Commercio, industria, turismo  – Attività  turistico ricettiva – Installazione di strutture temporanee e precarie – Durata pluriennale della relativa autorizzazione  – Obbligo di rimozione a fine stagione  balneare – Non sussiste

Ai sensi dello specifico regolamento adottato dal Comune di Monopoli per le strutture precarie destinate ad attività  turistico-recettive, esse, benchè debbano corrispondere ad esigenze stagionali e quindi da soddisfarsi nel periodo di otto mesi indicato dallo stesso regolamento, possono, comunque, permanere in modo stabile e continuo sul sito per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione. La rimozione delle stesse deve avvenire, perciò, solo alla scadenza dell’autorizzazione (nella specie il TAR ha accolto il ricorso  del concessionario di stabilimento balneare considerando che l’utilizzo delle strutture risultava autorizzato, a termini di regolamento, per l’intero anno, al fine di svolgere anche attività  collaterali alla balneazione).

N. 01052/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2012, proposto da: 
Calabretto Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Calabretto Giuseppe s.r.l., Rocco Vincenzo Castelluccia e Vincenzo Dibello, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Putignani, n. 75; 

contro
Comune di Monopoli – non costituito; 

per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
“- dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi prot. 0012622 reg. ord. 00103 del 7 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con cui il Dirigente dell’Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente del Comune di Monopoli ha ingiunto la rimozione delle strutture precarie e temporanee realizzate in virtù dell’autorizzazione prot. n. 30082 del 1.7.2010 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa Sviluppo Locale del medesimo Comune;
– della comunicazione del Comando di Polizia Municipale del 15.2.2012, prot. 9036 avente ad oggetto l’individuazione delle strutture precarie oggetto dell’ordinanza di rimozione;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello gravato.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Raffaele Daloiso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 3 aprile 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 7 aprile 2012, i sigg.ri Calabretto Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Calabretto Giuseppe s.r.l., Rocco Vincenzo Castelluccia e Vincenzo Dibello hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi prot. 0012622 reg. ord. 00103 del 7 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con cui il Comune di Monopoli aveva ingiunto loro la rimozione delle strutture precarie e temporanee realizzate in virtù dell’autorizzazione prot. n. 30082 del 1° luglio 2010 del medesimo Comune; hanno chiesto inoltre l’annullamento della comunicazione del Comando di Polizia Municipale prot. 9036 del 15 febbraio 2012, avente ad oggetto l’individuazione delle strutture precarie oggetto dell’ordinanza di rimozione.
La suddetta autorizzazione era stata adottata a favore della Calabretto Giuseppe s.r.l. per l’installazione di strutture temporanee e precarie destinate ad attività  turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2004 e s.m.i., che prevede la possibilità  di installare tali strutture per un periodo di stabile e continua permanenza non superiore a sei anni, a condizione che vi si svolgano attività  che non superino il periodo di otto mesi all’anno, dal 1° marzo al 31 ottobre.
Parte ricorrente ha esposto che l’autorizzazione all’installazione delle strutture era stata ottenuta con la prescrizione che le stesse avrebbero dovuto essere rimosse entro 60 giorni dal 31 ottobre per essere poi rimontate il 1° marzo dell’anno successivo; ha aggiunto che, nell’ultima stagione, le strutture in questione non erano state smontate oltre in considerazione della onerosità  e complessità  delle relative operazioni, anche a causa della sensibile riduzione dei proventi, dovuta alla sfavorevole congiuntura economica del settore turistico-balneare e anche considerato che l’art. 6 del Regolamento prevede tale onere per lo smontaggio successivo al termine dei sei anni e non in relazione al termine annuale; che, inoltre, il provvedimento impugnato è stato adottato dopo il 1° marzo, quando ormai la permanenza delle strutture era conforme al disposto dell’autorizzazione.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 1. – eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2004 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge regionale n. 17 del 2006, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e 35 del d.p.r. n. 380 del 2001; 2. – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento dalla causa tipica, violazione dei principi di proporzionalità  e adeguatezza, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e 35 del d.p.r. n. 380 del 2001, ulteriore violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 17 del 2006 e del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2004 e s.m.i..
All’esito della camera di consiglio del 3 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza semplificata, previo rituale avviso alle parti.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
L’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione delle strutture precarie, infatti, dispone che “le costruzioni precarie e temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività  meramente temporanee e comunque da svolgere per un periodo di otto mesi nel corso dell’anno, compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre di ciascun anno, attesa soprattutto la finalità  di sopperire alle carenze di servizi destinate ad attività  di interesse pubblico nell’ambito della stagione turistica. L’autorizzazione per l’installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l’indicazione del periodo di validità  ed efficacia della stessa autorizzazione. Il periodo di validità  dell’autorizzazione e, quindi, di stabile e continua permanenza della struttura sul sito autorizzato non potrà  superare i sei anni,¦.Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie entro i 60 giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui insistono. A garanzia dell’adempimento di rimozione e rimessa in pristino il soggetto dovrà  stipulare idonea polizza¦”.
Dalla lettura del tenore letterale del regolamento si evince quindi che le strutture precarie, benchè debbano corrispondere ad esigenze stagionali e quindi da soddisfarsi nel periodo di otto mesi indicato, possano comunque permanere in modo stabile e continuo sul sito per il periodo di sei anni di durata massima dell’autorizzazione.
Proprio in coerenza con il disposto dei primi due commi dell’art. 6 il comma terzo precisa che le strutture devono essere rimosse entro 60 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, ovvero quello di sei anni previsto dal periodo immediatamente precedente, secondo un’interpretazione che tenga conto del senso complessivo della norma e del succedersi delle disposizioni in connessione logica; anche la polizza, quindi, è richiesta a garanzia dello smontaggio una volta decorso il termine massimo sessennale dell’autorizzazione.
Le disposizioni del Regolamento devono poi essere interpretate in conformità  alle disposizioni dell’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2006, secondo cui “La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività  turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l’intero anno, al fine di svolgere attività  collaterali alla balneazione, con facoltà  di mantenere le opere assentite, ancorchè precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità  competente”, con la conseguenza che la durata annuale deve ritenersi espressamente prevista e consentita.
In tal senso dispone altresì la sopravvenuta ordinanza balneare regionale, che dispone che la stagione balneare dura per l’intero anno solare.
In ogni caso, anche a voler accedere all’interpretazione restrittiva propugnata dal Comune, secondo cui le strutture devono essere rimosse e poi rimontate ogni anno decorso il termine stagionale, l’ordinanza oggetto di gravame è intervenuta dopo il 1° marzo, quando perciò la permanenza delle strutture sul sito era consentita e conforme al contenuto del Regolamento e dell’autorizzazione, con conseguente illegittimità  dell’atto impugnato (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 898 del 4 maggio 2012).
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza prot. 0012622 reg. ord. 00103 del 7 marzo 2012.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza prot. 0012622 reg. ord. 00103 del 7 marzo 2012 del Comune di Monopoli.
Condanna il Comune di Monopoli al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) in favore dei ricorrenti, in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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