1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Valutazione titoli –  Figli a carico –  Titolo di preferenza
2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Valutazione titoli – Figli a carico –  Titolo di preferenza prevalente

1. E’ ancora vigente il disposto di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 che prevede come titolo di preferenza -tra gli altri- l’esistenza di figli a carico, poichè tale norma non può ritenersi espunta dall’ordinamento giuridico dall’art. 3 della L. n. 127/1997, abrogativa soltanto dei commi 5 e 6 dell’art. 4 del citato D.P.R.
2. Il titolo di preferenza rappresentato dal “figlio a carico” precede l’applicazione del criterio di preferenza rappresentato dalla minore età  del candidato, atteso che, diversamente opinando, il primo titolo mai troverebbe applicazione, salvo che nell’improbabile ipotesi di candidati a pari punteggio aventi identica data di nascita.

N. 00873/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2011, proposto da: 
Pasquale Fabiano, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
A.M.I.U. Spa di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94; 

nei confronti di
Michele Leuci, Centro Servizi Srl; 

per l’annullamento
in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del verbale di adunanza del C.d.A. in data 19 febbraio 2011, pubblicato il successivo 23 febbraio, recante approvazione della graduatoria finale e di tutti gli atti e verbali relativi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 operatori di livello professionale 2 – posizione parametrale iniziale “B”, indetta con avviso pubblicato per estratto in G.U. -4^ Serie speciale-Concorsi n. 82 del 15.10.2010, che pure si impugna- in via gradata – unitamente a tutti gli anzidetti atti e verbali – ancorchè non conosciuti-, sempre in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente come specificati in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.M.I.U. Spa di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. M. Di Cagno e avv. Cristiano Stefanì, su delega dell’avv. F. Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di tre operatori livello 2 parametro B, indetta dall’A.M.I.U. S.P.A. di Trani, classificandosi nella graduatoria finale al settimo posto, con punteggio di 51 punti ex aequo nell’ambito delle posizioni tra il quindicesimo e il ventitreesimo posto.
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna gli atti di approvazione della graduatoria finale, nonchè i verbali e tutti gli atti relativi al concorso di che trattasi, ivi compreso l’avviso pubblico, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione e malgoverno del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994, art. 5, e dell’avviso di indizione della selezione pubblica de qua, art. 3. Eccesso di potere per travisamento, errore sui presupposti;
Illegittimità  dell’avviso pubblico di indizione, sub art. 9, per violazione del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994, art. 5. Illegittimità  derivata degli atti e provvedimenti in epigrafe specificati.
Si è costituita in giudizio l’A.M.I.U. S.P.A. contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella C.C. del 10.6.2011, con ordinanza 525/2011, è stato dato atto della dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare resa dal ricorrente a mezzo del suo procuratore.
All’Udienza del 16 febbraio 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il thema decidendi concerne l’applicazione dei criteri di preferenza previsti dal bando e la loro legittimità .
Assume infatti il ricorrente che non si sarebbe tenuto conto del punteggio spettantegli per il titolo di preferenza relativo alla circostanza di un figlio a carico.
L’avviso pubblico, all’art. 9, prevede – in conformità  del disposto di cui all’art. 3 comma 7 legge 127/97 come novellato dall’art. 2 della legge 191/98 – che “al termine delle prove, sarà  formata una graduatoria dei candidati dichiarati idonei per ciascun profilo, sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova pratica – colloquio; nel caso di parità  di punteggio in graduatoria la preferenza sarà  determinata dalla minore età “.
Il medesimo avviso pubblico, tuttavia, all’art. 3 prevede l’onere dei candidati di dichiarazione nella domanda di partecipazione dell'”eventuale possesso di titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla preferenza nella graduatoria in caso di parità  di punteggio”.
Risulta chiaro il riferimento, fra gli altri, al disposto di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94, che prevede come titolo di preferenza, fra gli altri, l’esistenza di figli a carico.
Come giustamente osservato dalla difesa del ricorrente, tale norma non può ritenersi abrogata dal citato art. 3 della legge 127/97, che ha abrogato soltanto – al comma 10 – i commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/94, ma non quello in esame.
Deve pertanto, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nel bando e del generale principio della integrazione legale delle norme del bando, ritenersi doverosa un’interpretazione della normativa e delle stesse disposizioni del bando idonea a salvaguardare una logica ed equa integrazione delle norme richiamate.
In tal senso, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui il titolo di preferenza costituito dal possesso del requisito di figli a carico debba necessariamente precedere l’applicazione del criterio di preferenza costituito dalla minore età  del candidato, atteso che – diversamente opinando – il predetto criterio di preferenza dei figli a carico non potrebbe giammai trovare applicazione, salvo che nell’improbabile ipotesi di candidati a pari punteggio aventi identica data di nascita.
Risulta pertanto fondata la domanda di annullamento, con riferimento agli atti di approvazione della graduatoria finale, ai verbali e allo stesso avviso pubblico, in parte qua, risultando fondato il primo motivo di censura con cui si deduce violazione dell’art. 5 D.P.R. 487/94, atteso che il criterio di preferenza della più giovane età  deve necessariamente seguire alla verifica della sussistenza dei titoli di preferenza ex lege.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento in parte qua – e nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente – dei provvedimenti di cui in epigrafe.
Ricorrono tuttavia ad avviso del Collegio giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria