Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – Fattispecie
 

 
Deve essere dichiarata l’improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimionio comunale delle aree oggetto di abuso edilizio, nel caso in cui, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, il privato  abbia presentato istanza di sanatoria delle opere realizzate e non risulti che, medio tempore, il Comune si sia attivato ai fini della esecuzione del provvedimento sanzionatorio con la trasformazione delle aree interessate dall’intervento e/o la loro destinazione al perseguimento di finalità  di pubblico interesse.
 

N. 01370/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.; 
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2012, proposto da: 
Luigia Di Schiena, rappresentata e difesa dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, n. 43/L; 
contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, n. 25;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- dell’ordinanza del Comune di Andria ” Sportello Unico dell’Edilizia del 26 aprile 2012 n. 198, notificata il 27 aprile 2012, che ha disposto, ex art. n. 31 dpr 380/01, l’acquisizione gratuita al patrimonio dello stesso Comune delle opere edili abusive e della relativa area site presso il fondo in agro di Andria, alla Contrada “Carbonara”, censite nel N.C.E.U. al fg. 55: p.lla 713/sub. 1, p.lla 713/sub 3 (ex 716 sub 1) p.le 713 / sub 5, p.le 713/sub 6 (ex 715 sub 1), comprensiva dell’area di sedime e quella di pertinenza;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello espressamente impugnato.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Amerigo Maggi e Giuseppe De Candia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e considerata la manifesta improcedibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 4 giugno 2012, la sig.ra Luigia Di Schiena ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Andria – Sportello Unico dell’Edilizia del 26 aprile 2012 n. 198, notificata il 27 aprile 2012, che ha disposto, ex art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio dello stesso Comune delle opere edili abusive e della relativa area site presso il fondo in agro di Andria, alla Contrada “Carbonara”, censite nel N.C.E.U. al fg. 55, p.lla 713/sub. 1, p.lla 713/sub 3 (ex 716 sub 1) p.le 713 / sub 5, p.le 713/sub 6 (ex 715 sub 1), comprensiva dell’area di sedime e quella di pertinenza;
CONSIDERATO che in data 18 giugno 2012 parte ricorrente ha depositato l’istanza di sanatoria, presentata in data 15 giugno 2012 al Comune di Andria in riferimento allo stesso fabbricato oggetto del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che, nella fattispecie oggetto di gravame, con l’atto impugnato è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive ma non risulta in atti che sul detto immobile si siano verificati i mutamenti in punto di fatto che, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa, rendono impossibile in astratto il rilascio della richiesta sanatoria e cioè o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione III, 6 ottobre 2011, n. 1487 e la giurisprudenza ivi richiamata: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 14 luglio 2011, n. 3788 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-ter, 2 aprile 2010, n. 5614);
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, risultando evidentemente traslato l’interesse della ricorrente stessa sulle nuove determinazioni che il Comune di Andria dovrà  necessariamente adottare a seguito della presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione III, 10 marzo 2011 n. 431 e 27 ottobre 2010, n. 3839);
RITENUTO, quanto alle spese, che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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