1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso cumulativo -Limiti e presupposti


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso cumulativo – Controinteressati – Fattispecie


3. Procedimento amministrativo – Selezione per il finanziamento di attività  formative – Motivazione espressa con voto numerico – Limiti e presupposti


4. Procedimento amministrativo – Selezione per il finanziamento di attività  formative – Esclusione – Fattispecie

1. Deve essere dichiarata l’inammissibilità  del ricorso cumulativo proposto contro provvedimenti che, pur connessi sotto il profilo soggettivo, non lo siano sotto il profilo oggettivo (nel caso di specie si trattava della impugnazione di molteplici provvedimenti adottati nell’ambito di una procedura selettiva per il finanziamento di attività  formative che riguardavano progetti distinti e diversi, taluni dei quali ritenuti inammissibili ed altri invece esclusi a seguito di specifica valutazione).


2. Nel caso di impugnazione cumulativa di autonomi provvedimenti rispetto ai quali, anche in ragione della promiscuità  delle censure, non sia possibile distinguere nella platea dei possibili controinteressati i soggetti cui riferire specificamente la posizione di controinteresse rispetto a ciascuna domanda di annullamento, il ricorso deve essere necessariamente notificato a tutti i controinteressati.


3. Nel caso in cui siano prefissati criteri e parametri di valutazione dettagliati e specifici il voto numerico appare legittimo e idoneo a integrare sufficiente motivazione.


4. E’ legittimo il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva per il finanziamento di attività  formative motivato in ragione della mancata produzione di documenti specificamente richiesti dal bando ove risulti che la lex specialis contenga apposita clausola escludente volta a sanzionare, con previsione rigida ed espressa, ogni e qualsivoglia carenza documentale.

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Vedi ric. TAR n. 1357 – 2012

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N. 01357/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ente Pugliese per la Cultura Popolare e L’Educazione Professionale, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, via Abate Eustasio N-5; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Marina Altamura in Bari, Avv.Ra L.Re Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Ce.L.I.P.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli in Bari, viale Quinto Ennio, 33; C.N.I.P.A., Consorzio Icaro, Scuola Edile della Provincia di Lecce; Irsef, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour 31; 

per l’annullamento
1) degli esiti della selezione pubblica per il finanziamento di attività  formative nell’ambito del p.o. puglia fse 200772010 – asse iii inclusione sociale – “formazione negli istituti di pena” opposto alla domanda inoltrata il 7.9.2010 approvati con determinazione del dirigente del servizio formazione professionale 6.8.2010 n. 2189, pubblicata in burp n. 133 del 12.8.2010 – allegati “a” (soggetti proponenti ammessi e non). “b” (graduatoria) e “c” (elenco esclusi) con particolare riferimento:
– alla esclusione di n. 2 (due) progetti che non sono stati ritenuti ammissibili -allegato “c”;
– alla valutazione di merito di n. 18 (diciotto) progetti presentati dal ricorrente che, ancorchè ritenuti ammissibili, non hanno ottenuto un punteggio utile ai fini del finanziamento – allegato “b” e, nel contempo, alla valutazione riservata ai progetti finanziari provenienti da altri soggetti attuatori;
2) di tutti i (non conosciuti) verbali della commissione di valutazione dei progetti presentati dai soggetti formatori concorrenti, sia con riferimento alla verifica di ammissibilità  sia in relazione alle valutazioni di merito dei progetti ammessi;
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compreso l’avviso pubblico n. 3/2010 in parte qua, approvato con determinazione dirigenziale n. 306 del 22.2.2010 nonchè gli atti di individuazione e nomina del nucleo che ha effettuato la valutazione di ammissibilità  e di merito e la determina dirigenziale conclusiva del procedimento meglio indicato sub n. 1).
motivi aggiunti:
della (non conosciuta) determinazione dirigenziale n. 2060 del 28.07.2010 recante lo schema della scheda di valutazione con particolare ma non esclusivo riguardo alla ripartizione del punteggio per il sub – criteri del parametro valutativo denominato “qualità  progettuale” e -ove occorra- la scheda utilizzata dal nucleo di valutazione di merito e la nota 2.08.2010 del responsabile dell’asse iii p.o. fse 2007 – 2013 “inclusione sociale” di comunicazione della predetta scheda al nucleo di valutazione di merito nonchè l’atto di approvazione del contenuto della stessa da parte del nucleo di valutazione e le operazioni valutative compiute da quest’ultimo e contenute nelle schede riepilogative redatte per ciascun progetto presentato, anch’esse non conosciute, al pari della determinazione dirigenziale n. 746/2010 e del c.d. manuale delle procedure dell’autorità  di gestione” qui espressamente impugnati qualora lesivi per il ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ce.L.I.P.S. e di Irsef;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti F.sco Muscatello, M. Altamura, G. Nardelli e G.ppe Cozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame l’Ente ricorrente, Ente culturale di formazione per la cultura popolare e la formazione professionale, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, relativi agli esiti della selezione pubblica per il finanziamento di attività  formative rientranti tra quelle previste nell’ambito del Progetto P.O. Puglia FSE 2007/2010 – Asse III inclusione sociale – “Formazione negli istituti di pena”, nonchè tutti gli atti presupposti.
Deduce l’Ente ricorrente di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica indetta dalla Regione Puglia con avviso pubblico n°3/2010, per ottenere il finanziamento da essa previsto, commisurato nel limite massimo di 3.645.000,00 euro, per la progettazione e l’attuazione di 27 percorsi formativi da svolgersi presso le Case circondariali sparse sul territorio regionale, finalizzate al sostegno di processi di rieducazione e di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati.
I percorsi formativi ammessi al bando dovevano essere destinati a un numero massimo di 15 allievi per corso, e avere una durata massima complessiva di 600 ore ciascuno, per lo svolgimento di percorsi formativi di diversa natura e con diversi obbiettivi di insegnamento.
La ricorrente presentava 27 progetti formativi, in diversi ambiti di insegnamento professionale, ottenendo l’ammissione a finanziamento per 7 di essi.
Dei restanti venti progetti presentati, 2 venivano ritenuti non ammissibili alla procedura di selezione per il mancato rispetto dei presupposti di presentazione delle domande, nell’ambito della prima fase di selezione concernente la valutazione di ammissibilità  delle domande presentate, e 18, ancorchè ritenuti ammissibili, venivano ritenuti non sufficienti ai fini dell’ammissione al finanziamento in quanto riportanti un punteggio inferiore a quello necessario per ottenerne l’idoneità , all’esito della valutazione di merito delle domande presentate.
La ricorrente a sostegno dell’impugnazione deduce i seguenti motivi di censura:
sui provvedimenti di esclusione di due progetti proposti.
violazione degli artt. 1,2,3 e 12 l. 241/1990 in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. nonchè della lex specialis della procedura e del principio dell’autovincolo;
eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento.
B) Sulle valutazioni di merito dei progetti presentati.
3) violazione degli artt. 1,2,3 e 12 l. 241/1990 in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost. nonchè della lex specialis della procedura e dei principi generali in materia di attività  amministrativa e, in particolare, di quella del c.d. autovincolo;
4) eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento;
