Procedimento Amministrativo – Provvedimento –  Autotutela – Revoca assegnazione alloggio popolare – Competenza – Atto di gestione – Sindaco – Incompetenza

Nonostante l’art. 19 della legge regionale pugliese n. 54 del 1984 preveda, al comma 1, che: “La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell’ente gestore…”, allo stato attuale, l’assegnazione e la revoca degli alloggi popolari deve ritenersi rientrare nell’alveo di attribuzioni del dirigente secondo le disposizioni del TUEL entrato in vigore nel 2000 (quindi successivamente alla predetta L.R.) e dovendosi includere tali atti tra quelli di gestione amministrativa (Sulla base di tale principio il TAR, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha dichiarato l’incompetenza del Sindaco).

N. 01039/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2010, proposto da: 
Cosimo Damiano Filograsso, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele de Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta recante il prot. n. 81950 del 26.11.2009, notificata al ricorrente in data 09.12.2009 ed avente ad oggetto “Provvedimento di decadenza Alloggio. Alloggio d’e.r.p.: Via Maranco n. 10 int. 8 cod. 310066/49. Assegnatario Filograsso Cosimo Damiano nato a Barletta il 11.03.1936″;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto e/o notificato all’odierno ricorrente, ivi inclusi, ove lesivi, il parere reso dalla 2″ Commissione Territoriale nella seduta del 5 ottobre 2009 giusta verbale n. 27, nonchè la nota comunale di trasmissione citata nel provvedimento di decadenza e recante il prot. n. 25997 del 20.04.2009, con riserva di formulare in merito, ove occorra, appositi motivi aggiunti, anche all’esito dell’istanza di -accesso agli atti formulata al preciso fine di acquisire una più compiuta conoscenza di tutti gli atti istruttori del procedimento de quo ed, in particolare del predetto parere.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di concessione di misure cautelari depositata il 10 novembre 2011;
Vista l’ordinanza n. 935 del 25 novembre 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 3 maggio 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giacomo Tarantini ed Emanuele Tomasicchio, quest’ultimo su delega di Rossana Monica Danzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l’8 febbraio 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 5 marzo 2010, il sig. Cosimo Damiano Filograsso ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 81950 del 26 novembre 2009, notificata in data 9 dicembre 2009, d avente ad oggetto “Provvedimento di decadenza Alloggio. Alloggio d’e.r.p.: Via Maranco n. 10 int. 8 cod. 310066/49. Assegnatario Filograsso Cosimo Damiano nato a Barletta il 11.03.1936”; ha chiesto altresì l’annullamento, ove lesivi, del parere reso dalla 2^ Commissione Territoriale nella seduta del 5 ottobre 2009, giusto verbale n. 27, nonchè della nota comunale di trasmissione citata nel provvedimento di decadenza prot. n. 25997 del 20 aprile 2009; ha fatto, infine, riserva di formulare in merito, ove occorra, appositi motivi aggiunti, anche all’esito dell’istanza di accesso agli atti formulata al preciso fine di acquisire una più compiuta conoscenza di tutti gli atti istruttori del procedimento de quo ed, in particolare, del predetto parere.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: I) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, eccesso di potere per incompetenza e per difetto di istruttoria in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Sindaco e non dal dirigente competente.
II) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e seguenti e dei principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per carenza e/o errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; parte ricorrente lamenta che il Comune di Barletta avrebbe omesso di valutare il più importante degli scritti difensivi da esso stesso ricorrente presentati, ovvero la memoria depositata in data 14 aprile 2009, a seguito dell’accesso agli atti esercitato in data 2 aprile 2009, come si evincerebbe nella medesima ordinanza impugnata laddove farebbe riferimento al parere reso dalla 2^ Commissione Territoriale sulla sola base della memoria depositata in data 27 marzo 2009, comprimendo in tal modo il diritto di difesa di esso ricorrente, costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost..
