Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare  – Iniziativa del datore di lavoro – Necessità 

La disciplina del procedimento di emersione del lavoro irregolare di un cittadino extracomunitario, di cui all’art.1-ter del D.L. 1.7.2009, n.78, convertito in L. 3.8.2009, n.102, contemplando una forma di sanatoria, riveste carattere eccezionale ed è caratterizzata dall’ampia discrezionalità  delle scelte riservate al legislatore nazionale che condiziona l’esito favorevole del procedimento esclusivamente all’iniziativa del datore di lavoro rispetto alla quale l’amministrazione pubblica non ha alcun potere sostitutivo (fattispecie di archiviazione della domanda per mancata presenza del datore di lavoro presso lo sportello unico per l’immigrazione).


N. 00896/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2012, proposto da Mohamed Cisse, rappresentato e difeso dall’avv. Sofia Pasquino, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lancieri in Bari, via Cardassi n. 58; 

contro
Prefettura di Bari – Sportello unico per l’immigrazione – e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento della Prefettura ” Ufficio Territoriale del Governo di Bari ” Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. 42373/SPI del 21.11.2011, comunicato al ricorrente in data 16.12.2011, con il quale è stata rigettata l’istanza di riapertura del procedimento di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari di cui alla legge n. 102/2009;
– nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare del provvedimento di archiviazione del procedimento di emersione exlege 102/2009, di cui non si conoscono gli estremi, avendone appreso l’esistenza solo tramite il provvedimento impugnato sopra descritto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Comunicata alla parte presente in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento del 21 novembre 2011, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari ha rigettato la sua istanza tesa ad ottenere la riapertura del procedimento di emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102.
La domanda presentata dal datore di lavoro, signor Vito Carlo Vittorio D’Aprile, era stata archiviata (letteralmente “rigettata”) in data 7 ottobre 2011, in quanto i soggetti non si erano presentati pur essendo stati convocati due volte (in occasione della prima convocazione erano stati addotti, a giustificazione dell’assenza, motivi di salute dello straniero).
àˆ incontroverso che tale archiviazione non sia mai stata notificata al ricorrente.
Peraltro è altrettanto indubbio che l’archiviazione sia stata disposta a norma dell’articolo 1-ter, settimo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, per il quale “La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.
Di conseguenza, non gravava sull’Ufficio alcun obbligo di riaprire un procedimento ormai chiuso. Da tale punto di vista il provvedimento del 21 novembre 2011 si presenta proporzionato e adeguatamente motivato, laddove reputa generiche e insufficienti le ragioni di salute (riguardanti il signor D’Aprile e prospettate attraverso un certificato medico), cui si appella il deducente.
Per il resto il signor Cisse Mohamed formula una serie di rilievi, attraverso i quali solleva varie critiche alla formulazione della legge che non presentano dignità  giuridica. Invero, per la sua natura di sanatoria, la disciplina sull’emersione riveste carattere eccezionale, sicchè essa deve ritenersi frutto di un’amplissima discrezionalità  del legislatore, il cui esercizio comunque non ha dato luogo a scelte irragionevoli o ingiustificatamente discriminatorie.
Al contrario è pacifico e rispondente alla ratio della norma che il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 sia rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicchè, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell’impossibilità  di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all’emersione del lavoratore straniero.
A sostegno della riferita conclusione è sufficiente richiamare il comma 2 dell’art. 1-ter cit., il quale condiziona l’avvio del procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 23 giugno 2011 n. 536; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817; T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 918/2011; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 493/2011).
In concreto il datore di lavoro ha licenziato l’extracomunitario in data I marzo 2010 e in seguito di fatto non si è mai presentato in Prefettura allo scopo di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Per quanto sopra il ricorso dev’essere rigettato.
Data la natura della causa sussistono i motivi che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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