1.    Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Comparto edificatorio – Procedimento – Diffida adesione consorzio – Atto lesivo


2.    Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Attività  edilizia privata – Comparto edificatorio – Procedimento – Decreto di esproprio – Indennità  –  Inammissibilità  – Fattispecie 

1.    L’atto di diffida con cui i proprietari delle aree ricadenti in un comparto edificatorio vengono intimati ad aderire al Consorzio sotto minaccia di esproprio, ai sensi dell’art. 15 L.R. Puglia n. 6/1979, non può qualificarsi come atto endoprocedimentale rispetto al successivo decreto di esproprio, bensì quale atto conclusivo del procedimento di attuazione del comparto, completo di tutti gli elementi ed indicazioni sufficienti a far sì che il proprietario percepisca la lesività  delle determinazioni assunte. Come tale, è immediatamente impugnabile.


2. àˆ inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento di un decreto di esproprio emanato nell’ambito della procedura di attuazione di un comparto edificatorio ex art. 15 L.R. Puglia n. 6/1979, quando il suddetto decreto contempla quale indennità  di esproprio il trasferimento in favore degli espropriati della stessa superficie fondiaria che sarebbe spettata in ipotesi di volontaria adesione al Consorzio.

N. 01317/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01859/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2010, proposto da: 
Donato Tumolo e Carmela Barile, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele n.193; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Testini, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Di Gioia in Bari, alla via Argiro n.135; 

nei confronti di
Consorzio del Comparto I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Nicolai n.29; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
a) del decreto di esproprio n. 40 del 28.09.2010 – rep. n. 2966 del 28.09.2010- notificato il successivo 29 settembre, con il quale il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Ruvo di Puglia ha disposto l’espropriazione di un suolo di proprietà  dei ricorrenti, riportato in catasto al fg. 18/a, part.lla 612, “in favore del Comparto I””; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi, ove occorra; 1) la “diffida ad aderire al Consorzio Comparto I””, datata 14.1.2010, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Catasto del Comune di Ruvo di Puglia; 2) la nota prot. n. 17186 del 22.7.2010, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia, con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia e del Consorzio del Comparto I;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Medina, avv. C. Testini e A. Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente impugna il decreto di esproprio emesso in relazione a particella di sua proprietà  ricompresa nel Comparto I previsto dallo strumento urbanistico generale del Comune di Ruvo e per l’attuazione del quale era stato approvato apposito piano lottizzativo
L’esproprio è stato pronunziato a seguito ed in attuazione della variante al p.d.l. in parola, approvata con deliberazione di C.C. n.14 del 7.5.2009 che espressamente aveva previsto l’applicazione dell’art.15 della l.r. n.6/79. In particolare, per quel che qui rileva, tale disposizione -al comma 8- contempla altrettanto espressamente che il Comune proceda “¦all’esecuzione d’ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto”.
Va precisato che il comparto in questione risulta destinato per la metà  ad edilizia residenziale privata e per la parte restante ad edilizia residenziale pubblica, giusta localizzazione di tale intervento disposta ex art.51 della legge n.865/1971 con deliberazioni di C.C. n.111/1996 e n.2/1997.
L’esproprio veniva preceduto da apposito atto di diffida -datato 14 gennaio 2010 e ricevuto dagli odierni ricorrenti il 18 gennaio successivo- con cui si invitava ad aderire al costituito Consorzio sotto espressa minaccia di esproprio; e, a sua volta, la costituzione del Consorzio veniva preceduta da ripetuti inviti ad aderire al Consorzio stesso versati in atti (cfr. produzione del Consorzio contro interessato dell’11.12.2010).
Costituitisi in giudizio, sia l’Amministrazione comunale intimata sia il Consorzio controinteressato hanno eccepito la tardività  e l’inammissibilità  del proposto gravame, prima ancora dell’infondatezza.
All’udienza del 31 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Le eccezioni preliminari sono fondate e meritano accoglimento.
In particolare l’inammissibilità  del gravame per carenza di interesse si apprezza sotto un duplice profilo.
In primo luogo sotto il profilo della mancata tempestiva impugnazione del predetto atto di diffida che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non può qualificarsi come atto endoprocedimentale rispetto al decreto di esproprio ma, piuttosto, quale atto conclusivo del procedimento di attuazione del comparto ex art.15 della richiamata l.r. n.9/79, completo di tutti gli elementi ed indicazioni sufficienti a far sì che parte ricorrente stessa percepisse la lesività  delle determinazioni assunte (approvazione della variante al p.d.l., avvenuta costituzione del Consorzio e minaccia di esproprio). Tanto più che gli odierni ricorrenti avevano già  sottoscritto la convenzione attuativa del comparto in questione in data 18 settembre 2008 con espressa previsione dell’obbligo di costituzione del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art.15 più volte richiamato, sebbene sottoposta alla condizione -testuale- “..della definitiva approvazione, nei modi di legge, del ripetuto progetto di variante quale risultante dagli elaborati..”; progetto -si ribadisce- approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 14 del 7 maggio 2009 e, peraltro, proposto anche dagli stessi ricorrenti.
Nessuna omessa notifica o comunicazione può dunque essere opposta -come pretenderebbero i ricorrenti- a sostegno dell’asserito mancato perfezionamento dell’iter procedurale contemplato dall’art.15 stesso.
In ogni caso la carenza di interesse al presente gravame si apprezza anche sotto diverso e decisivo profilo. L’impugnato decreto contempla quale indennità  di esproprio il trasferimento in favore degli espropriati della stessa superficie fondiaria che sarebbe spettata in ipotesi di volontaria adesione al Consorzio (la circostanza è incontestata in punto di fatto); sicchè nessuna concreta utilità  i ricorrenti potrebbero ricavare dall’annullamento del decreto di esproprio gravato.
Se lesione vi è stata la stessa sarebbe da ricondurre agli atti di pianificazioni collocati a monte e non impugnati.
Nè possono trovare ingresso le contestazioni relative all’estensione dell’area da trasferirsi a titolo di indennità  poichè contenute in memoria non notificata (quella prodotta il 24.5.2012) e, comunque, afferenti al relativo quantum e, quindi, sottratte alla giurisdizione di questo Tribunale.
3.- In sintesi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile rispetto all’atto di diffida e, comunque, inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, comunque, inammissibile per carenza di interesse. Condanna parte ricorrente in via solidale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione comunale e del Consorzio controinteressato quantificandole in €1.000,00 (mille/00) per ogni parte, oltre accessori di legge. Pone inoltre a carico dei ricorrenti stessi e sempre in via solidale il compenso del verificatore di cui si conferma la liquidazione in €1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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