5) illegittimità  derivata dall’illegittimità  che affligge in parte qua l’avviso pubblico n. 3/2010 diramato dalla Regione Puglia.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.1.2011 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n°2060 del 28.7.2010, recante lo schema della scheda di valutazione con particolare ma non esclusivo riguardo alla ripartizione del punteggio per i sub criteri del parametro valutativo denominato “qualità  progettuale”, nonchè la scheda utilizzata dal nucleo di valutazione di merito e la nota del 2.8.2010 a firma del responsabile dell’Asse III P.O. FSE 2007/2013 “inclusione sociale” di comunicazione della predetta scheda al nucleo di valutazione di merito, nonchè l’atto di approvazione del contenuto della stessa da parte del nucleo di valutazioni e le operazioni valutative compiute da quest’ultimo e contenute nelle schede riepilogative redatte per ciascun progetto presentato, anch’esse non conosciute, al pari della determinazione dirigenziale n°746/2010 e del cosiddetto manuale delle procedure dell’autorità  di gestione.
A sostengo del ricorso per motivi aggiunti l’ente ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di censura:
Sui provvedimenti di esclusione di due progetti proposti.
6) Violazione degli artt. 1,2,3 e 12 l. 241/1990 in riferimento agli artt. 3,4,24 e 97 Cost. nonchè della lex specialis della procedura e del principio dell’autovincolo e di quello di affidamento in relazione all’art. 97 Cost.;
7) eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento;
8) illegittimità  derivata dall’illegittimità  che affligge in parte qua l’avviso pubblico n. 3/2010 diramato dalla Regione Puglia.
B) Sulle valutazioni di merito dei progetti presentati.
9) violazione degli artt. 1,2,3 e 12 l. 241/1990 in riferimento agli artt. 3,4,24 e 97 Cost. nonchè della lex specialis della procedura e dei principi generali in materia di attività  amministrativa e, in particolare, di quella del c.d. autovincolo;
10) eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento;
11) illegittimità  derivata dall’illegittimità  che affligge in parte qua l’avviso pubblico n. 3/2010 diramato dalla Regione Puglia.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e due delle società  controinteressate evocate dalla ricorrente come contraddittori necessari, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito e sollevando eccezione di inammissibilità  per omessa notificazione del ricorso a tutti i soggetti interessati dalla procedura di gara e controinteressati necessari nel giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 307/2011 è stata respinta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e tale ordinanza è stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato Sezione V con ordinanza 3352/2011.
Le parti hanno depositato documentazioni e memorie conclusive e, all’udienza del 27 aprile 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è in parte infondato e in parte inammissibile sotto vari profili.
Deve anzitutto evidenziarsi che il ricorso in esame rientra nella fattispecie del ricorso cumulativo, non solo e non tanto in quanto articolato in due domande di impugnazione eterogenee e diverse fra loro, quali da un lato l’esclusione di n. 2 progetti ritenuti inammissibili e, dall’altro, la valutazione di merito di n. 18 progetti ritenuti inidonei, quanto soprattutto in considerazione dei diversi e specifici motivi che hanno supportato il negativo giudizio espresso con riferimento a ciascuno dei 18 progetti giudicati inidonei.
Quand’anche volesse prescindersi dal profilo di inammissibilità  di cui sopra, deve ulteriormente rilevarsi ulteriore profilo di inammissibilità  connesso questa volta all’omessa individuazione dei reali controinteressati con riferimento a ciascuna graduatoria formata per ciascun progetto.
Nè può ritenersi superata detta circostanza dall’essere stato notificato il ricorso a n. 6 controinteressati, attraverso l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti soggetti, atteso che la cumulatività  dell’impugnazione e la promiscuità  delle censure non consentono di poter individuare lo specifico controinteressato con riferimento a ciascuno dei progetti della cui negativa valutazione si duole parte ricorrente, considerato che tale adempimento – ovvero l’individuazione del controinteressato – costituisce un preciso e preliminare onere da assolversi a cura del ricorrente.
Peraltro parte ricorrente non dà  prova del suo concreto interesse in ordine ad una eventuale utile collocazione in graduatoria con riferimento a ciascuno dei 18 progetti, in modo tale da potersi configurare un positivo esito del finanziamento in suo favore per il caso di favorevole esito dell’impugnazione (c.d. prova di resistenza).
Senza peraltro considerare che risulta impugnato anche l’avviso pubblico n. 3/2010 in parte qua e che – con riferimento all’impugnazione del giudizio di inidoneità  dei 18 progetti proposti dalla ricorrente – risultano comunque dedotte censure di carattere generale, come ad esempio quella riferita alla motivazione espressa con voto alfanumerico, astrattamente idonee ad inficiare l’intera procedura – qualora ritenute fondate – con conseguente annullamento anche dei ben 7 progetti proposti dalla ricorrente e ammessi al finanziamento, i quali a loro volta sono stati giudicati e valutati positivamente attraverso l’espressione di voto numerico, con conseguente ulteriore inammissibilità  del gravame anche sotto tale profilo.
