Giurisdizione – Risoluzione di un contratto per inadempimento del privato – Giurisdizione del G.A.  – Non sussiste

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui venga impugnata una delibera comunale con la quale è stata dichiarata la risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento dell’impresa; ciò in quanto il provvedimento della p.a. non integra gli estremi dell’atto autoritativo, bensì paritetico, atteso che la posizione giuridica facente capo al privato, eventualmente lesa dal citato provvedimento, ha consistenza di diritto soggettivo, trovando la sua fonte nel rapporto contrattuale.

N. 01304/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03186/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3186 del 1997, proposto da: 
Impresa Lavori e Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Giorgino, Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe De Candia, Ottavia Matera, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

per l’annullamento
– della deliberazione della giunta comunale n. 253/97 del 25.06.1997, comunicata il 25.07.1997, relativa alla risoluzione del contratto n. 3869 di rep. del 14.03.1987, riguardante i lavori di costruzione dell’edificio scolastico di via indipendenza, in andria;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso;.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Di Modugno e avv. Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La società  ricorrente, a seguito di aggiudicazione della gara di appalto per la costruzione dell’edificio scolastico di via Indipendenza, dopo la stipulazione del contratto n. 3869 REP del 14.3.1987, in data 11.4.1987 ha conseguito l’immissione in possesso, con un termine di mesi ventiquattro per il completamento dei lavori.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori è intervenuta una prima variante in data 23.12.1988 nonchè una seconda variante, dapprima approvata dalla Giunta municipale in data 17.12.1991 e successivamente revocata dalla stessa G.m. con delibera dell’1.7.1992, ravvisandosi la violazione dell’art. 9 comma 5 del d.l. 840/1987.
Assume la ricorrente che i lavori sono stati oggetto di sospensione dal 15.10.1987 al 5.10.1988, nonchè dal 10.4.1989 a tempo indeterminato, in attesa dell’approvazione della seconda perizia di variante.
Essendo stata revocata l’approvazione della seconda perizia di variante il termine di sospensione dei lavori non ha mai ripreso a decorrere, nonostante una formale diffida in tal senso notificata dall’impresa ricorrente.
àˆ infine intervenuta l’impugnata delibera G.m. 253/1997 con cui il Comune ha dichiarato al risoluzione del contratto 3869/87 per inadempimento dell’impresa appaltatrice, intimando la consegna anticipata dell’opera e fatta salva l’azione di risarcimento danni.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione e falsa applicazione degli art. 27 e 28 R.D. 350/1895, nonchè eccesso di potere e difetto di motivazione e per falsa ed erronea presupposizione in fato e in diritto, in relazione alla circostanza che il Comune non avrebbe in ipotesi assegnato alla ricorrente il prescritto termine per l’adempimento prima di disporre la risoluzione del contratto, nonchè in relazione alla circostanza che erroneamente il Comune avrebbe ritenuto ricorrere l’inadempimento della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, nonchè contestando – in subordine – le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 6/1998 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, non ravvisandosi i presupposti processuali (difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo).
Con decreto presidenziale 1991/2008 il ricorso in esame è stato dichiarato perento ma tuttavia tale decreto è stato revocato, in accoglimento del ricorso in opposizione spiegato dalla ricorrente, con conseguente reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.
Dopo il deposito di memoria conclusionale da parte del Comune di Andria, il ricorso è stato infine introitato per la decisione all’udienza del 12 aprile 2012.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che, come già  evidenziato nella parte motiva dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 6/1998 del 9.1.1998, non ricorre nel caso in esame la giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
Ed invero, l’impugnata delibera G.m. n. 253/1997, con cui il Comune di Andria ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’impresa, non integra gli estremi dell’atto autoritativo, bensì paritetico, atteso che la posizione giuridica facente capo alla ricorrente ed asseritamente lesa dal citato provvedimento ha consistenza di diritto soggettivo, trovando la sua fonte nel rapporto contrattuale siglato tra le parti in data 14.3.1987.
La pretesa fatta valere dalla ricorrente, alla stregua della combinata lettura del petitum e della causa petendi, attiene alla contestazione dell’inadempimento rispetto agli accordi contrattuali, risultando conseguentemente devoluta al Giudice Ordinario, secondo orientamento monolitico della Corte di Cassazione e della giurisprudenza in genere.
In tal senso deve pertanto provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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