Giurisdizione – Ripetizione indebito – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste 

Deve escludersi  la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui venga proposta un’azione di risarcimento del danno ingiusto che, in considerazione degli elementi essenziali che la connotano, debba essere qualificata -ai sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a.- in termini di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.. (nella specie, il TAR ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione poichè il petitum sostanziale si identificava con la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di tariffe cui illegittimamente il servizio di trasporto funebre svolto dalla ricorrente ha continuato ad essere assoggettato, pur dopo l’entrata in vigore della legge 142/1990 con cui è stato eliminato il regime di privativa e trasformato il titolo da concessione ad autorizzazione, con conseguente estinzione del potere comunale di determinare e tariffe).
 

N. 00809/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2006, proposto da: 
La Cattolica di Giuseppe Spagnoletti, in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Spagnoletti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Aldo Loiodice e dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Nicolai n.29; 

contro
Comune di Molfetta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Logrieco, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Roca in Bari, alla via Roberto Da Bari n.56; 

per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’Amministrazione Comunale di Molfetta in seguito alla approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28.05.1991 e della delibera di Giunta Comunale n. 207 del 19.04.2000 con la quale venivano imposte le tariffe per la concessione del servizio funebre,in palese violazione dell’art. 22 comma 2′ l. 142/’90;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. P.Procacci, su delega dell’avv. A. Loiodice e avv. D. Colella, su delega dell’avv. F. Logrieco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto che alla stessa avrebbe cagionato l’Amministrazione comunale resistente in seguito all’approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28.5.1991 e della delibera di Giunta Comunale n. 207 del 19.4.2000 con cui venivano imposte le tariffe per la concessione del servizio funebre, in violazione dell’art. 22 comma 2 della l. 142/90.
Rappresenta invero parte ricorrente stessa che le predette delibere sono state oggetto di annullamento da parte di questo Tar -giusta sentenze nn.1281/99 e 241/2004- proprio sul presupposto che la legge n.142/90 abbia eliminato il regime di privativa, per cui il servizio di trasporto funebre non soggiace più a regime concessorio bensì autorizzatorio; con conseguente estinzione del potere comunale di determinazione delle relative tariffe.
Su tali basi il sig. Spagnoletti promuove l’azione in epigrafe.
2.-L’azione proposta tuttavia, in considerazione degli elementi essenziali che la connotano, deve essere qualificata -ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 2 c.p.a.- in termini di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c.. Il petitum sostanziale si identifica infatti con la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di tariffe cui illegittimamente il servizio di trasporto funebre ha continuato ad essere assoggettato, pur dopo l’entrata in vigore della richiamata legge.
Ciò stante deve escludersi che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo; neanche in sede di giurisdizione esclusiva posto che, proprio sulla scorta delle invocate sentenze di questo Tar, non può certamente affermarsi che si verta in materia di concessioni di pubblico servizio.
Anche in tale caso, peraltro, l’art.133, comma 1, lett.c), rimette alla cognizione del giudice ordinario le controversie concernenti indennità , canoni e -in linea generale- ogni altro corrispettivo.
Pertanto, in virtù dell’art.11 c.p.a., si dispone la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Si compensano le spese della presente fase giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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