1. Pubblico impiego – Forze armate – Procedure selettive interne – Scorrimento graduatoria – Diniego – Illegittimità 


2. Procedimento amministrativo – Atto amministrativo – Domanda di trasferimento – Diniego – Illegittimità  per difetto di motivazione

1. L’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ha carattere generale e prioritario rispetto ad altri sistemi di reclutamento del personale, anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 14); in virtù di tanto deve ritenersi illegittima la decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria, ove non sia basato su norme di rango primario o secondario.


2. Il provvedimento amministrativo avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di trasferimento, deve essere ritenuto illegittimo, qualora risulti sfornito di motivazione in ordine alle ragioni ostative all’assegnazione dell’istante nella sede di servizio richiesta.

N. 01334/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2012, proposto da: 
Pietro Barbieri, rappresentato e difeso dall’avv.to Maurizio Cafiero, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento di cui al foglio n. 180317/12 del 02/04/2012 del Comando Regionale Puglia, a firma del Comando prov.le di Bari della Guardia di Finanza, sezione personale e affari generali, e di cui al foglio n. 173426/12, in data 29/03/2012, del Comando Regionale Puglia, avente ad oggetto “richiesta di scorrimento graduatoria – piano impieghi periferico 2012 Brigadiere Barbieri Pietro “842039Y”, notificato in data 05/04/2012, concernente l'”inammissibilità ” della richiesta del ricorrente di scorrimento della graduatoria nell’ambito del piano degli impieghi periferico 2012;
– nonchè di ogni atto presupposto e connesso pure non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Cafiero ed Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di cui al foglio n. 180317/12 del 02 aprile 2012, e di cui al foglio n. 173426/12, in data 29 marzo 2012, del Comando Regionale Puglia, riguardanti il rigetto dell’istanza di trasferimento del ricorrente, Brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso Bari, verso il Reparto della Provincia di Lecce;
– il ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione di legge nonchè di eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, errata presupposizione, difetto di motivazione, irrazionalità , illogicità  e contraddittorietà  manifesta, prospettando in particolare che il denegato trasferimento risulterebbe dovuto in base allo scorrimento della graduatoria in essere, secondo quanto stabilito dalla stessa circolare n. 379389/2009 del Comando Generale, richiamata nei provvedimenti impugnati;
– l’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato dettagliata relazione del Comandante Regionale, eccependo l’infondatezza del gravame, non essendo a suo dire utilizzabile lo scorrimento della graduatoria di cui al Piano degli impieghi, pur risultando la disponibilità  del posto presso la sede di servizio di Lecce;
– alla camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
– il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, risultando i provvedimenti impugnati sforniti di motivazione in ordine alle precise ragioni ostative all’assegnazione del ricorrente nella specifica sede di servizio richiesta;
– infatti, l’unica ragione ivi testualmente indicata consistente nell’asserita impossibilità , nella fattispecie, di effettuare lo scorrimento della graduatoria – come per altro già  statuito da questa Sezione in casi analoghi (sent. 3 agosto 2011, n. 1261) – non risulta trovare positivi riferimenti nè nella richiamata circolare n. 379389/2009 del Comando Generale nè, tantomeno, in norme di rango primario o secondario;
– pur se in riferimento alle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, l’istituto dello scorrimento ha carattere generale e prioritario, per ragioni anche di contenimento della spesa pubblica (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 14) rispetto ad altri sistemi di reclutamento del personale;
– secondo il meccanismo pianificato nella citata Circolare, “è indifferente che la disponibilità  del posto oggettivamente determinato sia occupato dal rinunciatario piuttosto che dall’aspirante che segue in graduatoria” (Consiglio di Stato sez. IV 26 marzo 2010, n. 1764);
– non sussistono conclusivamente nella fattispecie, secondo quanto indicato negli atti impugnati, ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto al generale utilizzo della graduatoria;
Ritenuto pertanto, per i suesposti motivi, che il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto annullati i provvedimenti impugnati.
Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria