1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Istanza per  il riconoscimento dell’infermità  come dipendente da causa di servizio – Parere del Comitato di verifica – E’ unico organo competente


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Istanza per  il riconoscimento dell’infermità  come dipendente da causa di servizio – Parere negativo del Comitato di verifica – Diniego – Obbligo di puntuale motivazione – Non sussiste – Ragioni

1. Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001, il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  contratta dal pubblico dipendente è stato rimesso in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio (donde l’irrilevanza, nella specie, del parere favorevole per il ricorrente reso dal Centro Militare di Medicina Legale).


2. E’ legittimo il diniego del riconoscimento della causa di servizio dell’infermità  contratta dal dipendente motivato tramite il rinvio all’articolato parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Infatti,  non sussiste alcun obbligo per la p.A. che ritenga di conformarsi al suddetto parere di chiarire le ragioni dell’adesione, essendo la motivazione viceversa  necessaria nella sola ipotesi in cui la stessa p.A. disponga di elementi tali da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato.

N. 01310/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2008, proposto da: 
Vincenzo Fortunato, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Antonella Roselli in Bari, via Dante, 25; 

contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio c/o Ministero Economia e Finanze; 

per l’annullamento
del decreto del direttore di amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (direzione di amministrazione ” sez. Equo Indennizzo) n. 2377/07 dell’1 10.2007, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare dei pareri del comitato di: verifica per le cause di servizio n. 210/06 del 6.11.2006 e n. 250/07 del 6.9.2007,con cui si dispone che le infermità  “sindrome depressiva ansioso persistente” ed “epatopatia steatosica da iperlipemia” patite dai ricorrente non dipendono da causa di servizio;
e per l’accertamento,
ai fini giuridici ed economici, della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità , con conseguente condanna della P.A. al pagamento delle somme relative al trattamento economico spettante, in favore del ricorrente oltre interessi legali da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. A. Roselli e avv. dello Stato G. Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del direttore di amministrazione del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri (direzione di amministrazione Sez. Equo Indennizzo) n. 2377/07 dell’1 10.2007, nonchè i pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 210/06 del 6.11.2006 e n. 250/07 del 6.9.2007,con cui le infermità  riscontrate al ricorrente non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, deducendone l’illegittimità  per violazione dell’art. 10, comma 6 del DPR. N. 641/2001, degli artt. 11 e 14 del DPR. n.641/2001 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione, contraddittorietà  e travisamento.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che l’impugnato provvedimento di diniego è motivato sulla scorta suindicati pareri resi dal Comitato di Verifica.
Assume il ricorrente che il Centro Militare di Medicina legale – CMO – di Bari con verbale del 24 settembre 2004 aveva riconosciuto la dipendenza della causa di servizio delle sue infermità .
Il Collegio rileva che con l’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all’organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Puglia – Bari n. 400/2012, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV n. 2243/2008), dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che non sussiste un obbligo dell’amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato – che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente – di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo.
Un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI n. 653/2011, T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  sofferte da pubblici dipendenti, per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che delimitano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità  del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, sezione V n. 2093/2012 , Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008).
L’impugnato decreto è pertanto legittimo poichè conforme ai pareri resi dal Comitato di verifica, le cui considerazioni non appaiono inficiate da quei suindicati vizi logici, la cui sussistenza, non configurabile nella fattispecie in esame consentirebbe al giudice amministrativo di operarne il relativo sindacato.
Pertanto il giudizio conclusivo formulato dal Comitato risulta adeguatamente motivato nell’escludere che le ordinarie condizioni di lavoro cui era sottoposto il ricorrente comportassero ex se elementi di gravosità  tale da giustificare l’insorgere delle patologie riscontrata al ricorrente.
Nè appaiono configurabili nel caso in esame irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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