Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Omessa impugnazione atto presupposto –   Inammissibilità  –  Ragioni

L’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso gli atti successivi che costituiscono mera riproduzione del provvedimento inoppugnato.

N. 01318/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2009, proposto da: 
Carlo Iacobellis, Angela Montenegro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Albanese e Filippo Panessa, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Abate Gimma n.94; 

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti; 

nei confronti di
Francesco Maselli e Vincenza Tagariello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruscigno e Maria Maselli, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via De Rossi n.16; 

per l’annullamento
del diniego comunicato dal Funzionario Responsabile della Ripartizione Tecnica – Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Acquaviva delle Fonti in data 9.6.2009, prot. n. 11424, in ordine alla mancata applicazione delle sanzioni repressive avverso la concessione edilizia n. 58/85 del 9.7.1985 e la concessione edilizia n. 94/89 del 30 novembre 1989 rilasciate alla società  C.I.ED. a r.l.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri Francesco Maselli e Vincenza Tagariello;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Muscatello, su delega dell’avv. G. Albanese, avv. G. Ruscigno e avv. M. Maselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe parte ricorrente impugna la nota a firma del Funzionario Responsabile della Ripartizione Tecnica – Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Acquaviva delle Fonti, datata 9.6.2009, prot. n. 11424, recante diniego di applicazione di sanzioni repressive avverso la concessione edilizia n. 58/85 del 9.7.1985 e la concessione edilizia n. 94/89 del 30 novembre 1989 rilasciate alla società  C.I.ED. a r.l..
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La predetta nota è invero meramente riproduttiva di precedente rigetto risalente al 2006 (cfr. nota prot. n.12918 versata in atti) rimasto inoppugnato e, peraltro, espressamente richiamato nella nota oggetto del presente gravame e neanche in questa sede oggetto di contestazione.
Del resto, che non sia stata riaperta alcuna istruttoria emerge con chiarezza dal tenore del più recente provvedimento; e di tanto è consapevole anche parte ricorrente la cui difesa tenta invero una riapertura dei termini imputando la nuova richiesta di sanzioni repressive avverso i predetti titoli concessori -rispetto alla quale l’Amministrazione ha confermato il precedente diniego- a soggetto diverso (la sig.ra Angela Montenegro, coniuge del sig. Carlo Iacobellis, anzichè al sig. Iacobellis stesso, entrambi odierni ricorrenti).
Basti in proposito osservare che, quand’anche si volessero tralasciare gli eccepiti profili di carenza di legittimazione per non essere la sig.ra Montenegro proprietaria dell’immobile in cui risiede, in ogni caso la legittimazione stessa resterebbe ancorata al medesimo criterio di collegamento fatto valere nel 2006 (cioè allo stesso immobile), consentendo con un mero espediente l’elusione di termini previsti dalla legge a pena di decadenza.
Ad ogni buon conto la pregressa nota, di cui quella oggi impugnata è meramente riproduttiva, come detto, non è stata gravata neanche in questa sede sebbene espressamente richiamata.
2.- In sintesi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con consequenziale condanna alle spese di parte ricorrente in solido nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese di giudizio liquindandole in complessivi €3000,00 da attribuire in parti uguali al Comune resistente (€1.500,00) e ai controinteressati (€1.500,00 complessivi).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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