1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Adozione di provvedimento da parte dell’Amministrazione – Rimozione dell’inerzia – Sussiste


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Silenzio  inadempimento – Presupposto – Completezza  istanza del privato – Necessità 

1. L’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso proposto avverso il silenzio della P.A. o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire (se il provvedimento perviene prima della proposizione del ricorso) ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento interviene nel corso del giudizio già  instaurato).


2. L’inadempimento all’obbligo di provvedere da parte della p.A. non è invocabile qualora l’istanza prodotta dal privato non sia corredata di tutta la documentazione necessaria, poichè l’organo procedente deve essere posto nelle condizioni di esaminare compiutamente la domanda.

N. 00981/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2012, proposto da: 
Energeol s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Stefano Grassi, Jacopo Sanalitro e Luigi V. Damone, con domicilio eletto presso Nicola De Feudis, in Bari, via Camillo Rosalba n.47/Z; 
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio mantenuto dalla Regione Puglia in merito alla domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato impianto eolico di Deliceto (FG) alla loc. Noto, di potenza prevista inferiore ad 1 MW;
e per la condanna della Regione Puglia all’adozione di un provvedimento espresso in ordine alla predetta richiesta di autorizzazione;
con riserva di proporre richiesta di risarcimento danni subiti e subendi a causa del comportamento illegittimo tenuto dalla Regione Puglia;
nonchè per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo della Regione Puglia alla scadenza del termine assegnato dalla sentenza per l’ottemperanza
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Luca Di Ceglie (per delega dell’avv.to Luigi Damone) Isabella Fornelli e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La Energeol s.r.l. odierna ricorrente, chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica presentata il 6 agosto 2010, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato impianto eolico di Deliceto (FG) alla loc. Noto, di potenza prevista inferiore ad 1 MW, con contestuale richiesta di nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
In data 18 novembre 2010, la ricorrente integrava l’originaria istanza con ulteriore documentazione.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, dell’art. 41 Cost. nonchè della Direttiva 2001/77/CE, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12 D.Lgs. 387/2003.
Si è costituita la Regione Puglia, rappresentando di aver invitato la ricorrente, in data 5 marzo 2012, ad integrare la documentazione di cui alla suddetta istanza, nel presupposto della applicabilità  alla fattispecie della deliberazione G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010, con conseguente istanza di improcedibilità  del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807).
La richiesta di integrazione documentale effettuata dalla Regione il 5 marzo 2012, benchè atto di natura endoprocedimentale inidoneo a definire il procedimento avviato, ha comunque interrotto il suesposto stato di inerzia, richiedendosi il deposito dei prescritti pareri ambientali, oltre che la necessaria informatizzazione (secondo la deliberazione G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010) della domanda di autorizzazione unica.
D’altronde, non può invocarsi l’inadempimento dell’obbligo di provvedere qualora l’istanza non sia corredata di tutta la documentazione necessaria, dovendo l’Amministrazione essere posta nella condizione di esaminare compiutamente la domanda, come integrata dall’interessato (ex multis T.A.R. Sardegna sez. I, 21 ottobre 2011, n. 1023).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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