Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Benefici in favore delle vittime del dovere di cui all’art.1, co. 563, L.N. 262/05 – Parere Commissione medica ospedaliera – Sufficienza – Intervento del Comitato di verifica – Illegittimità 

Ove sia incontestato che il ricorrente rientri nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art.1, co. 563, lett. c), della L.N. 262/2005 (per lesioni permanenti riportate in conseguenza di eventi verificatisi in attività  di vigilanza ad infrastrutture civili e militari), devono essergli riconosciuti i benefici previsti dalla legge a seguito del parere favorevole della Commissione medica ospedaliera (art.3 D.P.R. 243/2006 e art. 5 e 8 del D.P.R. n. 510/1999) che esprime un giudizio definitivo sulle cause che hanno determinato l’invalidità  e sulla percentuale della stessa. E’ illegittimo, pertanto, il diniego dei suddetti benefici se motivato sulla scorta dell’ultroneo  -in quanto non prescritto dalla legge –  parere del Comitato di verifica.

N. 01351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Pietro Di Toma, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calafati n.133; 

contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – n. 122 del 31.7.2008, nonchè di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare del verbale n. 42 del 22.11.2007 della C.M.O. di Bari e del parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio n. 905 del 21.4.2008, delle note del Ministero della Difesa n. 137389 del 2.7.2008 e n. 161067 del 6.8.2008;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004, estesi alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati dall’art. 1, commi 562-563 e 564 della legge n. 266/2005;
e con MOTIVI AGGIUNTI:
-del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – n. 192 del 17.12.2008, nonchè di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare della nota pos. n.2/27398 del 23.12.2008;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Loredana Papa, su delega dell’avv. E. Toma e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo, notificato in data 11.11.2008 e depositato il successivo 26 novembre, è stato proposto gravame avverso il decreto ministeriale n.122/08 che ha negato al sig. Di Toma i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo estesi, per legge, alle vittime del dovere.
Nelle more del giudizio, tuttavia, il predetto decreto è stato revocato e sostituito da un nuovo provvedimento che ha nuovamente negato i benefici de quibus rettificando la motivazione e precisando che l’infermità  riscontrata al ricorrente non sarebbe riconducibile alle condizioni di cui al D.P.R. n.243/06. L’interessato ha dunque proposto motivi aggiunti, notificati il 10 febbraio 2009 e depositati il successivo 26 dello stesso mese.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e all’udienza del 29 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame va accolto.
Il ricorrente rientra evidentemente nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art.1, comma 563 della legge n.262/05; più precisamente la sua condizione è riconducibile alle previsioni di cui alla lettera c) di tale disposizione alla stregua della quale vanno considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici che abbiano subito un’invalidità  permanente in attività  di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in “attività  di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”. Egli, invero, ha subito le lesioni per cui è causa mentre prestava servizio di vigilanza ad infrastrutture militari nel comprensorio del 67° Battaglione Bersaglieri “Fagarè” di Persano.
La circostanza è, in punto di fatto, incontestata.
In questi casi è sufficiente il parere della Commissione medica ospedaliera in applicazione dell’art.3 del D.P.R. n.243/2006 e degli artt.5 e 8 del D.P.R. n.510/99. Questa esprime un giudizio definitivo sulle cause che hanno determinato l’invalidità  e sulla percentuale dell’invalidità  stessa senza necessità  di sottoporre la questione al Comitato di verifica.
L’intervento del Comitato di verifica infatti, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.243/2006, deve ritenersi limitato alla diversa ipotesi delle vittime del dovere di cui al diverso comma 564 del richiamato art.1 della legge n.266/2005.
Del tutto illegittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha richiesto anche il parere del Comitato di verifica. La Commissione aveva già  espresso parere positivo sulla riconducibilità  della patologia riscontrata nel ricorrente alle particolari condizioni ambientali in cui ha reso il servizio e tale giudizio doveva ritenersi definitivo.
Illegittimamente pertanto l’Amministrazione intimata ha negato i benefici sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di verifica.
3.- In sintesi il gravame va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidandole in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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