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 18 e 19 della legge regionale n. 54 del 1984, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità , per carenza e/o errore sui presupposti, per contraddittorietà  in quanto il Comune di Barletta non avrebbe preso atto che, alla data di emissione del provvedimento di decadenza impugnato, il 26 novembre 2009, esso ricorrente sarebbe stato già  legalmente separato da mesi dalla sig.ra Soto Lily Orietta, come si evincerebbe dalla relativa omologazione del Presidente del Tribunale di Trani del 3 giugno 2009; parte ricorrente lamenta altresì che gli sarebbe stata erroneamente contestata la circostanza della disponibilità  di un alloggio situato in un ambito territoriale, la città  di Margherita di Savoia, estranea al territorio del Comune di Barletta ed al bando degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestite dallo IACP di Bari.
IV) Violazione di legge, violazione degli artt. 2 e 3, nonchè dei principi generali di cui alla legge n. 241 del 1990, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, violazione dell’art.97 Cost., eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità , per carenza e/o errore sui presupposti, per contraddittorietà ; il sig. Filograsso, premesso che il provvedimento impugnato si fonderebbe esclusivamente sulla circostanza che esso ricorrente disponesse oltre all’alloggio E.R.P. anche di un’altra unità  immobiliare, lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che egli fosse già  di fatto separato dalla sig.ra Soto sin dal 2006, come si evincerebbe dalla documentazione prodotta; inoltre esso ricorrente contesta la regolarità  dei sopralluoghi eseguiti che avevano attestato la sua assenza nell’alloggio per cui è causa e la ritenuta conseguenza che esso ricorrente non dimorasse abitualmente presso il medesimo alloggio E.R.P..
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Barletta chiedendo il rigetto del gravame.
Con ricorso proposto ex art. 55 c.p.a., ritualmente notificato il 31 ottobre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10 novembre 2011, il sig. Filograsso ha richiesto la concessione di misure cautelari.
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2011, con ordinanza n. 935 del 25 novembre 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 3 maggio 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato memorie e note di replica per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 3 maggio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 ed incompetenza in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Sindaco e non dal dirigente competente.
Osserva il Collegio, che il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di indirizzo amministrativo, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992, permea tutta l’organizzazione amministrativa ed è sancito, oltre che per l’amministrazione statale, anche per l’ordinamento degli enti locali.
Ai sensi dell’art. 107 (Funzioni e responsabilità  della dirigenza.), commi 1 e 2, del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (già  art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142): “1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”
Il comma 3 inoltre elenca, a titolo meramente esemplificativo, una serie di compiti che costituiscono attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, in cui rientrano, tra gli altri, “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;”, indicati alla relativa lettera f).
Il comma 4 prevede, altresì, che “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.
Decisivo, per quello che in questa sede interessa, deve ritenersi il disposto del comma 5 che prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III” – Organi di governo del comune e della provincia – “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.”; si specifica che l’art 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) dispone al comma 3 che il sindaco ed il presidente della provincia esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia, “salvo quanto previsto dall’articolo 107” e l’art. 54 disciplina le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, quale ufficiale del Governo.
Alla luce della suddetta normativa, nonostante l’art. 19 della legge regionale n. 54 del 1954 preveda al comma 1 che: “La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell’ente gestore,..”, considerato che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali è entrato in vigore nel 2000 e, quindi, successivamente alla emanazione della legge regionale n. 54 del 1984; considerato altresì che, sulla base del principio della separazione delle funzioni tra gli organi di governo e quelli di gestione, deve ritenersi che le attività  amministrative concernenti l’assegnazione ovvero la revoca o la decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che impegnano l’amministrazione verso l’esterno rientrino nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai funzionari o ai dirigenti del Comune, come individuati sulla base della articolazione organizzativa del Comune stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1999 del 31 marzo 2009, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5073 del 30 agosto 2006 e T.A.R. Basilicata, n. 82 del 14 febbraio 2011), è da escludere che il Sindaco, quale organo di governo al quale spettano, in quanto tale, poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, fosse competente ad adottare l’ordinanza di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio popolare oggetto di gravame.
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità  del provvedimento impugnato, in quanto inficiato dal vizio di incompetenza.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 81950 del 26 novembre 2009.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Cosimo Damiano Filograsso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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