1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria – Parcheggi – Ante l. 122/1989 – Possibilità  ex art. 37 DPR 380/2001


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Accertamento di conformità  ex art. 36 DPR 380/2001 -Principio della doppia conformità  – Ambito di applicazione


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Sanatoria – Parcheggio a pian terreno – Ex lege 122/1989 art. 9 – Legittimità 
 

1. E’ possibile la sanatoria relativa alla costruzione di un parcheggio coperto, pur se realizzato antecedentemente all’entrata in vigore della Legge Tognoli, con conseguente possibilità  di applicazione della norma di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/2001.
 
2. Il principio della doppia conformità  del manufatto realizzato senza titolo edilizio, di cui all’art. 36 del citato D.P.R. 380/2001, vigente anche con riferimento all’ipotesi del comma 4 dell’art. 37, attiene unicamente all’accertamento di conformità  e comporta semplicemente l’onere di pagamento di una somma pari al doppio del contributo di costruzione. Al di fuori di siffatte ipotesi, sussiste la possibilità  di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
 
3. Non è ostativa alla possibilità  di sanatoria la circostanza che un parcheggio coperto sia stato realizzato al piano terreno, attesa la previsione di cui all’art. 9 della L.n. 122/1989.

N. 01354/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Columella Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Domenica Montaruli, con domicilio eletto presso Maria Domenica Montaruli in Bari, p.zza Umberto 62 c/o Romito; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 9547 del 13.06.2066, notificata il 15.06.2006;
– ove occorra, della nota prot. n. 11393 del 18.07.2006;
e con motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale prot. n. 12807/11, notificata in data 13.6.2011.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, Columella Francesco – proprietario di un suolo sito nell’abitato del Comune di Ruvo di Puglia tra le Via Marconi e D’Azeglio, ricadente in zona B2 e catastalmente identificato al fg 16 p.lla 436 – impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con concessione edilizia n. 8668/10197 del 3.7.71 il Comune intimato ha assentito la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale con indici non conformi alla normativa delle n.t.a. all’epoca vigenti ed in particolare con rapporto di copertura al 62,3% anzichè 50% e altezza massima m. 7,35 anzichè m. 8,00 (prevista dalle n.t.a. come altezza minima).
Nel corso dei lavori il ricorrente ha realizzato alcune opere in parziale difformità  rispetto al progetto originario e, nello specifico, opere che attengono ad una diversa articolazione delle tramezzature interne, alla realizzazione di un parcheggio coperto, ad un aumento dell’altezza del fabbricato e alla modifica del prospetto lungo via Marconi, (quest’ultima ha comportato un incremento della cubatura e un aumento del rapporto di copertura del 5,4%, che risulta pertanto non più di 62,3 % ma di 67,7%).
Per tali opere il ricorrente, con istanza del 6.6.05, ha chiesto il rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Con l’impugnato provvedimento il Comune intimato ha respinto la predetta istanza sul presupposto della non conformità  delle opere al P.R.G. vigente (approvato con delibera G. R. n. 282 del 15.4.99), comminando al ricorrente la sanzione di € 105.407,38.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 122/89; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 T.U. n. 380/01.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 772/06 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Nelle more, il comproprietario del fabbricato, Biagio Columella, in quanto destinatario di provvedimento di contenuto identico a quello gravato col presente ricorso, dopo averlo impugnato (ric. n. 1568/06) ed aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha conseguito il favorevole riesame delle determinazioni assunte dal Comune e una congrua diminuzione della sanzione, cui ha fatto seguito la declaratoria di improcedibilità  del ricorso.
Sulla medesima richiesta di riesame proposta dal ricorrente, il Comune di Ruvo di Puglia si è viceversa pronunciato negativamente, giusta determina dirigenziale prot. n. 12807/11.
Il ricorrente ha quindi impugnato tale ultimo provvedimento con motivi aggiunti, nei quali deduce i seguenti ulteriori vizi:
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 122/89; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ;
4) violazione dell’ordinanza T.A.R. Puglia Bari n. 772/06; eccesso di potere per contraddittorietà , disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 34T.U. n. 380/01.
Con sentenza di questo Tribunale n. 202/2012 del 20.1.2012, al fine di chiarire le circostanze connesse alla diversa e favorevole definizione di analoga istanza di sanatoria proposta dal comproprietario e di comprendere le determinazioni relativamente assunte dal Comune di Ruvo, sono stati disposti incombenti istruttori nei termini ivi indicati.
