1. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Verifica assoggettabilità   – Silenzio assenso  – Normativa regionale  – Contrasto con normativa comunitaria – Disapplicazione
2. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale – Verifica assoggettabilità  – Preavviso di rigetto – Obbligo di comunicazione – Non sussiste

1. Il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 10, comma 5, secondo periodo L.R. Puglia n. 17/2007, al pari dell’analogo meccanismo previsto dalla originaria formulazione dell’art. 16, comma 7, L.R. n. 11/2001, si pone in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, la quale esclude che gli Stati membri possano emanare una normativa che consenta la sottrazione a priori al relativo procedimento di progetti caratterizzati da una notevole incidenza sull’ambiente. La disposizione regionale in esame deve essere disapplicata in considerazione del suo carattere anticomunitario, non essendovi necessità  di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in base alla c.d. teoria dell’atto chiaro, poichè il contenuto della norma comunitaria che si intende applicare nel caso di specie si pone agli occhi dell’interprete con un’evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio.
 2.  Il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale. Detta pronuncia, infatti, non comporta un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità  di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà  essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese, di cui alla citata disposizione (nella specie, la v.i.a. è stata ritenuta necessaria dal TAR, con conseguente rigetto del ricorso, ritenendo che  la prevista installazione di n. 9 aerogeneratori dovesse essere vagliata alla luce della presenza in zona di abitazioni e di reticoli idrografici di una certa importanza, nonchè  di valutare le varie visuali anche in relazione ai centri abitati nella vicinanze, ecc.).

N. 00987/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2011, proposto da Renergy Castelluccio s.r.l. e Renergy s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Lucrezia Gaetano, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 112 del 13 maggio 2011 adottata dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione V.I.A. e V.A.S. – Servizio Ecologia – Assessorato all’Ecologia – Regione Puglia, trasmessa con nota prot. n. 6136 del 3 giugno 2011 e successivamente pervenuta, avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 e s.m.i. – Procedura di verifica di assoggettabilità  a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) nelle località  “Saldone Scarnecchia, Pozzo Vecchio, Sterpaia” – Proponente Renergy S.r.l. – Notifica determinazione”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi espressamente inclusi gli atti dell’istruttoria svolta dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza depositata in data 7 marzo 2007 l’odierna ricorrente Renergy s.r.l. chiedeva alla Regione Puglia – Settore Ecologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, di procedere alla verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto relativo ad un parco eolico, costituito da n. 14 aerogeneratori da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg).
Trasmetteva a tal fine il progetto, lo studio di impatto ambientale (SIA), la documentazione richiesta dalla normativa riguardante gli aspetti di compatibilità  del progetto e l’impatto del progetto sull’ambiente.
Successivamente, con nota depositata in data 2 maggio 2007, acquisita al prot. n. 7454 del 10 maggio 2007, la Renergy s.r.l. comunicava l’errata corrige allo studio di impatto ambientale depositato unitamente all’istanza.
In riscontro all’istanza di verifica di assoggettabilità  a VIA, il Settore Ambiente della Regione Puglia, con nota prot. n. 8497 del 24 maggio 2007, pervenuta in data 6 giugno 2007, inviava una richiesta di integrazione documentale, cui la Renergy s.r.l. forniva riscontro con nota acquisita al prot. n. 10900 del 3 luglio 2007 del Settore Ambiente.
La Regione Puglia, con nota prot. n. 12729 del 3 agosto 2007, dava atto che “¦ in riferimento alla nostra nota prot. 8497 del 24/05/2007, con la quale si richiedevano integrazioni documentali da allegare all’istanza presentata in data 07/03/2007, si specifica che l’oggetto della richiesta da fornire allo scrivente Assessorato, indispensabile ai fini dell’avvio della procedura di cui all’oggetto, è stato qui consegnato, assieme ad ulteriori chiarimenti forniti, con invio successivo al prot. n. 10900 del 3/07/2007, in modo conforme ai contenuti richiesti”.
