1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio  – Provvedimento soprassessorio – Cessazione della materia del contendere – Non si verifica


2. Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Provvedimento conclusivo – Caratteristiche

1. Il provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo emesso in pendenza di un giudizio promosso avverso il silenzio della p.A., qualora abbia natura meramente soprassessoria o interlocutoria non determina la cessazione della materia del contendere.
 
2. Il provvedimento conclusivo del procedimento per ritenersi tale deve essere caratterizzato da un contenuto dispositivo, ovverosia deve contenere un precetto idoneo a modificare la situazione giuridica del destinatario (nella specie la p.A. ha concluso il procedimento con un atto che rinviava all’adozione di un ulteriore atto l’adempimento degli obblighi provvedimentali).

N. 01072/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2012, proposto da: 
Due Emme S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n.25; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P.Amedeo n. 26; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
del silenzio serbato in relazione alla conclusione del procedimento avviato con la comunicazione prot. n. 101258 del 26.4.2011 a firma del Direttore della Ripartizione Solidarietà  del Comune di Bari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. A. Bagnoli , A. Farnelli e F.sco Rubino, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la società  ricorrente di essere titolare di un laboratorio di analisi, operante – a livello ambulatoriale- in regime di accreditamento e convenzione con la ASL BA per la branca di patologia clinica.
Con nota n. 101258 del 26.4.2011, il Direttore della Ripartizione Solidarietà  Sociale del Comune di Bari comunicava alla società  ricorrente l’avvio di un procedimento amministrativo, a seguito dell’atto propulsivo della ASL di BARI, Dip. di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità  Pubblica-Polizia Sanitaria, giusta nota prot. n. 052163 UOR24 del 25.03.2011 che denunciava varie carenze strutturali del laboratorio.
Con detta nota il Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL BA, “dichiarata la non rispondenza strutturale ai requisiti minimi previsti per la prosecuzione dell’attività  di cui in premessa, in richiamo ai contenuti di cui al DPR 14 gennaio 1997, alla L.R. 8/2004 ed al relativo Regolamento di attuazione 3/05 e s.m.i.”, chiedeva l’ avvio delle procedure per l’ applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 della citata L.R. 8/2004 nei confronti del laboratorio gestito dalla ricorrente nei locali di via Magna Grecia 11.
Nella comunicazione di avvio si evidenziava che “entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte della Due Emme S.r.l., questo Comune adotterà  apposita ordinanza sindacale per gli adempimenti necessari per il superamento dei rilievi di cui alla nota in oggetto prot. n.052163 UOR 24 del 25.03.2011 ASL BA Polizia Sanitaria, assegnando un termine a tal fine, come previsto dalla L.R. Puglia n. 8/2004 e s.m.i. – art. 15”.
Nella nota comunale si comunicava, dunque, l’avvio di un procedimento amministrativo a carico della società , conseguente agli accertamenti effettuati ed alle carenze riscontrate, che, pur se non esplicitamente qualificato, in base alle premesse contenute nell’atto ed al richiamo dell’art. 15 L.R 8/2004 (rubricato “Sanzioni” che testualmente recita:
” omissis
6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le Autorità  competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta giorni.
omissis
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6 mila.”), può definirsi di duplice natura: di regolarizzazione e sanzionatorio.
Ne seguiva la contestazione, in sede partecipativa, da parte della società  degli addebiti formulati e l’esecuzione di adempimenti istruttori da parte del Comune procedente, previa reiterata sollecitazione da parte della Regione e dell’ASL BA entrambe interessate all’esito del procedimento avviato a causa degli evidenti risvolti sull’accreditamento e sull’opportunità  di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies d.lgs 502/92.
Nonostante i ripetuti contatti istruttori tra le autorità  interessate e la società  ricorrente, il procedimento avviato non veniva concluso, sicchè la società  ha adito questo Tar per sentire dichiarare l’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con la nota n. 101258 del 26.4.2011, allegando, peraltro, di non aver più ricevuto alcun rimborso dall’ASL BA, per l’attività  erogata in regime di accreditamento a causa della pendenza del predetto procedimento.
All’udienza del 27.4.2012, di discussione del ricorso, la difesa di parte ricorrente ha invocato l’adozione di una sentenza di condanna nei confronti dell’ente comunale a concludere il procedimento, nonostante la intervenuta determinazione dirigenziale del comune di Bari del 27.2.2012 , n. 2012/200/00088, rubricata “provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo avviato con la comunicazione prot. n. 101258 del 26.4.2011”, della quale assume la natura in realtà  soprassessoria e interlocutoria.
Il ricorso è fondato.
Che sussista l’obbligo di conclusione del procedimento in esame è circostanza pacifica ed incontestata, sicchè sul punto non occorre ulteriormente soffermarsi, essendosi in presenza di procedimento avviato d’ufficio per il quale non sussiste alcuna clausola di esonero dall’obbligo di conclusione con provvedimento espresso.
Vero punto nodale della controversia è, invece, rappresentato dalla natura della determina dirigenziale da ultimo citata e della sua idoneità  a ritenere cessata la materia del contendere.
Ritiene il Collegio che tale determina non possa essere qualificata come atto conclusivo provvedimentale per la semplice quanto dirimente ragione che essa non è dotata di contenuto dispositivo ovverosia di un precetto idoneo a modificare la situazione giuridica del destinatario.
Recita infatti tale nota, nella parte determinativa : “determina
omissis
omissis
dare atto che la ripartizione solidarietà  sociale adotterà  ordinanza per gli adempimenti , ai sensi dell’art. 15 L:R. 8/2004 e sm. e i., in capo alla Due Emme s.r.l.¦..al fine di porre in essere gli adempimenti di propria competenza ¦..”
Non vi è chi non veda che il comune pretende di concludere il procedimento in esame con un atto che rinvia all’adozione di un ulteriore atto per adempiere agli obblighi provvedimentali e sanzionatori previsti dalla legge regionale.
Si tratta, in sostanza, di un preavviso di conclusione e di irrogazione di sanzione e nulla più.
La natura provvedimentale è, pertanto, esclusa dalla circostanza che manca un contenuto puntuale degli adempimenti necessari per regolarizzare le carenze strutturali riscontrate, nonchè la irrogazione di una sanzione, così come invece, richiesto dalla normativa regionale.
In termini sintetici quanto suggestivi può dirsi che la nota in questione non ordina, ma preannuncia che l’autorità  competente ordinerà .
Ne consegue che permane l’obbligo, in capo al Comune, di concludere il procedimento avviato.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, un funzionario prefettizio designato dal sig. Prefetto di Bari, affinchè, ove l’indicato termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a spese dell’Amministrazione intimata, alla conclusione esplicita del procedimento in esame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Bari, in persona del Direttore della Ripartizione Solidarietà  Sociale, di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato con la nota n. 101258 del 26.4.2011.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per provvedere in merito.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta un funzionario prefettizio, designato dal sig. Prefetto di Bari, affinchè provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a dare conclusione al procedimento già  indicato, a spese dell’Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Bari al pagamento, in favore della Due Emme s.r.l., delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 .
Dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Segreteria, al sig. Prefetto di Bari, per la nomina del commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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