1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Concessione beni pubblici – Giurisdizione del G.A. ex art. 133 lett. b) c.p.a. – Eccezioni


2. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Concessione beni pubblici – Controversie di contenuto meramente patrimoniale – Giurisdizione del G.O.

1. L’art. 133 lett. B) c.p.a., nel prevedere, riportando essenzialmente il contenuto dell’art. 5 L. 1034/71, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, fa espressa eccezione a tale regola con riferimento alle cause concernenti indennità , canoni e altri corrispettivi, sottoposte alla cognizione del giudice ordinario.


2.  Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, civile e amministrativa, l’art. 133 lettera B del c.p.a. nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità , canoni o altri corrispettivi, attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità  o di altri corrispettivi (cfr. Cassazione civile sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20939, che conferma sul punto una decisione del Consiglio di Stato).
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 12 settembre 2012 n. 3638 – 2012; ric. n. 6253 – 2012; sentenza 30 novembre 2016, n. 5043 – 2016
 
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N. 01372/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2012, proposto da: 
Vito Leoci, rappresentato e difeso dall’avv. Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto presso l’avv. Fiorenzo Calcagnile in Bari, via Prospero Petroni 40; 

contro
Comune di Polignano A Mare in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Labianca, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Labianca in Bari, via S. Matarrese 2/13;
Regione Puglia; 

per l’annullamento
della determinazione n. 5 Reg. sett. tecnico ll.pp. del 18 gennaio 2012 e notificata il 6 febbraio 2012, assunta dal Dirigente della Struttura urbanistica ed edilizia – V settore ll.pp. – Ufficio Demanio marittimo del comune di Polignano a Mare nonchè, per quanto di ragione, di tutti gli atti connessi, sottostanti, presupposti e correlati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano A Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Fiorenzo Calcagnile e Maria Labianca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe Vito Leoci ha impugnato il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale emesso dal Comune di Polignano a Mare in data 18.1.2012;
che a sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di eccesso di potere sotto vari profili, motivazione incongrua e carente, errore nel presupposto, violazione e falsa applicazione della L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 del reg.nav.mar., sviamento, violazione dei principi di proporzionalità  e ragionevolezza, non avendo il provvedimento considerato l’istanza di rideterminazione del canone con annessa eccezione di conguaglio presentata dal ricorrente, non essendo previsto dall’atto di concessione il numero di rate che, in mancanza di pagamento, avrebbe determinato la decadenza, come richiesto dall’art. 47 Cod. Nav., e non essendo stata sentita sul punto l’intendenza di Finanza;
rilevato che si è costituito il Comune di Polignano a Mare chiedendo il rigetto del ricorso;
considerato che deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adito;
che infatti il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale è stato emesso esclusivamente sul presupposto del mancato versamento del canone demaniale dell’anno 2011, costituente violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione demaniale sanzionata dall’art. 47 Cod. Nav.;
considerato che l’art. 133 lett. B) c.p.a., nel prevedere (riportando essenzialmente il contenuto dell’art. 5 L. 1034/71) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, fa espressa eccezione a tale regola con riferimento alle cause concernenti indennità , canoni e altri corrispettivi, sottoposte alla cognizione del giudice ordinario;
che secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, civile e amministrativa, tale norma, nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità , canoni o altri corrispettivi, attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità  o di altri corrispettivi (Cassazione civile sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20939, che conferma sul punto una decisione del Consiglio di Stato);
che nel caso di specie presupposto dell’atto impugnato è esclusivamente il profilo patrimoniale del mancato pagamento del canone per l’annualità  del 2011, qualificato come inadempimento contrattuale rispetto alla convenzione, non venendo invece in rilievo alcun potere autoritativo dell’amministrazione con riferimento alla determinazione del canone, peraltro già  oggetto di altro giudizio iniziato dal ricorrente innanzi al giudice ordinario;
che deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della causa all’autorità  giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale la stessa andrà  riassunta nei termini e con le salvezze previsti dall’art. 11 comma 2 c.p.a.;
che l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà  riassunta nei termini e con le salvezze di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a.;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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