Con successiva nota prot. n. 2894 del 3 luglio 2007, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12773 del 7 agosto 2007, il Comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto nell’albo pretorio nei termini di legge.
Con nota prot. n. 15108 del 2 ottobre 2007, il Settore Ecologia comunicava al Comune di Castelluccio dei Sauri, alla società  proponente e all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico la validità  delle pubblicazioni effettuate “… in considerazione del fatto che le integrazioni medesime non esprimono variante alcuna nè sensibili alterazioni di contenuto, rispetto a quanto allegato nella prima istanza pervenuta presso questo settore”.
Con nota acquisita al prot. n. 5669 dell’8 aprile 2008, la società  proponente trasmetteva una copia del parere del Comune di Castelluccio dei Sauri, evidenziando imprecisioni relative alle distanze riportate nel parere comunale.
In seguito, con nota prot. n. 10739 del 29 luglio 2008, l’Ufficio VIA invitava la Renergy s.r.l. a fornire integrazioni e, precisamente, gli studi anemometrici “¦ ai fini del completamento dell’istruttoria relativa alla pratica in oggetto”.
In riscontro a tale ultima richiesta di integrazione documentale, la Renergy s.r.l., con nota prot. n. 11405 dell’8 agosto 2008, trasmetteva all’Ufficio VIA una copia aggiuntiva dello studio di valutazione del potenziale eolico del progetto di Castelluccio dei Sauri, contestualmente rappresentando “¦ il completamento dell’istruttoria della pratica in oggetto”.
Quindi, la società  comunicava al Settore Ecologia le successive modifiche/varianti all’assentito progetto.
In particolare, tenuto conto della imminente approvazione regionale del PRIE (piano regolatore per l’installazione di impianti eolici) relativo al Comune di Castelluccio dei Sauri, la Renergy s.r.l., con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 11528 del 3 settembre 2010, comunicava “¦ la scelta di considerare da oggi alienati tutti gli aerogeneratori dell’impianto in oggetto, non compatibili con il PRIE di imminente definitiva approvazione regionale”.
Inoltre, preso atto della parziale incompatibilità  dell’assentito impianto rispetto agli aerogeneratori previsti negli analoghi progetti proposti da Aurea s.r.l. e da Clean Energy s.r.l., la società  deducente, con nota acquisita al prot. n. 13795 del 2 novembre 2010, allegava un accordo sottoscritto dalle parti (Renergy e Clean Energy Re s.r.l.) teso a rimuovere criticità , sovrapposizioni ed incompatibilità  tra i diversi interventi.
In un secondo tempo, con nota acquisita al prot. n. 14595 del 17 novembre 2010, la Renergy s.r.l. allegava l’attestazione del Comune di Castelluccio dei Sauri con cui veniva confermata la compatibilità  degli aerogeneratori sopra indicati con le risultanze dell’istruttoria relativa al PRIE comunale.
Con nota acquisita al prot. n. 15222 del 30 novembre 2010, la Renergy s.r.l. trasmetteva l’aggiornamento dello studio d’impatto acustico che teneva conto della riduzione del numero di aerogeneratori previsti dall’assentito progetto.
Con successiva nota acquisita al prot. n. 3098 del 30 marzo 2011, la proponente inviava un’ulteriore proposta di variante, consistente nello spostamento di alcuni aerogeneratori.
La Renergy s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 4369 del 21 aprile 2011, trasmetteva per conoscenza documentazione contenente visura ordinaria ed attestazione dei propri requisiti con la dichiarazione della sottoscrizione di atto di impegno e convenzione.
Da ultimo, il Servizio Ecologia della Regione Puglia comunicava alla società  istante la gravata determinazione n. 112 del 13 maggio 2011, a mezzo della quale stabiliva di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per cui è causa.
Renergy Castelluccio s.r.l. e Renergy s.r.l. impugnano in questa sede la citata determinazione regionale n. 112/2011.
