Giurisdizione – Escussione di graduatorie di concorso successive alla procedura concorsuale – Giurisdizione del G.A.  – Non sussiste

Sussiste la giurisdizione del g.o. qualora la controversia afferisca sostanzialmente all’escussione di graduatorie di concorso e che, pertanto, si collochi in una fase successiva alla procedura concorsuale, questa soltanto riservata alla giurisdizione amministrativa.
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 12 novembre 2013, n. 5371 – 2013; ric. n.1466 – 2013 
                                                                        *

N. 01314/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2011, proposto da: 
Daniela Travisani, rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Accettura, con domicilio eletto presso l’avv.Mara Fatone in Bari, via De Rossi n. 15; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; 

nei confronti di
Daniela Barbara Lenoci, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A; Vittorio Maria Nunziante, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172; Alessandro Maggio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Robertis e Francesco De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; Francesco Patruno, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A; Maria Tina Morra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

-della delibera della g.p. della provincia di barletta-andria-trani n. 210 del 31.12.2010 avente ad oggetto “scorrimento graduatoria concorsi pubblici per esami per 23 posti per varie categorie e qualifiche. utilizzo graduatorie approvate da altri enti. autorizzazione comando. atto di indirizzo” nella parte in cui dispone l’utilizzo per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle graduatorie ancora valide di altri enti secondo il criterio “delle più recenti graduatorie ancora valide”;
– della determinazione del dirigente settore Personale n. 236 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Utilizzo graduatorie approvate da altri enti. Deliberazione di G.P. n. 210 del 31.12.2010” nella parte in cui dispone l’utilizzo per la copertura di n. 5 posti vacanti di cat. D – Profilo tecnico delle graduatorie relative alla medesima posizione dei comuni di Canosa e Minervino e la conseguente assunzione dei relativi idonei;
– di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare, ove occorra:
a) degli eventuali provvedimenti con cui sono stati recepiti i relativi contratti di assunzione;
b) della nota della Provincia BAT indirizzata al Comune di Minervino prot. n. 003487 del 31.12.2010 avente ad oggetto “richiesta di utilizzazione delle graduatorie concorsuali”;
c) della nota della Provincia BAT indirizzata al Comune di Canosa di Puglia prot. n. 35235 del 31.12.2010 avente ad oggetto “richiesta di utilizzazione delle graduatorie concorsuali”;
nonchè per il risarcimento
– di tutti i danni patiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati da quantificarsi con riferimento alle retribuzioni non percepite ed alla ricostruzione di carriera;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, di Daniela Barbara Lenoci, di Vittorio Maria Nunziante, di Alessandro Maggio, di Francesco Patruno e di Maria Tina Morra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. B. Accettura, F. Lofoco, M. Didonna, G. Bavaro, R. De Robertis e Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

-Rilevato che:
a) con precedenza ordinanza di questa Sezione n.421/2011 si era ritenuto di trattenere la giurisdizione in relazione al ricorso in epigrafe sul presupposto che oggetto del gravame fosse un atto di organizzazione con il quale era stata operata la scelta -a monte- della copertura dei posti per cui è causa attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti a partire da quelli ricompresi nel territorio della Bat e con preferenza per le graduatorie più recenti in corso di validità ;
b) tuttavia la predetta decisione cautelare è stata oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato che, con distinte ordinanze della quinta Sezione (nn.4881, 2680, 2681 e 2684 del 2011), ha posto l’attenzione sul problema giurisdizione espressamente declinandola in particolare nella prima delle richiamate decisioni, sul presupposto che la controversia afferisca sostanzialmente all’escussione di graduatorie di concorso e che, pertanto, si collochi in una fase successiva alla procedura concorsuale, questa soltanto riservata alla giurisdizione amministrativa;
-Ritenuto di aderire all’orientamento espresso dal giudice di appello e, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione si dispone, in virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a., la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese relative a questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria