1. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Concessione demaniale –  Concessione per l’installazione di strutture precarie – Durata massima
2. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Concessione demaniale – Concessione per l’installazione di strutture precarie – Obbligo di rimozione della struttura – Termine
3. Commercio, industria e turismo – Titoli abilitativi – Concessione demaniale – Concessione per l’installazione di strutture precarie – Ordinanza di demolizione per mancata rimozione della struttura – Emessa quando la struttura poteva essere ripristinata – Illegittimità 

1. Le strutture precarie a servizio della balneazione, benchè debbano corrispondere ad esigenze stagionali e quindi da soddisfarsi nel periodo di otto mesi indicato nell’art. 6 dell’apposito Regolamento del Comune di Monopoli, possono comunque permanere in modo stabile e continuo sul sito per il periodo di sei anni di durata massima dell’autorizzazione.


2. Ai sensi dell’art. 6, co. 3, del Regolamento del Comune di Monopoli per l’installazione delle strutture precarie, interpretato secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 4, L.R. 17/2006 (secondo cui la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività  turistiche su aree demaniali è consentita per l’intero anno, con facoltà  di mantenere le opere assentite qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità  competente), le strutture devono essere rimosse entro 60 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, ovvero quello di sei anni previsto dal comma immediatamente precedente.

3. àˆ illegittima per manifesta irrazionalità  l’ordinanza con cui il Comune di Monopoli ingiunge la rimozione delle strutture precarie a servizio della balneazione successivamente alla data in cui, ai sensi delle autorizzazioni emesse in virtù del Regolamento del Comune di Monopoli per l’installazione delle strutture precarie, la permanenza delle strutture sul sito era consentita e conforme al contenuto del Regolamento e dell’autorizzazione. 

 
N. 00904/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2012 REG.RIC.
N. 00420/2012 REG.RIC.
N. 00453/2012 REG.RIC.
N. 00454/2012 REG.RIC.
N. 00455/2012 REG.RIC.
N. 00456/2012 REG.RIC.
N. 00457/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2012, proposto da: 
Antonio Palmitessa, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 


sul ricorso numero di registro generale 420 del 2012, proposto da: 
Riva.Li S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 


