase cautelare.
In particolare, è fondato ed ha carattere assorbente il primo ordine di censure, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 39 del 1990, degli artt. 38, 39 e 40 del regio decreto n. 773 del 1931, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, nonchè eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erronea presupposizione, illogicità  e difetto di motivazione.
L’impugnato decreto prefettizio del 29 ottobre 2012 consegue alla proposta del Questore di Bari, pervenuta lo stesso giorno, la quale trova a sua volta fondamento nella circostanza, peraltro specificamente contestata, che il dott. De Benedictis fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 (per detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra) ed all’art. 10 della legge n. 110 del 1975 (per violazione del divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra o tipo guerra).
Su tale premessa, il Prefetto di Bari ha ravvisato il venir meno del requisito dell’assoluta affidabilità  e perciò ha ritenuto di vietare immediatamente al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, senza neppure comunicargli l’avvio del relativo procedimento.
Come è noto, le valutazioni del Prefetto e del Questore in materia di rilascio e ritiro delle licenze abilitanti al possesso di armi e munizioni sono ampiamente discrezionali e la correlata potestà  di attivare misure interdittive sussiste non solo in caso di accertata lesione, ma anche ai fini di prevenzione della commissione di illeciti, (in giurisprudenza, tra molte, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7006), ciò rispondendo all’esigenza ineludibile di privare delle armi senza indugio un soggetto ritenuto capace di abusarne, sulla base di una previsione di abuso che si fondi su elementi di fatto idonei a giustificarne l’adozione.
Devono perciò escludersi, in materia, automatismi nell’emissione del provvedimento interdittivo, giacchè il corretto esercizio di un potere così ampiamente discrezionale presuppone un’adeguata istruttoria e la valutazione degli elementi di fatto e di diritto e degli interessi emergenti nella concreta situazione.
Nella fattispecie in esame, la Prefettura di Bari non ha tenuto conto di alcun’altra circostanza oltre quelle surriferite e, in particolare, ha mostrato di trascurare che al dott. De Benedictis si applica il disposto dell’art. 7 della legge n. 36 del 1990 e dell’art. 38, comma secondo, del regio decreto n. 773 del 1931, i quali contengono un giudizio ope legis, nei confronti degli appartenenti all’ordine giudiziario, di affidabilità  nell’uso delle armi e di necessarietà  delle stesse.
In definitiva, il decreto prefettizio è affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione ed omessa considerazione dei presupposti e va perciò annullato, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame (ivi compresi quelli attinenti alle modalità  con cui gli organi di polizia hanno dato esecuzione del decreto, che esulano dai profili di legittimità  del provvedimento e dall’ambito di cognizione del giudice amministrativo).
4. Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e per l’effetto annulla il decreto a firma del Prefetto di Bari prot. n. 2620/6D del 29 ottobre 2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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