1. Pubblico impiego – Medici universitari – Attività  assistenziale – Funzione apicale – Funzione docente – Connessione – Non sussiste


2. Pubblico impiego – Medici universitari – Attività  assistenziale complementare – In posizione funzionale diversa da quella di responsabile della struttura- Lesione stato giuridico – Insussistenza –  Carenza di interesse al ricorso-  Fattispeci

1. L’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità  nell’ambito dell’attività  assistenziale – peraltro in assenza del perfezionamento del protocollo d’intesa e della definizione dei relativi parametri – non può allo stato ritenersi automaticamente connessa con la posizione funzionale rivestita nell’ambito della funzione docente, non sussistendo alcuna norma o intesa in tal senso e non essendo prevista alcuna automatica riserva o priorità  nelle attribuzioni di incarichi di responsabilità  in favore di medici universitari, rispetto ai medici del servizio sanitario nazionale. (nella specie la ricorrente a seguito del superamento del concorso a professore associato chiedeva l’adeguamento della sua qualifica assistenziale a quella spettante ai dipendenti con posizione di “professore associato di II fascia)


2. Non vi è un vulnus dello stato giuridico del personale docente universitario per le ipotesi in cui l’attività  assistenziale complementare venga resa in posizione funzionale diversa da quella di responsabile della struttura, non sussistendo alcun automatismo previsto in via convenzionale (fatte salve le determinazioni che saranno adottate nell’ambito del protocollo d’intesa) ovvero da norma di legge o regolamentare.

N. 01355/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2010, proposto da: 
Marina De Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Nobile, con domicilio eletto presso Giacomo Tarsia in Bari, via P. Amedeo, N. 334; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Veneto, con domicilio eletto presso Gaetano Veneto in Bari, via Sparano Da Bari, 149; Universita’ degli Studi di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Prudente, Simona Sardone, con domicilio eletto presso Gaetano Prudente in Bari, Uff.Leg. Ateneo p.za Umberto i N.1; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Bari, Sett.Leg.Reg.Lgm.Nazario Sauro, 33; 

nei confronti di
Florenzo Iannone; 

per l’annullamento
della nota provvedimento prot. 008142 del 1.02.2010, a firma del direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria consorziale policlinico di bari;
ed, ove occorra,
di tutti i provvedimenti comunque connessi e/o collegati e/o derivati da quello innanzi indicato, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresa, sempre ove occorra, la circolare della regione puglia – assessorato alle politiche della salute prot. n. 24/482/sp.;
e per il riconoscimento e la declaratoria
del diritto e/o della pretesa della ricorrente all’attribuzione della posizione assistenziale coerente e corrispondente alla responsabilità  di struttura semplice cui corrisponde peso 2, coef. 1,35, con ogni conseguenza di legge, con decorrenza dal 01.09.2005; in linea subordinata, della posizione assistenziale di “alta specializzazione” cui compete pari peso e coefficienti (id est peso 2- coef. 1,35);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Universita’ degli Studi di Bari e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Nobile, avv. Maria Bruna Cazzolla, su delega dell’avv. G. Veneto, avv. G. Prudente e avv. A. Loffredo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente, dipendente della A.S.L. BA con qualifica di “professore associato” di II fascia presso la Facoltà  di medicina e chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari, già  medico chirurgo specializzato in neurologia con qualifica di ricercatore universitario, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente – che ha svolto funzioni di ricercatore universitario presso la facoltà  di medicina e chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari ricoprendo l’incarico di referente di neurofisiologia con qualifica professionale di livello 3,2 e peso 1,2 in virtù di delibera del Direttore Generale n°1355 del 31.10.2000 – ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n°4211 del 6.4.2005 per la copertura di un posto da professore universitario di II fascia – qualifica di “professore associato” presso l’Università  di medicina e chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari con possibilità  d’impiego nel settore scientifico – disciplinare Med. 26 neurologia.
L’attività  professionale prevista dal bando di selezione prevedeva contestualmente allo svolgimento della qualifica di professore associato universitario con mansioni nell’ambito della ricerca scientifica universitaria, il riconoscimento di correlativa qualifica assistenziale di responsabile di unità  operativa semplice di “fisiopatologia delle cefalee e delle sindromi dolorose croniche” nell’ambito dell’Unità  operativa complessa di Neurologia I presso l’Azienda ospedaliero – universitaria consorziale policlinico di Bari, con peso 2 coefficiente 1,35 in luogo del peso 3,2 coefficiente 1,20 afferente la precedente posizione professionale di “ricercatore universitario”.
Risultata idonea vincitrice della suddetta procedura di selezione, ha iniziato a svolgere le relative mansioni previste dal bando, a far data dal 1° settembre 2005 presso l’Unità  operativa di neurologia 2 “Luigi Amaducci” dell’Azienda ospedaliero – universitaria consorziale policlinico di Bari.
Lamenta, quindi, la ricorrente che, nonostante la nuova posizione professionale da essa ricoperta, l’Azienda ospedaliera locale non avrebbe ancora, a tutt’oggi, aggiornato le relative qualifiche assistenziali spettanti ai dipendenti con posizione di “professore associato di II fascia”, mantenendo la precedente posizione assistenziale di peso 3,2 e coefficiente 1,20, corrispondente alla qualifica professionale di “ricercatore universitario”.
La ricorrente ha formulato istanza volta a conseguire l’adeguamento della propria posizione, istanza respinta dal Policlinico di Bari con l’ impugnato provvedimento sull’asserito presupposto della necessità  di attendere apposita deliberazione della Giunta Regionale relativa al perfezionamento del protocollo d’intesa Regione Puglia – Università  degli Studi di Bari in ordine alle corrispondenze delle qualifiche professionali e posizioni giuridiche ed economiche spettanti ai docenti universitari in attività  assistenziale.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed errata applicazione di legge, errore sui presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per manifesta ingiustizia; violazione dei principi e delle norme contenute nel protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e l’Università  degli Studi di Bari; violazione ed errata applicazione del d. lgs. n°517/99 in combinato disposto con il predetto protocollo d’intesa, nonchè con il D.P.R. n°382/1980 ed il D.P.C.M. 24 maggio 2001; violazione delle norme scaturenti da pattuizioni; violazione del bando di concorso, ingiustizia manifesta eccesso di potere per incongruente ed illogica motivazione.
2) violazione del principio dell’autonomia dell’Università , violazione dei principi contenuti negli artt. 9 e 33 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà  sviamento di potere; violazione del principio di leale collaborazione.
3) violazione dei principi fondamentali in sede materia e segnatamente del principio di cosiddetta compenetrazione fra l’attività  di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost. e del generale criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.;
4) violazione del principio dell’affidamento, carenza di motivazione sotto altro profilo del provvedimento impugnato; manifesta ingiustizia;
5) disparità  di trattamento, eccesso di potere per sviamento errore sui presupposti di fatto e di diritto; errata motivazione; violazione di legge; manifesta ingiustizia.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e l’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito e sollevando diverse eccezioni in rito; l’Università  degli Studi di Bari ha spiegato atto d’interventoad adiuvandum ex art. 50 c.p.a.
Le parti hanno depositato documentazioni e memorie conclusive e, all’udienza del 27 aprile 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di interesse.
A prescindere dalle note questioni connesse al perfezionamento del protocollo tra Università  di Bari e Azienda Policlinico relativamente alla individuazione dei parametri di corrispondenza tra le qualifiche del personale docente universitario e quelle del personale medico del servizio sanitario nazionale, la cui definizione costituisce il necessario presupposto per la piena attuazione dei principi fissati dal legislatore in tema di equiparazione dei medici universitari in attività  assistenziale, deve rilevarsi che nel caso di specie la ricorrente nella sua domanda non rivendica pretese giuridico economiche connesse alla mancata equiparazione con i medici del servizio sanitario nazionale (questione sulla quale si è peraltro recentemente più volte espresso questo Tribunale con varie pronunce, dichiarando l’inammissibilità  dei ricorsi nelle more della definizione del protocollo d’intesa e dei parametri di corrispondenza, nonchè in considerazione della corresponsione in atto in favore dei medici universitari di un’indennità  perequativa provvisoria e salvo conguaglio).
Con il ricorso in esame, viceversa, la prof. De Tommaso rivendica unicamente una diversa posizione funzionale nell’ambito dell’attività  assistenziale complementare svolta presso il Policlinico di Bari e ciò in ragione delle modificazioni intervenute nel frattempo nell’ambito del suo rapporto di impiego con l’Università , avendo conseguito a far data dall’1.9.2005, a seguito del superamento di apposita procedura selettiva, la qualifica di professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare Med/26- Neurologia.
In sostanza la ricorrente ritiene dovuta l’attribuzione di una posizione funzionale superiore come responsabile di struttura semplice per il solo fatto dell’aver conseguito nell’ambito del rapporto di impiego con l’Università  e nell’esercizio della funzione docente la superiore qualifica di docente di II fascia.
La ricorrente nel mancato adeguamento della posizione funzionale in ambito assistenziale ravvisa una lesione della dignità  della funzione docente e un vulnus dello stato giuridico del personale universitario, facendo leva sulla funzione accessoria, ma di necessaria complementarietà , intercorrente tra le funzioni docente e l’attività  assistenziale.
Deve in proposito rilevarsi che, quand’anche si volesse prescindere dai profili di ammissibilità  connessi alla insussistenza di apprezzabile interesse a ricorrere, l’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità  nell’ambito dell’attività  assistenziale – peraltro in assenza del perfezionamento del protocollo d’intesa e della definizione dei relativi parametri – deve rispondere non già  a criteri di mero automatismo bensì a obiettive esigenze organizzative dell’Azienda Policlinico di Bari, nel senso che l’attribuzione di funzioni apicali o di responsabile nell’ambito delle diverse strutture, semplici o complesse che siano, non può allo stato ritenersi automaticamente connessa con la posizione funzionale rivestita nell’ambito della funzione docente, non sussistendo alcuna norma o intesa in tal senso e non essendo prevista alcuna automatica riserva o priorità  nelle attribuzioni di incarichi di responsabilità  in favore di medici universitari rispetto ai medici del servizio sanitario nazionale.
Nè si ravvisa un vulnus dello stato giuridico del personale docente universitario per le ipotesi in cui l’attività  assistenziale complementare venga resa in posizione funzionale diversa da quella di responsabile della struttura, non sussistendo alcun automatismo previsto in via convenzionale (fatte salve le determinazioni che saranno adottate nell’ambito del protocollo d’intesa) ovvero da norma di legge o regolamentare.
Per le medesime ragioni non si comprende l’interesse fatto valere dall’Università  degli Studi di Bari con l’atto di intervento di che trattasi.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di interesse, prima che infondato.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra tutte le parti costituite e intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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