sul ricorso numero di registro generale 453 del 2012, proposto da: 
Tema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2012, proposto da: 
Pianeta Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2012, proposto da: 
Doema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2012, proposto da: 
Lido Millenium di Fiume Rosalba, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2012, proposto da: 
Russo Giacoma Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 419 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0012385, reg. ord. 00102 del 6 marzo 2012 notificata l’8 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 26438 del 10 giugno 2010 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee precarie;
quanto al ricorso n. 420 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0012951, reg. ord. 00119 dell’8 marzo 2012, notificata l’8 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 25561 del 20 maggio 2009 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
quanto al ricorso n. 453 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0013022 reg. ord. 00124 dell’8 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 38998 del 30 luglio 2009 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
quanto al ricorso n. 454 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0012820, reg. Ord. 00107 del 7 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 31740 del 22 giugno 2009 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
quanto al ricorso n. 455 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0013053 reg. ord. 00129 dell’8 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 12287 del 16 settembre 2010 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
quanto al ricorso n. 456 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0012861, reg. ord. 00109 del 7 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 37317 del 21 luglio 2009 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
quanto al ricorso n. 457 del 2012:
dell’ordinanza prot. n. 0012870, reg. ord. 00110 del 7 marzo 2012, notificata il 9 marzo 2012, con la quale il Dirigente dell’UTC del Comune di Monopoli ha ingiunto la demolizione di strutture in precario in legno previamente autorizzate mediante autorizzazione prot. n. 29601 del 29 giugno 2010 del Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie;
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in tutti i giudizi in epigrafe del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Pierluigi Nocera e Lorenzo Di Bello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con i ricorsi in epigrafe meglio specificati i ricorrenti hanno impugnato le ordinanze con le quali il Comune di Monopoli ha loro ordinato la demolizione delle strutture precarie in legno già  autorizzate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione di strutture temporanee e precarie, che prevede la possibilità  di installare tali strutture per un periodo di stabile e continua permanenza non superiore a sei anni, a condizione che vi si svolgano attività  che non superino il periodo di otto mesi all’anno, dal I marzo al 31 ottobre.
I ricorrenti hanno esposto di avere ottenuto le autorizzazioni all’installazione delle strutture con la prescrizione che le stesse avrebbero dovuto essere rimosse entro 60 giorni dal 31 ottobre per essere poi rimontate il I marzo dell’anno successivo; hanno aggiunto che, nell’ultima stagione, le strutture in questione non erano state smontate a causa del non più sostenibile aggravio dei costi, anche considerato che l’art. 6 del Regolamento prevede tale onere per lo smontaggio successivo al termine dei sei anni e non in relazione al termine annuale; che, inoltre, i provvedimenti impugnati sono stati adottati dopo il 1 marzo, quando ormai la permanenza delle strutture era conforme al disposto dell’autorizzazione.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di: violazione del regolamento comunale, eccesso di potere, violazione degli artt. 10, 31 e 35 d.p.r. 380/2001, del principio di buona amministrazione e dei principi in tema di sanatoria, essendo state contestate ai ricorrenti la violazione dell’art. 6 del Regolamento e il mantenimento delle strutture in assenza di titolo; violazione dell’art. 11 comma 4 L.R. 17/2006, che consente il mantenimento delle strutture in loco per l’intero anno.
Si è costituito il Comune di Monopoli chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 19.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza semplificata, previo rituale avviso alle parti.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
L’art. 6 del Regolamento Comunale per l’installazione delle strutture precarie, infatti, dispone che “le costruzioni precarie e temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività  meramente temporanee e comunque da svolgere per un periodo di otto mesi nel corso dell’anno, compreso tra il I marzo e il 31 ottobre di ciascun anno, attesa soprattutto la finalità  di sopperire alle carenze di servizi destinate ad attività  di interesse pubblico nell’ambito della stagione turistica. L’autorizzazione per l’installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l’indicazione del periodo di validità  ed efficacia della stessa autorizzazione. Il periodo di validità  dell’autorizzazione e, quindi, di stabile e continua permanenza della struttura sul sito autorizzato non potrà  superare i sei anni,¦.Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie entro i 60 giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui insistono. A garanzia dell’adempimento di rimozione e rimessa in pristino il soggetto dovrà  stipulare idonea polizza¦”.
Dalla lettura del tenore letterale del regolamento si evince quindi che le strutture precarie, benchè debbano corrispondere ad esigenze stagionali e quindi da soddisfarsi nel periodo di otto mesi indicato, possano comunque permanere in modo stabile e continuo sul sito per il periodo di sei anni di durata massima dell’autorizzazione.
Proprio in coerenza con il disposto dei primi due commi dell’art. 6 il comma terzo precisa che le strutture devono essere rimosse entro 60 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, ovvero quello di sei anni previsto dal periodo immediatamente precedente, secondo un’interpretazione che tenga conto del senso complessivo della norma e del succedersi delle disposizioni in connessione logica; anche la polizza, quindi, è richiesta a garanzia dello smontaggio una volta decorso il termine massimo sessennale dell’autorizzazione.
Le disposizioni del Regolamento devono poi essere interpretate in conformità  alle disposizioni dell’art. 11, comma 4, L.R. 17/2006, secondo cui “La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività  turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l’intero anno, al fine di svolgere attività  collaterali alla balneazione, con facoltà  di mantenere le opere assentite, ancorchè precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità  competente”, con la conseguenza che la durata annuale deve ritenersi espressamente prevista e consentita.
In tal senso dispone altresì la sopravvenuta ordinanza balneare regionale, che dispone che la stagione balneare dura per l’intero anno solare.
In ogni caso, anche a voler accedere all’interpretazione restrittiva propugnata dal Comune, secondo cui le strutture devono essere rimosse e poi rimontate ogni anno decorso il termine stagionale, i provvedimenti impugnati sono tutti intervenuti dopo il I marzo, quando perciò la permanenza delle strutture sul sito era consentita e conforme al contenuto del Regolamento e dell’autorizzazione, con conseguente illegittimità  dell’atto impugnato.
Secondo l’art. 3 del Regolamento Comunale, infine, le strutture precarie possono realizzarsi sia su aree demaniali in concessione che su aree pubbliche o private, di tal che la non demanialità  dell’area, contestata dal Comune, risulta irrilevante.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
condanna il Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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