In data 29.2.2012 il Comune di Ruvo ha depositato quanto richiesto, producendo in giudizio il provvedimento di favorevole riesame adottato nei confronti del Columella Biagio, con cui in accoglimento dell’istanza l’importo dovuto a titolo di sanzione, pari a euro 93.798,85 è stato ridotto a euro 31.522,33.
All’udienza del 27 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’ambito della complessa vicenda amministrativa di che trattasi, appare risolutivo evidenziare che il tema decidendi si incentra intorno alla sussistenza o meno della possibilità  di sanatoria con riferimento al parcheggio coperto realizzato nel 1972 (atteso che il Comune di Ruvo di Puglia ha escluso dalla possibilità  di sanatoria per essere stato realizzato “ben diciassette anni prima dell’emanazione della legge Tognoli”, con conseguente inapplicabilità  della norma di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001), nonchè alle ulteriori difformità  connesse alla violazione dell’altezza minima e al maggiore indice di copertura ed alla maggiore cubatura.
Per quanto sopra l’istanza di riesame proposta dal ricorrente è stata respinta, procedendosi anzi all’aggiornamento della sanzione dovuta sino all’aprile 2011 rideterminata in euro 109.781, 67, confermandosi in tal modo il provvedimento prot. 60/30 oggetto del ricorso originario.
Con riferimento alla possibilità  di sanatoria del parcheggio al piano terreno, evidenzia il Collegio che, trattandosi di sanatoria, non appare rilevante la circostanza che il predetto parcheggio sia stato realizzato in epoca antecedente a quella dell’entrata in vigore della legge Tognoli.
Ed invero, la doppia conformità  di cui all’art. 36 del citato D.P.R. 380/2001 attiene all’accertamento di conformità  e comporta semplicemente l’onere di pagamento di una somma pari al doppio del contributo di costruzione; la doppia conformità  viene in rilievo anche nell’ipotesi del permesso in sanatoria, con riferimento all’ipotesi del comma 4 dell’art. 37, il quale prevede in tal caso: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”.
Al di fuori di siffatte ipotesi, sussiste la possibilità  di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. citato, che costituisce la normativa applicabile al caso in esame e nella quale non viene in rilievo il requisito della doppia conformità ; il chè appare oltretutto logico trattandosi appunto di sanatoria.
A prescindere da ogni altra considerazione, l’intervento della normativa di cui alla legge Tognoli comporta la possibilità  di sanatoria del locale parcheggio localizzato al piano terreno, nè appare ostativa alla possibilità  di sanatoria la circostanza che il predetto parcheggio è stato realizzato al piano terreno, atteso che l’art. 9 della l. 122/1989 prevede espressamente “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità  immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti”.
La determinazione dell’importo operata dal dirigente del Comune di Ruvo si supporta viceversa alla ritenuta non sanabilità  dell’opera con conseguente irrogazione della più grave sanzione pecuniaria sostitutiva della mancata demolizione, ipotesi che – per quanto sopra già  evidenziato – non ricorre nel caso di specie.
Anche con riferimento agli ulteriori profili, evidenzia il Collegio che dalla documentazione in atti l’impugnato provvedimento risulta illegittimo sotto vari profili, non risultando applicabile al caso in esame l’art. 34 del D.P.R. citato atteso che le opere in questione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 37.
Ed invero, gli impugnati provvedimenti, sia quello impugnato con il ricorso originario che quello impugnato con motivi aggiunti, sono viziati di eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto e per violazione dell’art. 9 l. 122/1989 e dell’art. 37 D.P.R. 380/2001, oltre che dei principi generali in tema di sanatoria.
In particolare, negli impugnati provvedimenti non si tiene in adeguata considerazione la circostanza che talune delle difformità  oggetto dell’istanza di sanatoria risultavano in tutto o in parte debitamente autorizzate dal titolo edilizio rilasciato nel 1972, così ad esempio quella relativa alla violazione dell’altezza minima del fabbricato, per la quale la difformità  realizzata ha determinato – come giustamente osservato dal ricorrente – una diminuzione del divario prescritto tra altezza minima e altezza realizzata.
Non sembra infatti adeguatamente considerata dall’Amministrazione la portata della licenza edilizia del 1972 con la quale si autorizzava l’esecuzione di un manufatto per vari aspetti non conforme alle previsioni urbanistiche, sia con riferimento alla superficie coperta che con riferimento alla cubatura e all’altezza minima.
La fattispecie in esame deve quindi trovare il suo parametro normativo di riferimento nell’art. 37 del D.P.R. 380/2001.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario e con i motivi aggiunti.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Ruvo di Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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