Tutela beni paesaggistici –  Vincoli  – Decreti ministeriali richiamati dall’art. 162 D.Lgs. 490/99 – Pubblicazione successiva entrata in vigore L. 431/85 – Inedificabilità  assoluta – Insussistenza

I decreti ministeriali emanati in base al D.M. 21/09/1984 per imporre il vincolo di inedificabilità  assoluta sulle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, ma pubblicati dopo l’entrata in vigore della L. 431/1985, sono inefficaci quanto all’imposizione del vincolo, ma conservano piena efficacia quanto all’autonoma dichiarazione d’interesse ambientale che essi implicano e al regime di inedificabilità  relativa che ne consegue. Di conseguenza la sussistenza di tale vincolo non può costituire ragione di diniego, dovendo, semmai, essere richiesto o acquisito il parere dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo.

N. 01046/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2011, proposto da: 
Vito Delfine, Giovanna Romanazzi, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Didonna in Bari, via Calefati 61/A; 
contro
Comune di Putignano; 
per l’annullamento
del provvedimento a firma del Dirigente della III Ripartizione Urbanistica del comune di Putignano prot. n. 33403 del 2.8.2011, notificato ai ricorrenti il 5.8.2011, recante il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dai medesimi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;
ove occorra, del provvedimento a firma del Dirigente della III Ripartizione Urbanistica del comune di Putignano prot. n. 28630 del 30.6.2011 recante il preavviso di rigetto del diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo per gli interessi dei ricorrenti, ancorchè non conosciuto dai medesimi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per i ricorrenti il difensore avv. Loriana Staffulani, su delega dell’avv. Michele Didonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Vito Delfine e Giovanna Romanazzi hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Putignano ha loro comunicato il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
I ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di un fabbricato al piano terra con terreno pertinenziale, risalente agli inizi del secolo scorso, nel comune di Putignano, e di aver ottenuto nel 1993 l’autorizzazione sindacale per interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione e rifacimento del tetto e nel rifacimento dell’intonaco esterno ed interno; quindi con concessione edilizia del 1996 veniva assentita la costruzione di una veranda in adiacenza al fabbricato esistente.
I ricorrenti però in occasione delle trattative per la vendita dell’immobile avevano riscontrato la non corretta rappresentazione grafica dell’abitazione allegata alla domanda di rilascio dei titoli abilitativi, di tal che, al fine di regolarizzare le difformità  formali, avevano richiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, che il Comune aveva respinto rilevando che le difformità  evidenziate non erano giustificate e l’area era soggetta ad un vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.M. 1.8.1985, vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento della presentazione della domanda.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento e malgoverno, avendo il Comune postulato l’abusività  delle difformità  del manufatto rispetto alle rappresentazioni grafiche, mentre non poteva sussistere alcun abuso essendo il fabbricato attuale più piccolo di quello raffigurato e diverso solo nella distribuzione interna degli spazi;
2. violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, falsa applicazione del D.M. 1.8.1985, eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il vincolo paesaggistico preesisteva anche rispetto alle opere autorizzate, di tal che le modifiche solo interne non avrebbero potuto incidere sullo stesso; il vincolo, comunque, in quanto provvisoriamente imposto con il D.M. 1.8.1985, era divenuto inefficace alla data del 31.12.1985, non essendo stato pubblicato il decreto prima dell’entrata in vigore della L. 431/85.
Nessuno si è costituito per il Comune resistente.
Con ordinanza n. 892 del 10.11.2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, rilevando che il provvedimento impugnato non specificava in alcun modo le difformità  che sarebbero state poste in essere rispetto ai titoli abilitativi ottenuti dal ricorrente e che il fabbricato in questione risultava di dimensioni inferiori rispetto allo stato preesistente.
Alla pubblica udienza del 3.5.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
In primo luogo deve evidenziarsi, in merito, che il provvedimento impugnato non individua gli eventuali abusi non sanabili, limitandosi ad affermare che “non risulta giustificata l’esistenza di una fabbricato diverso da quello esistente all’epoca dell’autorizzazione n. 233/93”.
In tale epoca sono stati infatti ottenuti i necessari titoli edilizi per la manutenzione straordinaria del fabbricato, mentre con la concessione edilizia n. 181/95 del 4.3.1996 è stata autorizzata la costruzione di una veranda in aderenza al fabbricato esistente.
Di conseguenza, sulla base di tali titoli risulta inconfutabilmente che il fabbricato fosse all’epoca legittimamente esistente sull’area.
Alla luce di tali presupposti, allora, l’assunto sopra riportato del provvedimento impugnato non ne costituisce idonea motivazione, posto che, data la legittima preesistenza del fabbricato, e proposta l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001, il Comune avrebbe dovuto individuare le opere non sanabili, non potendosi certo limitare a constatare, ai fini di un legittimo diniego, la mera “diversità ” del fabbricato, presupposto stesso dell’istanza proposta dai ricorrenti.
Nè il diniego può trovare adeguato fondamento nell’altra circostanza addotta nel provvedimento impugnato, ovvero la sussistenza del vincolo paesaggistico-ambientale di cui al D.M. 1.8.1985.
I decreti ministeriali richiamati dall’art. 162 del Decreto L.vo 29.10.99 n. 490 hanno la finalità  di salvaguardare, transitoriamente, beni sottoposti ad un particolare regime di tutela, confermando il divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi sino all’approvazione dei piani territoriali paesistici.
Essi, emanati sulla base del D.M. 21.09.84, hanno un duplice contenuto: quello di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni e delle aree interessate e quello d’imposizione sulle stesse aree del divieto assoluto di edificazione: divieto i cui effetti sono stati recuperati dall’art. 1 quinquies della L. 431/85 (Cons. St. VI, 1.10.87 n. 788) e ciò nel presupposto, ex art. 162 D.L.vo 490/99, che i provvedimenti stessi siano stati pubblicati in data anteriore all’entrata in vigore della L. 431/85.
Orbene, poichè i decreti ministeriali riguardanti il territorio pugliese (nel quale rientra l’area in questione) seppure adottati in epoca precedente, sono stati pubblicati nella G.U. posteriormente all’entrata in vigore della L: 431 del 1985, gli stessi decreti mantengono la loro validità  quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 160 Decreto Leg.vo 490/99, non anche quali dichiarazioni di vincolo.
Tali decreti, pertanto, conservano piena efficacia per quanto concerne il regime d’inedificabilità  relativa, che comporta l’assoggettamento a controllo preventivo regionale di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 637, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 giugno 2001 n. 2239, T.A.R. Marche 12.05.2000 n. 742).
Di conseguenza la sussistenza di tale vincolo non può costituire ragione di diniego, dovendo, semmai, essere richiesto o acquisito il parere dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo.
Sussistono giusti motivi per disporre la irripetibilità  delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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