Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Detenzione armi, munizioni e materiale esplodente – Pericolo di abuso delle armi – Affidabilità  del soggetto – Valutazione – Discrezionalità  – Limiti

Ancorchè in materia di detenzione di armi e munizioni ricorra ampia discrezionalità  dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità  di un soggetto al porto delle armi, è necessario che siffatta discrezionalità  venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea e logica motivazione. Invero, il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta preoccupazione per le autorità  incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e dell’incolumità  delle persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità  del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità  (Il TAR ha precisato che che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che ex se possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi).


Conforme a T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 1048 del 25.5.2012

N. 01043/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01878/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2009, proposto da: 
Eros Di Lauro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tullia Scattarelli, Marco Lancieri e Domenico Tandoi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Lancieri in Bari, via Piccinni, n. 150; 

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“1) del decreto Prot. nr. 846/09/Area I^ Bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 11.06.2009 e notificato in data 21 luglio 2009, con il quale si disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S.
2) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi pertinenti alla sfera giuridica del ricorrente.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 784 dell’11 dicembre 2009 con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
Vista la richiesta di riproposizione dell’istanza cautelare, depositata il 17 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 809 del 18 dicembre 2009 con il quale il Presidente di questa Sezione ha respinto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 14 gennaio 2010 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione;
Vista l’ordinanza n. 67 del 15 gennaio 2010, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare, limitatamente al disposto divieto di detenzione di armi e materie esplodenti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Marco Lancieri e l’avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Eros Di Lauro che con decreto prot. nr. 846/09/Area I^ Bis dell’11 giugno 2009 il Prefetto della Provincia di Foggia aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., in accoglimento della richiesta della Questura di Foggia che, con nota del 6 giugno 2009, aveva segnalato che esso ricorrente era stato denunciato per tentata estorsione, ricettazione, detenzione illegale di prodotti esplodenti, violazioni in materia del T.U.L.P.S.; che, quindi, dopo soli tre giorni dalla ricezione della suddetta proposta, come si evincerebbe dal relativo timbro dell’8 giugno 2009, era stato adottato il suddetto provvedimento restrittivo con il quale era stata disposta anche la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, in possesso di esso ricorrente.
Riferisce altresì di ritenere opportuno di dover precisare che, prima dell’adozione del provvedimento per cui è causa, esso ricorrente era inoltre titolare della licenza di vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, nei locali siti in Trinitapoli (FG); che tale licenza, in quanto non incisa dal provvedimento stesso, sarebbe stata pertanto formalmente in vigore, ma avrebbe perso comunque la sua “validità ” a seguito dell’irrogato divieto di detenzione di materie esplodenti.
Il sig. Di Lauro ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 4 novembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 24 novembre 2009, con il quale ha chiesto l’annullamento del citato decreto prot. nr. 846/09/Area I^ Bis, dell’11 giugno 2009, notificato in data 21 luglio 2009, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del T.U.L.P.S..
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: I violazione di legge, artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto, contrariamente da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, non si ravviserebbero le condizioni di celerità  ed urgenza, tenuto conto che esso sarebbe stato notificato a distanza di circa un mese e mezzo dalla sua adozione.
II Violazione di legge, errata e falsa applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. in quanto, essendo titolare della licenza di vendita di prodotti esplodenti, l’Amministrazione non avrebbe potuto emanare il provvedimento sulla base della suddetta disposizione.
III Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione in quanto parte resistente avrebbe fatto discendere, apoditticamente, la prognosi di inaffidabilità  di esso ricorrente fondandola esclusivamente sulla mera informativa di reato.
IV Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità , violazione di legge, violazione dei principi costituzionali in quanto i reati ipotizzati a suo carico non avrebbero alcuna attinenza con l’uso o abuso delle armi e materie esplodenti, cui il suddetto art. 39 sarebbe riferito; parte ricorrente lamenta altresì che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del principio di presunzione di non colpevolezza, costituzionalmente garantito ed avrebbe emanato il provvedimento impugnato sulla base della sola citata denuncia.
Si è costituita a resistere in giudizio l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data 9 dicembre 2009 ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura di Bari del 23 novembre 2009 nella quale, oltre ad insistere per il rigetto del ricorso ha altresì rappresentato che, con atto separato, si era data comunicazione all’interessato dell’avvio nei suoi confronti del procedimento per la sospensione o la revoca dell’autorizzazione alla vendita di prodotti esplodenti.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 784 dell’11 dicembre 2009, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con istanza depositata il 17 dicembre 2009 parte ricorrente ha riproposto la domanda cautelare con richiesta di decreto “inaudita altera parte”.
Con decreto n. 809 del 18 dicembre 2009 il Presidente di questa Sezione ha respinto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 14 gennaio 2010 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione cautelare riproposta.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2010, con ordinanza n. 67 del 15 gennaio 2010, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare, limitatamente al disposto divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Il sig. Di Lauro ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 19 aprile 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione in quanto parte resistente avrebbe fatto discendere, apoditticamente, la prognosi di inaffidabilità  di esso ricorrente fondandola esclusivamente sulla mera informativa di reato.
Il Collegio, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già  fatto proprio non solo da questo Tribunale ma anche da questa Sezione, ritiene che, ancorchè in materia di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere ricorra ampia discrezionalità  dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità  di un soggetto, è necessario che siffatta discrezionalità  venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione.
Infatti, seppure l’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne e, per la stessa ragione, quello di revocarne l’autorizzazione, persegue la finalità  di prevenire la commissione di reati ed in genere di fatti lesivi della pubblica sicurezza, il venir meno del requisito richiesto dalla suddetta normativa “non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità  del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità , atteso che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi” (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III n. 432/2011 e 3888/2010).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio deve rilevare che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sul presupposto di una denuncia all’Autorità  Giudiziaria nei confronti del ricorrente, come risultante in atti, e che peraltro tale denuncia a tutt’oggi non risulta seguita da alcuna formale iniziativa della magistratura inquirente, come rappresentato da parte ricorrente nella memoria conclusiva, circostanza questa non smentita da parte resistente.
Il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Conclusivamente, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, limitatamente al disposto divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Devesi al riguardo infatti precisare che, premesso che con il provvedimento impugnato è stato disposto nei confronti del sig. Di Lauro il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. nonchè la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, come rappresentato in ricorso dallo stesso ricorrente, e considerato che con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento medesimo limitatamente al disposto divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, l’accoglimento del ricorso deve necessariamente essere limitato in parte qua.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto prot. nr. 846/09/Area I^ Bis dell’11 giugno 2009 del Prefetto della Provincia di Foggia, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Eros Di Lauro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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