Il ricorso è dunque per tale parte – quella relativa al giudizio di inidoneità  espresso nei confronti dei 18 progetti presentati dalla ricorrente – inammissibile sotto i profili evidenziati.
La domanda peraltro risulta altresì infondata anche nel merito, quantomeno con riferimento alle censure di carattere generale suscettibili di apprezzamento, atteso che il giudizio espresso con voto numerico appare legittimo e idoneo a integrare sufficiente motivazione, in considerazione del fatto che risultano prefissati criteri e parametri di valutazione dettagliati e specifici.
Così come infondata appare la censura, peraltro generica, secondo cui risulterebbe violato il principio di prevalenza della pregressa esperienza e specifica professionalità , essendo stati preferiti progetti proposti da soggetti non forniti, come la ricorrente, di una pluriennale pregressa specifica esperienza, dovendosi in contrario rilevare che – proprio sulla base della citata puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione – alla stregua delle norme contenute nell’avviso pubblico, l’esperienza pregressa costituisce solo uno dei criteri di valutazione, cui è stato attribuito il peso di 70 millesimi, con conseguente infondatezza di tale censura.
Il ricorso va viceversa respinto con riferimento all’impugnazione proposta nei confronti dei due progetti esclusi.
In particolare, con riferimento al progetto denominato “impiantista e manutentore di pannelli solari”, da attivarsi presso la Sede di Lecce, parte ricorrente deduce violazione dell’avviso pubblico in quanto lo stesso sarebbe stato ritenuto inammissibile per la “mancata indicazione del numero delle pagine del formulario”, assumendo trattarsi di irregolarità  meramente formale per omessa indicazione di un dato comunque desumibile dagli allegati e, soprattutto, in ragione del fatto che – alla stregua delle norme del bando – l’esclusione avrebbe dovuto essere preceduta da una formale richiesta di integrazione documentale.
Deve in proposito rilevarsi che viceversa l’avviso pubblico al paragrafo F prevede espressamente a pena di esclusione che il fascicolo relativo alla documentazione di ammissibilità  di cui al successivo paragrafo G debba riportare la dichiarazione relativa al numero delle pagine e, quindi, la numerazione delle stesse.
La previsione rigida del bando e la chiarezza del tenore della clausola rendono evidente l’infondatezza della censura (in claris non fit interpretatio), anche in ragione di quanto espressamente previsto nel paragrafo G, relativamente all’esame di ammissibilità , nel quale si prevede chiaramente che: “¦in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità , l’Amministrazione procederà  alla declaratoria di inammissibilità  dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità  e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà  a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza”.
Appare pertanto evidente che alla luce della lex specialis e della natura di clausola rigida fosse precluso all’Amministrazione di procedere a istanza di integrazione documentale con riferimento al caso di specie.
Il ricorso è infondato anche relativamente all’impugnazione della dichiarazione di inammissibilità  del corso di “operatore informatico” presso la sede di San Severo, in ordine alla quale parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non si sarebbe fatta carico di dare conto degli elementi che avrebbero supportato la declaratoria di inammissibilità , con concreto riferimento alle discrasie asseritamente riscontrate nel progetto, con evidente difetto di motivazione e in violazione dell’avviso pubblico che non conteneva una espressa clausola di esclusione per tale ipotesi.
Rileva in contrario il Collegio che viceversa l’avviso pubblico – all’All. 7 (pag. 8562), alla voce “Analisi dei costi” – prevede espressamente “in caso di mancato rispetto dei limiti indicati, l’Amministrazione regionale procederà  all’esclusione della proposta progettuale”, essendo pacifico che gli allegati costituiscono parte integrante del bando a tutti gli effetti.
Ciò premesso, appare legittima l’esclusione del progetto di che trattasi, atteso che parte ricorrente, ha destinato alla voce B2 il 67,50% delle risorse finanziarie di cui alla voce B in luogo del 70% previsto dall’avviso pubblico.
Attesa la doverosità  dell’esclusione e della declaratoria di inammissibilità  del progetto di che trattasi, non ricorre il dedotto vizio di difetto di motivazione, sia perchè è comunque agevole comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, sia per effetto del disposto di cui all’art. 21 octies comma 2 della l. 241/1990.
Parimenti infondati risultano i motivi aggiunti per la parte relativa all’impugnazione del giudizio di inammissibilità  dei predetti due progetti.
Deve in proposito evidenziarsi che i criteri valutativi utilizzati dal nucleo di valutazione ai fini del giudizio di ammissibilità  dei singoli progetti sono stati rigorosamente rispettati.
In particolare, il procedimento di selezione di che trattasi è stato strutturato in due distinte fasi, la prima relativa all’esame di ammissibilità  affidata ad un gruppo di lavoro (la cui attività  si è conclusa il 16.7.2010) e la seconda relativa alla valutazione di merito dei progetti presentati, ad opera del nucleo per la valutazione di merito.
Il ricorso originario e i motivi aggiunti, per tale parte, vanno dunque respinti.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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