Le ricorrenti rilevano che il termine previsto dall’art. 10, comma 5, secondo periodo legge Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 per la formazione del silenzio assenso è ormai spirato; che conseguentemente il progetto presentato deve intendersi escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in forza del meccanismo del silenzio assenso contemplato dalla predetta disposizione; che, essendosi formato il silenzio assenso in data 4 febbraio 2009, l’Amministrazione non poteva riesercitare il potere, come invece verificatosi nel caso di specie a mezzo della gravata determinazione n. 112/2011; che la Regione avrebbe potuto al più valersi di poteri di autotutela come previsto dall’art. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241; che viceversa il provvedimento gravato non contiene alcuna motivazione circa i presupposti legittimanti l’esercizio del suddetto potere; che è stato altresì violato l’art. 10 bis legge n. 241/1190, non essendo stato dato alcun preavviso del provvedimento impugnato; che la contestata determinazione è viziata da incompetenza ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1 legge n. 241/1990 poichè la Regione Puglia si è sovrapposta, nelle valutazioni relative al livello di criticità  degli aerogeneratori proposti, ad altre autorità  (i.e. Autorità  di Bacino della Puglia, Sovrintendenza Archeologica per la Puglia, Assessorato Regionale alla qualità  del territorio e ARPA).
Evidenziano, altresì, che il provvedimento censurato è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà , essendo stato in precedenza il progetto valutato positivamente da parte del Settore Ecologia in ordine alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del PRIE, e sotto il profilo dello sviamento, illogicità , irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contestando la correttezza di molte delle valutazioni tecniche poste a fondamento della determinazione n. 112/2011.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Con riferimento alla censura sub I) relativa all’asserita formazione del silenzio assenso, va rilevato che l’istanza di parte ricorrente presentata in data 7 marzo 2007 rientra – ratione temporis – nella sfera operativa dell’art. 10, comma 5, secondo periodo legge Regione Puglia n. 17/2007 entrata in vigore il 18 giugno 2007 (“¦ In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità  a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. ¦”).
Tuttavia, il meccanismo del silenzio assenso di cui alla citata disposizione (al pari dell’analogo meccanismo previsto dalla originaria formulazione dell’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001: “¦ Decorso tale termine, in caso di silenzio dell’autorità  competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.”) si pone in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati.
Come rimarcato da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205, “La formazione di un provvedimento implicito di esclusione della v.i.a., per decorso di un termine breve (sessanta giorni), si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità  ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un’analisi sintetico-comparativa ex seincompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà  amministrativa (in questo senso, proprio con riferimento all’art. 16 della legge regionale della Puglia n. 11 del 2001, si veda già : Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4058; TAR Puglia, Bari, sez. III, 24 settembre 2008 n. 2183; Id., sez. III, 7 gennaio 2009 n. 1). ¦”.
In tal senso si è espressa anche Corte Giustizia CE, Sez. I, 10 giugno 2004, n. 87: “Al fine di stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, gli Stati membri possono prevedere un sistema di individuazione generale o un esame caso per caso delle opere rilevanti. Non è invece ammissibile una normativa che consenta la sottrazione a priori al relativo procedimento di progetti caratterizzati da una notevole incidenza sull’ambiente.”.
Ne consegue che la disposizione regionale in esame (art. 10, comma 5, secondo periodo legge Regione Puglia n. 17/2007) deve essere disapplicata in considerazione del suo carattere anticomunitario, al pari di quanto operato da questo T.A.R. (cfr. la citata sentenza n. 1205/2011) con riferimento alla previsione normativa di cui all’art. 16, comma 7 legge regionale n. 11/2001 (versione originaria).
Non vi è necessità  di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in base alla teoria dell’atto chiaro, poichè il contenuto della norma comunitaria che si intende applicare nel caso di specie si pone agli occhi dell’interprete con un’evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio (cfr., per tutte, Corte Giust. CE, sent. 6 ottobre 1982, in C-283/81, Cilfit).
Resta perciò escluso che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si sia formato il silenzio-assenso sulla verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale.
Devono, pertanto, essere disattese le censure di cui ai punti I e II dell’atto introduttivo (in particolare la censura subII è relativa all’omesso esercizio del potere di autotutela da parte della Regione).
Non essendosi formato alcun provvedimento tacito di assenso, legittimamente l’Amministrazione regionale ha determinato di assoggettare il progetto per cui è causa alla procedura di VIA; nè era tenuta ad esercitare alcun potere di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento tacito (appunto mai venuto ad esistenza), potere sottoposto ai limiti ed ai presupposti previsti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies legge n. 241/1990.
Quanto alla censura sub III (omessa comunicazione del preavviso di rigetto), la stessa va parimenti disattesa.
Come evidenziato da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 1205/2011 alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, “¦ il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale. Detta pronuncia, infatti, non comporta un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità  di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà  essere effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese (così già  TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20 agosto 2007 n. 1959). ¦”.
Anche la censura sub IV (vizio di incompetenza ex art. 21 octies, comma 1 legge n. 241/1990) deve essere respinta.
Non consta, infatti, che la Regione Puglia si sia sovrapposta, nelle valutazioni relative al livello di criticità  degli aerogeneratori proposti, ai giudizi espressi da altre autorità  (i.e. Autorità  di Bacino della Puglia, Sovrintendenza Archeologica per la Puglia, Assessorato Regionale alla qualità  del territorio e ARPA).
Peraltro, a tal riguardo va rimarcato che la verifica, da parte della Regione, circa la sussistenza degli elementi indicati a pag. 17 del ricorso introduttivo (presenza di un’area a criticità  geomorfologica media e moderata [P.G.1] di cui al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; presenza di segnalazioni archeologiche in zone limitrofe; presenza di cigli di scarpata in aree limitrofe; presenza di masserie in aree limitrofe; presenza di edifici in aree limitrofe, con possibili effetti acustici e altri connessi alla gittata per caduta di possibili frammenti in caso di difetti di fabbrica; presenza di effetto serra; presenza di aree buffer di un torrente in aree limitrofe) di per sè costituisce tipica valutazione propria del provvedimento con cui l’Amministrazione determina se assoggettare o meno un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile a procedura di valutazione di impatto ambientale.
Analoga sorte segue la censura sub V (i.e. eccesso di potere per contraddittorietà , essendo stato in precedenza il progetto valutato positivamente da parte del Settore Ecologia in ordine alla procedura di valutazione ambientale strategica del PRIE).
Invero, l’originaria valutazione positiva del progetto per cui è causa in sede di VAS del PRIE non esclude la possibilità  di una successiva valutazione negativa in sede di procedura di assoggettabilità  a VIA, tenuto conto, peraltro, che la valutazione ambientale strategica è operata da diverse autorità  e per finalità  differenti rispetto a quelle poste a fondamento del gravato provvedimento.
In ogni caso, va sottolineato che il PRIE, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010, non può più costituire valido parametro di valutazione.
Infine, deve essere respinto il motivo di ricorso sub VI di cui alle pagg. 20 e ss. dell’atto introduttivo.
Alcune delle censure formulate (in particolare, motivo sub VI.II.I alle pagg. 23 e 24: presenza di aree archeologiche in zone limitrofe; motivo sub VI.III alle pagg. 24 e 25: presenza di cigli di scarpata in aree limitrofe; motivo sub VI.IV.I alle pagg. 26 e 27: presenza di masserie in aree limitrofe; motivo sub VI.VII alle pagg. 31 e 32: rilevazione della presenza di aree buffer di un torrente in aree limitrofe) fanno riferimento all’asserito contrasto con la originaria valutazione positiva in sede di VAS del PRIE. Per esse si rinvia a quanto evidenziato in precedenza circa la VAS ed il valore del PRIE a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010.
Altre contestazioni (in particolare la censura sub VI.V.II alle pagg. 28, 29 e 30 relativa alla valutazione del rischio della rottura accidentale di una pala) sono espresse in forma meramente dubitativa. Invero, come rilevato da Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6350, “àˆ inammissibile la censura dedotta in forma dubitativa o d’illazione perchè trasforma il giudizio amministrativo in un sindacato ufficioso di legittimità  degli atti amministrativi, nè vale a renderla ammissibile la richiesta di consulenza tecnica per accertare se sussista l’ipotizzata illegittimità .”.
Infine, altre doglianze (motivo sub VI.I.I alle pagg. 21, 22 e 23: esistenza di aree a pericolosità  PG1 e grado di pericolosità  di tali aree; motivo sub VI.V.I alle pagg. 27 e 28: presenza di edifici in aree limitrofe con possibili effetti acustici; motivo sub VI.V.II alle pagg. 28, 29 e 30: presenza di edifici in aree limitrofe ai fini della valutazione del rischio della rottura accidentale di frammento di pala in caso di difetti di fabbrica; motivo sub VI.V.III a pag. 30: rilevazione da parte dell’Amministrazione resistente dell’assenza di uno studio dell’impatto elettromagnetico; motivosub VI.V.IV a pag. 30: rilevazione da parte dell’Amministrazione resistente dell’assenza di specifiche misure di compensazione e di un programma di monitoraggio; motivo sub VI.VI a pag. 31: rilevazione della presenza del fenomeno dell’effetto serra; motivo sub VI.VII alle pagg. 31 e 32: rilevazione della presenza di aree buffer di un torrente in aree limitrofe) mirano a porre in discussione valutazioni che costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità  tecnica della P.A., non sindacabili in sede giurisdizionale non essendo inficiate da vizi macroscopici.
Ritiene questo Collegio che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la Regione Puglia abbia svolto nel caso di specie un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche del progetto e sulla sua compatibilità  con le esigenze di tutela del sito, onde pervenire alla decisione sullo screening ambientale.
Nel merito, il provvedimento impugnato non viola le direttive comunitarie e la normativa interna in materia di valutazione d’impatto ambientale e non è affetto da carenza di istruttoria e di motivazione.
La Regione (cfr. pagg. 9, 10 e 11 della contestata determinazione) ha correttamente ritenuto che l’opera proposta necessiti di essere sottoposta a VIA, presentando impatti potenzialmente negativi e significativi in quanto:
– il sito è inserito in un’area di circa 600 ettari interessata dalle sensibilità  ambientali riportate nella sezione 2 del gravato provvedimento (presenza di diversi fabbricati entro un raggio di 400 metri dagli aerogeneratori; incidenza, sull’area immediatamente più a sud di quella prescelta per la localizzazione del parco eolico, di un progetto per la realizzazione di un invaso artificiale sul torrente Carapellotto; presenza di insediamenti a partire dall’età  neolitica);
– installazione di n. 9 aerogeneratori all’interno di una matrice prevalentemente agricola in cui si distinguono reticoli idrografici di una certa importanza, individuati dallo stesso proponente, la cui natura ed interazione con il parco eolico proposto avrebbe dovuto essere approfondita in maniera più dettagliata;
– necessità  di un approfondimento riguardante le varie visuali, anche in relazione ai centri abitati presenti nelle vicinanze;
– presenza di numerosi edifici a conferma di un fenomeno di dispersione insediativa di tipo prevalentemente agricolo e conseguente necessità  di un approfondimento sul punto da parte dell’istante soprattutto per quanto concerne le problematiche della sicurezza;
– necessità  di valutare l’interferenza del progetto con le dinamiche di espansione urbana e con la presenza antropica diffusa (case, abitazioni e masserie);
– quadro potenzialmente critico rispetto alla possibile influenza del parco sul sistema della connettività  ecologica (i.e.interferenza del parco stesso rispetto alla connessione delle suddette aree naturali con il SIC “Valle del Cervaro – Bosco dell’Incoronata”);
– necessità  di valutare gli impatti cumulativi con impianti analoghi presenti in loco.
La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità  tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561; Id., Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205).
Ed in ogni caso, la valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità  o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Id., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Id., Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Id., Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917; cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2010, n. 1897).
Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio giudizio, che peraltro non comporta affatto il definitivo diniego alla realizzazione degli impianti, ma si limita a disporre lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Anche tale doglianza è, pertanto, infondata e deve essere disattesa.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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