1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando di gara – Clausole immediatamente lesive – Impugnazione – Termini


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Domanda di declaratoria di nullità  ex art. 21-septies l.n. 241/90 – Ammissibilità  – Limiti


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Bando di gara – Deposito ricorso – Termini – Dimidiati – Conseguenze

1.  Le clausole del bando di gara immediatamente lesive sono soggette ad onere di immediata impugnazione i cui termini, ai sensi dell’art. 120, co.5 cod. proc. amm., spirano dopo il trentesimo giorno decorrente da quello della loro pubblicazione in G.U. (nella specie, la gara per la pulizia e sanificazione del canile municipale era riservata alle sole associazioni protezionistiche ed animaliste iscritte all’albo regionale, titolo non in possesso della ricorrente che, per tale ragione, avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis).


2. Non può essere accolta la domanda di declaratoria di nullità  del provvedimento impugnato qualora non sia in esso ravvisabile alcun vizio riconducibile alla speciale categoria della “nullità  provvedimentale” di cui all’art. 21-septies l.n. 241/90, bensì unicamente vizi di violazione di legge ex art. 21-octies l.n. 241/90.


3. àˆ fondata, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 120, co.3, 119, co. 2 e 45, co.1 cod. proc. amm., l’eccezione d’inammissibilità  per tardività  del deposito del ricorso qualora avvenga oltre il termine dimidiato in materia di appalti pubblici  di 15 giorni dall’ultima notifica. 


* * * 
Vedi Cons. St. sez. V, sentenza 15 luglio 2013,  n. 3801 – 2013; ric. n. 8262 – 2012


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N. 01321/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2012, proposto da: 
Mapia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Alimonda e Mariangela Bux, con domicilio eletto presso Mariangela Bux, in Bari, via Calefati, 20; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Domenico Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, via Davanzati, 33; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia, in Bari, via Dalmazia,70; 

nei confronti di
Ente Nazionale Protezione Animali, Lega Nazionale Difesa del Cane di Trani; 

per l’annullamento e/o l’accertamento della nullità 
previa sospensiva
– del bando di gara con procedura aperta n. 7/2012, pubblicato sulla G.U. in data 14.02.2012, con cui il Comune di Barletta ha disposto una procedura aperta per la scelta dell’affidatario della “gestione del servizio del rifugio comunale e della attività  per garantire il benessere degli animali ivi ricoverati”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Maria Scattaglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe la società  ricorrente, quale precedente aggiudicataria del servizio di pulizia e sanificazione del rifugio per cani e del canile sanitario del Comune di Barletta, chiede l’annullamento e/o la declaratoria di nullità  del bando di gara mediante procedura aperta n. 7/2012, pubblicato sulla G.U. in data 15 febbraio 2012, con cui la predetta Amministrazione ha inteso affidare la gestione del servizio per la durata di due anni, nella parte in cui ammette a partecipare, in esecuzione dell’art. 45 L.R. Puglia 4/2010, esclusivamente le associazioni protezionistiche ed animaliste iscritte all’albo regionale;
– a sostegno della propria azione, deduce censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 commi 1 e 2 L. 266/1991, art. 14-bis L. 281/1991 come aggiunto dall’art. 2 comma 371 L. 244/2007) nonchè dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza, libertà  di stabilimento e libera prestazione dei servizi come recepiti nella direttiva 2004/18/CE, sollevando altresì eccezione di incostituzionalità  dell’art. 14 comma 2 – bis L.R. Puglia 12/1995 aggiunto dall’art. 45 L.R. Puglia 4/2010, per contrasto con gli art. 3, 41, 97 e 117 comma 3 Cost.;
– si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Barletta che la Regione Puglia, eccependo preliminarmente l’irricevibilità  del gravame per tardività  sia della notifica del ricorso che del successivo deposito ed evidenziando, quanto al merito, l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte;
– alla camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
– per giurisprudenza consolidata, risultano immediatamente lesive e soggette ad onere di immediata impugnazione le clausole del bando che stabiliscono, con prescrizioni inequivoche, requisiti di partecipazione alla procedura selettiva non posseduti dal ricorrente (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003, n. 1; id. 7 aprile 2011, n. 4 ; T.A.R. Liguria sez. II 29 marzo 2012, n. 445);
– l’impugnativa in esame attiene a prescrizione del bando di gara immediatamente lesiva, in quanto direttamente escludente la partecipazione alla gara della società  ricorrente, non in possesso del requisito, richiesto a pena di esclusione, dell’iscrizione all’albo regionale delle associazioni protezionistiche ed animaliste di cui alla L.R. 12/95, trattandosi di gara interamente riservata a tali soggetti;
– ai sensi dell’art. 120 comma 5 cod. proc. amm. per l’impugnazione degli atti concernenti le procedure di affidamento di appalti pubblici “il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già  impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”;
– che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando impugnato è pacificamente avvenuta il 15 febbraio 2012, ragion per cui l’impugnativa doveva essere proposta entro e non oltre il termine decadenziale del 16 marzo 2012, mentre è stata spedita per la notifica soltanto il 13 aprile 2012, con conseguente manifesta irricevibilità  del gravame;
– che non emergono ragioni per accogliere la concorrente domanda dichiarativa della nullità , sottoposta a termine decadenziale più ampio di 180 giorni (art. 31 c. 4 cod. proc. amm.), non ravvisandosi nella fattispecie alcun vizio idoneo a ricondursi alla speciale categoria della nullità  provvedimentale di cui all’art. 21-septies L.241/90, venendo in questione, secondo la prospettazione della parte, soltanto vizi di violazione di legge ex art. 21-octies, L. n. 241/1990;
– che, inoltre, è fondata la stessa ulteriore eccezione di inammissibilità  per tardività  del deposito del ricorso, effettuato il 7 maggio 2012, quindi ben oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica, risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 120 comma 3, 119 comma 2 e 45 comma 1 cod. proc. amm.;
Ritenuta per tanto l’irricevibilità  del gravame;
Considerato che le spese debbano seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, tenuto conto, per la quantificazione, della costituzione in giudizio della Regione nei limiti dell’interesse a contestare l’eccepita incostituzionalità  della legge regionale 4/2010.
Vista successivamente al passaggio in decisione del ricorso l’istanza, depositata in data 11 giugno 2012, dal difensore della ricorrente, avente ad oggetto la fissazione di nuova udienza, stante l’asserita mancata ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione in camera di consiglio;
Rilevata l’effettiva trasmissione del suddetto avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla predetta difesa ex art. 136 cod. proc. amm., come da ricevuta elettronica di avvenuta consegna di cui agli atti, la quale equivale, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) “salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta” e ritenuta pertanto del tutto inammissibile la suddetta istanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società  ricorrente alla refusione delle spese processuali, in misura, rispettivamente, di 2.500 euro in favore del Comune di Barletta e di 1.500 euro in favore della Regione Puglia, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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